cattivi pagatori e centrali rischi » mini guide


Assegno privo di adeguata copertura e sospensione della scadenza dei termini di presentazione dei titoli di credito di cui all’articolo 11 del decreto legge 23/2020

17 Ottobre 2022 - Simonetta Folliero


In presenza di assegno presentato all'incasso in vigenza articolo 11 decreto legge 23/2020 - non pagato per mancanza provvista - l'assegno non è stato protestato. La banca ha informato che trascorsi 60 giorni senza che l'importo sia stato corrisposto al creditore unitamente agli oneri accessori, provvederà alla segnalazione al CAI di cui all'art. 9 e 9 bis L. 386/90 con relative conseguenze (chiusura di tutti i rapporti rapporti bancari e postali, ecc..) con conseguente inevitabile fallimento dell'impresa. E' nostra opinione che la situazione emergenziale che ha determinato l'adozione del provvedimento eccezionale di sospensione dei protesti sia applicabile anche agli atti conseguenti, ivi inclusa la segnalazione al CAI. Gradiremmo motivato parere. l'eventuale foro competente è quello di roma. L'articolo 32 del Regio Decreto 1736/1933 dispone che l'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se è pagabile nello stesso comune in cui è stato emesso, di quindici [ ... leggi tutto » ]


Centrali rischi private e cattivi pagatori – anche i gestori dei servizi di fonia e accesso al web, le imprese di assicurazione, e i venditori di gas e luce possono accedere ai sistemi di informazione creditizia (sic)

24 Settembre 2019 - Giovanni Napoletano


I partecipanti al SIC sono banche, intermediari finanziari e altri soggetti privati che, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, concedono una dilazione di pagamento del corrispettivo per la fornitura di beni o servizi e operano in un quadro di reciprocità nello scambio di dati con gli altri partecipanti. Il legislatore è intervenuto a più riprese per consentire l'accesso ai dati presenti nel SIC a ulteriori soggetti quali, attualmente, in forza dell'articolo 6-bis, del decreto legge 13 agosto 138/2011, e del vigente articolo 30-ter del decreto legislativo 141/2010: i fornitori di servizi di comunicazione elettronica e i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato (tra cui, quindi, le società telefoniche); le imprese di assicurazione; i soggetti autorizzati a svolgere le attività di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente. Per effetto delle predette norme, tali soggetti (cosiddetti accedenti), [ ... leggi tutto » ]


Cattivi pagatori e centrali rischi private – nuove regole a partire dal 12 marzo 2020 » istituito un organismo indipendente per vigilare sull’operato dei sistemi di informazioni creditizie (sic) e novità nelle modalità di notifica del preavviso di segnalazione

24 Settembre 2019 - Ornella De Bellis


Cosa si intende per Sistema di Informazioni Creditizie (SIC) Per Sistema di Informazioni Creditizie (o SIC) si intende una banca di dati gestita da una persona giuridica, un ente, un'associazione o un altro organismo in ambito privato. Il SIC può contenere, in particolare: informazioni di tipo negativo, che riguardano soltanto rapporti per i quali si sono verificati inadempimenti; informazioni di tipo positivo e negativo, che attengono a richieste/rapporti a prescindere dalla sussistenza di inadempimenti registrati nel SIC al momento del loro verificarsi. Il gestore di un Sistema di Informazioni Creditizie è il soggetto privato, che gestisce tale sistema stabilendone le modalità di funzionamento e di utilizzazione; mentre il partecipante è il soggetto privato, che in virtù di contratto o accordo con il gestore partecipa al relativo SIC e può accedere ed utilizzare i dati presenti nel sistema. Chi può accedere ai dati contenuti nei SIC Il partecipante comunica al gestore [ ... leggi tutto » ]


Prestiti non rimborsati – evoluzione e permanenza della posizione debitoria non regolarizzata censita in centrali rischi pubbliche e private

27 Luglio 2019 - Ornella De Bellis


Centrale Rischi pubblica CR della Banca d'Italia Banche e finanziarie, soggetti a vigilanza della Banca d'Italia, sono obbligati, per legge, a comunicare mensilmente alla Centrale Rischi CR il totale dei crediti verso i propri clienti: si tratta dei crediti pari o superiori a 30 mila euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. Si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito). La classificazione a sofferenza è il risultato dell'autonoma valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell'intermediario finanziario. L'appostazione a sofferenza della posizione debitoria confluisce quindi in CR Bankitalia qualsiasi sia l'importo del credito. Gli intermediari (banche e finanziarie) possono consultare le informazioni della Centrale dei Rischi al massimo per gli ultimi 36 mesi dalla data di ultimo aggiornamento della posizione inserita. I responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale [ ... leggi tutto » ]


Segnalazione della posizione debitoria residua in centrali rischi pubbliche e private – quando il cessionario è vigilato da banca d’italia e/o aderisce volontariamente ad un sistema di informazioni creditizie (sic)

20 Luglio 2019 - Ornella De Bellis


Qualora la società cessionaria del credito non rimborsato è un soggetto sottoposto a vigilanza da parte della Banca d'Italia - e, come tale, intermediario obbligatoriamente partecipante alla Centrale Rischi CR gestita dalla stessa Banca d'Italia - essa è tenuta ad aggiornare in Centrale Rischi CR la posizione del debitore inadempiente. Si presentano situazioni affatto diverse, per quanto riguarda le segnalazioni in centrali rischi pubbliche e private, rispetto a quelle che si verificano quando la cessionaria è una semplice società di recupero crediti non sottoposta a vigilanza da parte della Banca d'Italia e/o non aderente volontaria a centrali rischi private (cosiddetti Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC) gestite da società (o consorzi) come CRIF, Experian, Cerved, Assilea e CTC. Come sappiamo, quando non è stato rimborsato il creditore che ha erogato il prestito (morosità e sofferenze non sanate), la posizione rimane visibile fino a 36 mesi dalla data di scadenza del [ ... leggi tutto » ]