ruolo estratto di ruolo e cartella esattoriale


Schemi decadenza accertamento ade

28 Ottobre 2011 - Simone di Saintjust


Decadenza degli avvisi di accertamento per imposte sui redditi e IVA Nella tabella che segue vengono riepilogati i termini di decadenza dal potere di accertamento in relazione agli ultimi anni. Per quanto attiene l'IRPEF e per l'IVA, gli avvisi di accertamento devono essere inoltrati al contribuente entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Ad esempio, entro il 31 dicembre 2015 devono essere notificati gli atti concernenti il periodo d'imposta 2010. Gli articoli 43 del DPR 600/73 e 57 del DPR 633/72 stabiliscono che gli avvisi di accertamento vanno notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata. Pertanto, entro il 31.12.2014 devono essere notificati, a pena di decadenza, gli accertamenti eseguiti sul periodo d'imposta 2009, la cui dichiarazione è stata presentata nel 2010. Entro gli stessi termini devono essere notificati [ ... leggi tutto » ]


Accertamento immediatamente esecutivo

2 Ottobre 2011 - Rosaria Proietti


Accertamento immediatamente esecutivo » Gli avvisi di accertamento Dal 1° ottobre 2011, gli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle entrate ai fini delle imposte sui redditi, Iva e Irap (così come il relativo provvedimento di irrogazione delle sanzioni) contengono l'intimazione ad adempiere gli importi in essi indicati entro il termine di presentazione del ricorso e costituiscono titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla relativa notifica, sostituendo, quindi, la funzione della cartella di pagamento. Il termine per la proposizione del ricorso è, di norma, pari a 60 giorni dalla notifica dell'atto. La scadenza può essere più ampia: se si attiva una procedura di accertamento con adesione diventa di 150 giorni dalla notifica dell'atto e se la scadenza cade durante il periodo feriale si hanno 46 giorni in più, che si aggiungono ai 150. In caso di contestazione al giudice, il contribuente è tenuto a pagare un terzo degli importi corrispondenti agli imponibili o ai [ ... leggi tutto » ]