le centrali rischi della banca d'italia - cr e cai


Prestiti non rimborsati – evoluzione e permanenza della posizione debitoria non regolarizzata censita in centrali rischi pubbliche e private

27 Luglio 2019 - Ornella De Bellis


Centrale Rischi pubblica CR della Banca d'Italia Banche e finanziarie, soggetti a vigilanza della Banca d'Italia, sono obbligati, per legge, a comunicare mensilmente alla Centrale Rischi CR il totale dei crediti verso i propri clienti: si tratta dei crediti pari o superiori a 30 mila euro e i crediti in sofferenza di qualunque importo. Si parla di sofferenza quando il cliente è valutato in stato di insolvenza (cioè irreversibilmente incapace di saldare il proprio debito). La classificazione a sofferenza è il risultato dell'autonoma valutazione della situazione finanziaria complessiva del cliente da parte della banca o dell'intermediario finanziario. L'appostazione a sofferenza della posizione debitoria confluisce quindi in CR Bankitalia qualsiasi sia l'importo del credito. Gli intermediari (banche e finanziarie) possono consultare le informazioni della Centrale dei Rischi al massimo per gli ultimi 36 mesi dalla data di ultimo aggiornamento della posizione inserita. I responsabili della correttezza delle segnalazioni inviate alla Centrale [ ... leggi tutto » ]


Segnalazione della posizione debitoria residua in centrali rischi pubbliche e private – quando il cessionario è vigilato da banca d’italia e/o aderisce volontariamente ad un sistema di informazioni creditizie (sic)

20 Luglio 2019 - Ornella De Bellis


Qualora la società cessionaria del credito non rimborsato è un soggetto sottoposto a vigilanza da parte della Banca d'Italia - e, come tale, intermediario obbligatoriamente partecipante alla Centrale Rischi CR gestita dalla stessa Banca d'Italia - essa è tenuta ad aggiornare in Centrale Rischi CR la posizione del debitore inadempiente. Si presentano situazioni affatto diverse, per quanto riguarda le segnalazioni in centrali rischi pubbliche e private, rispetto a quelle che si verificano quando la cessionaria è una semplice società di recupero crediti non sottoposta a vigilanza da parte della Banca d'Italia e/o non aderente volontaria a centrali rischi private (cosiddetti Sistemi di Informazioni Creditizie - SIC) gestite da società (o consorzi) come CRIF, Experian, Cerved, Assilea e CTC. Come sappiamo, quando non è stato rimborsato il creditore che ha erogato il prestito (morosità e sofferenze non sanate), la posizione rimane visibile fino a 36 mesi dalla data di scadenza del [ ... leggi tutto » ]


La quietanza liberatoria a seguito di un accordo transattivo a saldo stralcio serve davvero ad ottenere la cancellazione dalle centrali rischi o ad abbreviare i tempi di permanenza?

11 Novembre 2017 - Ludmilla Karadzic


Prima di approfondire l'argomento indicato dal titolo, occorre svolgere alcune preliminari considerazioni sui Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) comunemente e sinteticamente indicati come centrali rischi. In Italia operano fondamentalmente tre soggetti in ambito privato (CRIF, CTC ed Experian Cerved) e uno in ambito pubblico, la Centrale Rischi (CR) gestita da Bankitalia. Nel prosieguo, non ci interesseremo di altri archivi dei cosiddetti "cattivi pagatori" quali il Registro Informatico dei Protesti (RIP) che raccoglie informazioni afferenti ad assegni e cambiali protestati e la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) in cui confluiscono segnalazioni relative all'emissione di assegni non autorizzati o privi della necessaria copertura, nonché carte di credito (anche revolving) utilizzate in modo irregolare (sostanzialmente lasciando importi in rosso non successivamente coperti). Limitatamente agli obiettivi di questo articolo possiamo dire che la Centrale Rischi della Banca d'Italia (CR) registra informazioni su prestiti di importo pari o superiori a 30 mila euro, erogati da [ ... leggi tutto » ]


Due pesi e due misure » per i cattivi pagatori di banca etruria vietato l’accesso alla centrale rischi bankitalia

28 Agosto 2017 - Simonetta Folliero


Come purtroppo hanno avuto modo di sperimentare tanti piccoli, comuni, cattivi pagatori, che si sono visti negare l'accesso al credito perché il proprio nominativo era stato oggetto di precedente segnalazione, la Centrale dei Rischi (CR) è un organismo costituito presso la Banca d'Italia che ha come scopo, fra gli altri, quello di censire le posizioni debitorie pari o superiori a 30 mila euro. Ora, per tutelare i piccoli risparmiatori, azionisti danneggiati dalle conseguenze del crac che ha recentemente coinvolto Banca Etruria (ed altri istituti di credito minori), il Codacons presentava istanza di accesso agli atti alla Banca d'Italia, onde risalire all'identità dei debitori che, con il proprio inadempimento, avevano contribuito, in maniera determinante, al fallimento della banca creditrice ed avviare, nei confronti di costoro, specifiche richieste giudiziali di risarcimento danni. La Banca d'Italia rigettava l'istanza, motivando il rifiuto con la circostanza che sebbene i dati dei debitori inadempienti di Banca [ ... leggi tutto » ]


Procedura di richiamo di un assegno bancario o postale privo di copertura – come evitare il protesto e la segnalazione alla centrale di allarme interbancaria (cai)

3 Settembre 2016 - Simonetta Folliero


Prima di passare alla trattazione del richiamo di un assegno bancario o postale privo di copertura, ci sembra utile ricordare che per traente si intende il soggetto che emette l'assegno; la banca trattaria è la banca presso la quale è intrattenuto il rapporto di conto corrente da cui devono essere prelevati i fondi per il pagamento dell'assegno al beneficiario (o portatore, in caso di assegni trasferibili); la banca negoziatrice è la banca alla quale il beneficiario consegna l'assegno con delega all'incasso conferita con la girata per incasso o per procura, così come previsto dall'articolo 26 del regio decreto 1736/1933 (legge assegno). Il richiamo del titolo da parte della banca negoziatrice presuppone, ovviamente, che il cliente della stessa (beneficiario o portatore dell'assegno) abbia revocato la procura ad incassarlo (previo accordo intervenuto con il traente). Sull'idoneità del richiamo ad impedire l'iscrizione in CAI la giurisprudenza non esprime orientamenti univoci. Secondo parte della [ ... leggi tutto » ]