cartella esattoriale - prescrizione e decadenza


Decadenza dei debiti tributari – pillole

12 Aprile 2016 - Ornella De Bellis


Di seguito uno schema sintetico per la decadenza di avvisi di accertamento, di cartelle esattoriali originate dal mancato pagamento di sanzioni amministrative, tributi e contributi ed altro (il termine prescrizione, tranne alcune eccezioni come bollo auto e sanzioni amministrative tributarie, deve intendersi come decadenza per la notifica di un avviso di accertamento). [ ... leggi tutto » ]


La notifica della cartella esattoriale per tari deve avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni

6 Marzo 2016 - Carla Benvenuto


In tema di riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARI), la notifica della cartella esattoriale non è sottoposta ad alcun termine di decadenza, posto che quello fissato dall'art. 72, comma primo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, si riferisce esclusivamente alla formazione e alla notifica del ruolo, ma deve comunque avvenire nel termine di prescrizione di cinque anni, ai sensi dell'articolo 2948, numero 4, del codice civile. Infatti, la TAI, la TOSAP ed i contributi di bonifica sono tributi locali che si strutturano come prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell'ambito di una "causa debendi" di tipo continuativo, in quanto l'utente è tenuto al pagamento di essi in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall'ente impositore o del beneficio da esso concesso, senza che sia necessario, per ogni singolo periodo contributivo, un riesame dell'esistenza dei presupposti impositivi. Essi, quindi, vanno considerati come [ ... leggi tutto » ]


Accesso agli atti – anche se sono trascorsi più di cinque anni dalla data di notifica, il debitore deve poter prendere visione delle cartelle esattoriali non ancora prescritte

2 Dicembre 2015 - Paolo Rastelli


Come previsto dalla normative vigente, il concessionario della riscossione deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notifica o l'avviso di ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione. Infatti, il debitore vanta un interesse concreto ed attuale all'ostensione di tutti gli atti relativi alle fasi di accertamento, riscossione e versamento, dalla cui conoscenza possano emergere vizi sostanziali procedimentali tali da palesare l'illegittimità totale o parziale della pretesa impositiva e come l'accesso ai documenti non può essere soddisfatto dall'esibizione di un documento che l'amministrazione e non il privato ricorrente giudica equipollente. E' , quindi, diritto del debitore ottenere la visione delle cartelle per le quali ancora non fosse trascorso il periodo quinquennale di conservazione, non potendo essere considerate equipollenti gli eventuali estratti delle iscrizioni a ruolo messi a disposizione da Equitalia e dalle quali non può in alcun [ ... leggi tutto » ]


Prescrizione della tassa automobilistica (bollo auto)

12 Ottobre 2015 - Annapaola Ferri


L'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute per effetto dell'iscrizione di veicoli nei pubblici registri (tassa automobilistica o bollo auto) si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Nello stesso termine si prescrive il diritto del contribuente al rimborso delle tasse indebitamente corrisposte. Così dispone l'articolo 5, commi 39 e 40, del decreto legge 953/1982. La Corte di cassazione (sentenza 316/14) ha altresì ritenuto che la semplice iscrizione a ruolo del debito non interrompe i termini di prescrizione. [ ... leggi tutto » ]


Nuovi termini di decadenza per accertamento fiscale e riscossione coattiva nei casi di regolarizzazione dell’errore o dell’omissione nel versamento delle imposte

14 Gennaio 2015 - Giorgio Valli


Com'è noto l'omesso o insufficiente pagamento dei tributi può essere regolarizzato con il ravvedimento operoso, eseguendo spontaneamente il pagamento dell'importo dovuto, degli interessi moratori (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito) e della sanzione in misura ridotta. Inoltre, gli errori o le omissioni relativi alle dichiarazioni dei redditi validamente presentate (comprese quelle presentate con ritardo non superiore a novanta giorni) possono essere regolarizzati presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo. Ebbene, nelle ipotesi di presentazione di dichiarazione integrativa ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, nei casi di regolarizzazione dell'omissione o dell'errore: i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento relativi, rispettivamente, all'attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni e di controllo formale delle [ ... leggi tutto » ]