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Assegni scoperti, protesto, segnalazione in cai, pagamento tardivo, riabilitazione – tips and tricks

2 Settembre 2016 - Lilla De Angelis


A proposito di assegni scoperti, protesto di un assegno privo di copertura, iscrizione in Centrale di Allarme Interbancaria (CAI), pagamento tardivo e riabilitazione dal protesto, non tutti sanno che: L'assegno bancario o postale deve essere presentato al pagamento in tempo utile, ovvero nel termine di otto giorni, decorrenti dalla data indicata sul modulo, se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso; nel termine di quindici giorni se pagabile in comune diverso da quello in cui è stato emesso; nel termine di trenta giorni se è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui è stato emesso emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; nel termine di sessanta giorni se è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui è stato emesso ed appartenente ad un diverso continente (articolo 32 regio decreto 1736/1933 da qui in avanti legge assegno). Il momento di presentazione dell'assegno [ ... leggi tutto » ]


Assegni scoperti – termini di presentazione, revoca del pagamento, protesto e iscrizione in cai

1 Marzo 2015 - Ludmilla Karadzic


Assegni - I termini di presentazione hanno efficacia solo per un eventuale ordine di revoca del pagamento L'assegno, se portato all'incasso nei termini di presentazione previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere sempre pagato dalla banca o dall'ufficio postale. Il termine di presentazione è: 8 giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente. Un assegno privo di data o con data posteriore a quella di presentazione allo sportello (assegno postdatato) si intende come emesso il giorno di presentazione. Colui [ ... leggi tutto » ]


Il protesto di assegni scoperti non trasferibili – un vantaggio solo per i notai e non per il beneficiario

21 Gennaio 2015 - Ludmilla Karadzic


Evitare il protesto di un assegno scoperto apponendo la clausola "senza spese e senza protesto" Esiste un modo semplice per tentare di risolvere alla radice il problema del protesto di assegni di importo pari o superiore a mille euro: apporre sull'assegno la clausola “senza spese e senza protesto”. Ma, per quale ragione il beneficiario dovrebbe accettare un assegno con una clausola simile? Per comprenderlo bisogna fare qualche passo indietro. Tempo fa gli assegni di importo facciale pari o superiore a mille euro potevano essere girati: erano cioè trasferibili. Se Caio (traente) emetteva un assegno a favore di Tizio (beneficiario) e Tizio lo girava a Sempronio (portatore), quest'ultimo, qualora l'assegno emesso da Caio fosse risultato non coperto, manteneva, con il protesto, la facoltà di esercitare azione di regresso verso Tizio. In parole semplici, Sempronio, con il protesto dell'assegno, poteva avviare azione esecutiva nei confronti di Tizio se Tizio era ritenuto più [ ... leggi tutto » ]


Cambiale non pagata – prescrizione dell’azione diretta di regresso e causale

5 Ottobre 2014 - Piero Ciottoli


Cambiale - normativa antiriciclaggio, girata in bianco e girata piena Com'è noto le cambiali, a differenza degli assegni e dei libretti di risparmio bancari e postali, sono soggette solo marginalmente alla normativa antiriciclaggio. Una cambiale, anche di importo superiore o uguale ai mille euro, può, infatti, essere girata. La girata di una cambiale può essere piena o in bianco. Si dice piena se insieme alla firma di colui che gira la cambiale (girante) viene apposta anche l'indicazione del giratario, ovvero del nuovo beneficiario. E' in bianco, qualora il girante non indichi il giratario, ovvero il nuovo soggetto beneficiario legittimato ad incassare la cambiale alla scadenza. In caso di girata piena, il giratario deve essere univocamente identificabile con nome, cognome e data di nascita. Se la girata è in bianco il portatore può: riempirla con le proprie generalità o con quello di altra persona; girarla nuovamente in bianco o a persona [ ... leggi tutto » ]


Assegno scoperto – in assenza di giranti il protesto è legittimo ma l’omessa levata non comporta il risarcimento danni per il beneficiario

14 Settembre 2014 - Simonetta Folliero


Il protesto dell'assegno quale presupposto formale dell'azione di regresso nei confronti dei giranti Il protesto, quale presupposto formale dell'azione di regresso nei confronti dei giranti, risponde all'esigenza di rilevare il rifiuto del pagamento del titolo, con l'efficacia dell'atto pubblico, onde dare a tali soggetti "certezza" circa l'effettivo verificarsi del presupposto sostanziale della loro responsabilità. Questa finalità non è tuttavia esclusiva: la pubblicazione nel registro informatico dei protesti, ad esempio, è un obbligo la cui previsione normativa nulla ha a che vedere con la tutela dell'interesse degli obbligati in via di regresso ad acquisire certezza circa il mancato pagamento del titolo e che appare invece chiaramente finalizzato ad esercitare una pressione psicologica sul debitore per indurlo all'adempimento, onde evitare il discredito derivante dalla pubblicità data al mancato pagamento del titolo. Ed è quindi indubbio che la levata del protesto di un assegno scoperto, anche in mancanza di giranti obbligati in via [ ... leggi tutto » ]