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Protesto di un assegno in caso di smarrimento o furto del libretto – per evitarlo non basta la denuncia

4 Maggio 2019 - Simonetta Folliero


La mera denuncia di smarrimento o di sottrazione del titolo non integra di per sé l'accertamento della falsità o della inefficacia dello stesso. Anche in ipotesi di smarrimento o sottrazione del titolo, pertanto, la normativa impone la levata del protesto: non è sufficiente, infatti, una denuncia ad autorizzare la banca ad omettere la levata, posto che il titolo non perde la sua efficacia in presenza di una mera denuncia del correntista. In particolare, il protesto va levato con codice 35 (Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen) a carico del correntista. Quello appena enunciato è il principio di diritto enunciato dai giudici della Corte di cassazione nell'ordinanza 11557/2019. E' pur vero che in tema di protesto di assegno bancario segnalato come rubato o smarrito e presentato per il pagamento, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso da! titolare del [ ... leggi tutto » ]


Riabilitazione da protesto di assegno e cambiale

17 Febbraio 2018 - Annapaola Ferri


L'articolo 17 della legge 108/1996, prevede che il debitore protestato che abbia adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non abbia subito ulteriore protesto ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dal protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del Tribunale, territorialmente competente, su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi (liberatoria del beneficiario delle cambiali). Per effetto della riabilitazione il protesto si considera, a tutti gli effetti, come mai avvenuto. Il debitore protestato e riabilitato ha diritto di ottenere la cancellazione definitiva dei dati relativi al protesto anche dal registro informatico dei protesti. Un caso particolare - cambiali il cui pagamento tardivo sia avvenuto entro 12 mesi dalla levata del protesto L'articolo 4 della legge 77/1955 dispone che il debitore che, entro il termine di dodici mesi dalla levata del protesto, esegua il pagamento della cambiale protestata, unitamente agli interessi maturati come [ ... leggi tutto » ]


Protesto di un assegno segnalato come rubato presentato al pagamento con firma di traenza non conforme a quella depositata

20 Settembre 2016 - Simonetta Folliero


In tema di protesto di assegno bancario segnalato come rubato e presentato per il pagamento, nel caso in cui la firma di traenza indichi un nome completamente diverso da! titolare del conto corrente, tale che non sia in alcun modo possibile ingenerare nella banca trattaria il dubbio dell'apparente riferibilità dell'assegno al predetto titolare, è sufficiente, al fine di conservare l'azione di regresso contro gli obbligati, che il protesto sia levato a nome di colui che risulta aver sottoscritto l'assegno (e non a nome del titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto). Ciò in conformità, peraltro, all'articolo 4 della circolare 838/C del 3 maggio 1955 del Ministero dell'industria e del commercio recante istruzioni per l'uniforme applicazione della legge 12 febbraio 1955, n. 77, sulla pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari, non essendovi neppure interesse a conoscere il nome dei titolare del conto corrente su cui l'assegno è tratto, né [ ... leggi tutto » ]


Riabilitazione da protesto assegno

3 Settembre 2016 - Rosaria Proietti


Nell'ipotesi di emissione di assegno senza provvista, e conseguente protesto, è possibile ottenere la riabilitazione decorso un anno dalla data di levata del protesto, effettuando entro 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione al pagamento dell'assegno protestato il cosiddetto pagamento tardivo che comprende, per espressa previsione normativa, oltre al valore nominale del titolo, gli interessi legali, una penale prevista del 10% dell'importo facciale e le eventuali spese per il protesto o constatazione equivalente. Il debitore protestato che abbia così adempiuto all'obbligazione per la quale il protesto è stato levato e non ne abbia subito ulteriori nel corso dell'anno successivo alla levata, ha diritto ad ottenere, trascorso un anno dalla levata del protesto, la riabilitazione. La riabilitazione è accordata con decreto del presidente del Tribunale territorialmente competente (quello con giurisdizione nel luogo ove è stato levato il protesto) su istanza dell'interessato corredata dai documenti giustificativi (liberatoria quietanzata del beneficiario/portatore con [ ... leggi tutto » ]


Procedura di richiamo di un assegno bancario o postale privo di copertura – come evitare il protesto e la segnalazione alla centrale di allarme interbancaria (cai)

3 Settembre 2016 - Simonetta Folliero


Prima di passare alla trattazione del richiamo di un assegno bancario o postale privo di copertura, ci sembra utile ricordare che per traente si intende il soggetto che emette l'assegno; la banca trattaria è la banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente da cui devono essere prelevati i fondi per il pagamento dell'assegno al beneficiario (o portatore, in caso di assegni trasferibili); la banca negoziatrice è la banca alla quale il beneficiario consegna l'assegno con delega all'incasso conferita con la girata per incasso o per procura, così come previsto dall'articolo 26 del regio decreto 1736/1933 (legge assegno). Il richiamo del titolo da parte della banca negoziatrice presuppone, ovviamente, che il cliente della stessa (beneficiario o portatore dell'assegno) abbia revocato la procura ad incassarlo (previo accordo intervenuto con il traente). Sull'idoneità del richiamo ad impedire l'iscrizione in CAI la giurisprudenza non esprime orientamenti univoci. Secondo parte della [ ... leggi tutto » ]