il condominio


Molestie condominiali » reato di getitto pericoloso di cose

17 Aprile 2013 - Marzia Ciunfrini


Molestie condominiali - Non ne posso più Mi chiamo Riccardo ed abito a Roma. Vivo, purtroppo, al piano terra, in un condominio. Nel mio giardino, che è molto curato e di cui vado fiero, gli inquilini del secondo piano, gettano regolarmente cenere, avanzi di pasti, e a volte, anche vestiti, di cui pretendono, paradossalmente, anche la restituzione. Li ho più volte richiamati, ma loro, gente del sud, con fare camorristico, hanno risposto con disprezzo ed indifferenza. Qualche estate fa, avevo ospiti a cena e mentre mangiavamo fuori in giardino, siamo stati inondati da briciole di pane e scarti vari. Dopo uno scambio di battute poco cordiali, ho chiamato i carabinieri, ma non è servito a nulla. Da quel giorno la situazione è addirittura peggiorata. Ora, non ne posso veramente più e voglio portarli in tribunale. Posso intentare una causa per molestie condominiali? Che possibilità ho di vincere? Risposta » Molestie [ ... leggi tutto » ]


Il condomino risponde dei debiti condominiali solo in relazione alla propria quota millesimale

1 Aprile 2013 - Simone di Saintjust


Il titolo esecutivo formatosi nei confronti del condominio è azionabile anche contro i singoli condomini sia pure in proporzione delle rispettive quote. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza numero 4238 del 20 febbraio 2013. Pertanto, non trova più applicazione il principio di solidarietà passiva fra tutti i condomini, secondo il quale ciascun condomino era tenuto a rimborsare il credito per l'intero, salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri condomini insolventi. Invece, per le obbligazioni contratte dall'amministratore nell'interesse del condominio, ciascun condomino deve rispondere solo ed esclusivamente per la propria quota. Inoltre, la regola per la quale ciascuno dei condomini risponde per le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni in misura proporzionale alla propria quota, non attiene meramente ai rapporti interni. Essa è destinata a disciplinare anche i rapporti esterni e dunque anche quelli con i creditori del condominio. [ ... leggi tutto » ]


Distacco dall’impianto di riscaldamento centrale

2 Luglio 2008 - Antonio Scognamiglio


Il distacco dall'impianto di riscaldamento centrale Per quanto riguarda il distacco dall'impianto di riscaldamento centrale, rimane come premessa, che a norma dell'articolo 1117 del codice civile, l'impianto di riscaldamento fino al punto di diramazione nelle varie proprietà esclusive, si presume di proprietà comune a tutti i condomini e che, a norma dell'articolo 1102 del codice civile, ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Inoltre rimane da considerare che l'impianto è stato progettato per tutto l'immobile per assicurare una temperatura base equilibrata in tutto lo stabile. La rinuncia unilaterale al riscaldamento operata da un singolo è vietata se da ciò derivano squilibri termici con aggravi di spesa per gli altri condomini (vedi sent. Cassazione numero 4023/1966); è consentita invece se è prevista dal regolamento condominiale, se è stata deliberata dall'assemblea o [ ... leggi tutto » ]


Riscaldamento centrale in un condominio

2 Luglio 2008 - Antonio Scognamiglio


Parte prima (Articoli 1117, 1120, 1121 del codice civile) - L'impianto centralizzato di riscaldamento è, a norma dell'articolo 1117 del codice civile, da ascrivere alla proprietà comune di un condominio fino al punto in cui le tubazioni si diramano nelle varie proprietà esclusive. Se non diversamente specificato, sono di proprietà comune anche la sala caldaia, le condutture principali, la cisterna, i termostati. Salvo titolo contrario e qualora l'impianto risulti idoneo da apposita certificazione, ogni condomino non allacciato all'impianto di riscaldamento centrale può allacciarvisi in qualsiasi momento senza che gli altri condomini possano rivalersi su di lui per le spese di manutenzione sostenute. Invece l'impianto autonomo di riscaldamento è di proprietà esclusiva di ogni proprietario. L'amministratore deve provvedere ad esporre presso ogni impianto un cartello nel quale va indicato il periodo (orario giornaliero) di riscaldamento e le generalità del gestore dell'impianto. L'amministratore è responsabile dell'osservanza delle norme per il risparmio energetico [ ... leggi tutto » ]


L’ascensore in un condominio

2 Luglio 2008 - Antonio Scognamiglio


Articoli 1102, 1117, 1118, 1120, 1121, 1123, 1124, del codice civile - Gli ascensori, messi in esercizio dal primo luglio 1999, dovranno rispettare le norme tecniche di cui alla direttiva CE numero 95/16/CE del 29 maggio 1995, recepita dal DPR, del 30 aprile 1999, numero 162. L'ascensore esistente fino dalla costituzione del condominio è da considerarsi di proprietà comune se il contrario non risulta dai titoli di acquisto o dal regolamento di condominio. Nel caso l'ascensore sia stato installato dopo la costituzione del condominio, esso appartiene ai soli condomini che hanno sostenuto la spesa. Se l'edificio è composto da più scale e quindi da più ascensori, l'ascensore appartiene ai soli condomini le cui proprietà sono serviti dall'impianto, che possono deliberare in merito. Il condominio è responsabile per l'osservanza delle prescrizioni di legge e delle norme previste per la manutenzione. Installazione di un nuovo ascensore Si tratta in questo caso di [ ... leggi tutto » ]