contratti di prestito e di garanzia


Affidamento di credito in conto corrente (fido) – non basta un qualsiasi atto di disposizione che riduca il patrimonio del debitore per legittimare il recesso da parte della banca

25 Agosto 2016 - Marzia Ciunfrini


Il debitore che agisca per far dichiarare arbitrario l'atto di recesso di una banca dal rapporto di affidamento di credito (fido) e, in particolare, per far affermare che il recesso non sia stato rispettoso della regola della giusta causa (in quanto prevista dal contratto stipulato dalle parti) ha l'onere di allegare che le giustificazioni date dalla banca non risultano ragionevoli, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale, così come residuata dopo gli atti dispositivi compiuti. E' evidente che la Banca, per esercitare il suo diritto di recesso, non deve accertare (e dimostrare) che sussista un vero e proprio stato di insolvenza dei debitori:in tal modo si richiederebbe ad essa, irragionevolmente, di recuperare il proprio credito quando questo sia divenuto addirittura irrecuperabile. Tuttavia, non basta un qualsiasi atto di disposizione del proprio patrimonio perché il creditore bancario possa dirsi, a giusto titolo, allarmato dal comportamento del suo debitore. Così i giudici [ ... leggi tutto » ]


Cessione del quinto dello stipendio – vessatoria la clausola intesa a vincolare l’intero tfr a garanzia del finanziamento e non solo l’importo relativo al debito residuo

11 Agosto 2016 - Loredana Pavolini


La cessione del quinto dello stipendio o della pensione è una forma di credito ai consumatori non destinata in modo specifico all'acquisto di determinati beni o servizi. Il finanziamento può avere una durata massima di 120 mesi; il debitore si obbliga al rimborso del finanziamento attraverso la cessione volontaria al creditore di una quota, non superiore al 20%, del proprio stipendio o pensione mensili netti. Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto; in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto. La normativa vigente (articolo 39 DPR 180/1950) vieta di contrarre un nuovo finanziamento dietro cessione del quinto prima che siano trascorsi almeno due o quattro anni dall'inizio della cessione stipulata, rispettivamente, per un quinquennio o un decennio. In una ottica di bilanciamento degli [ ... leggi tutto » ]


In tema di polizze assicurative rischio morte abbinate al mutuo, la banca non può continuare ad addebitare le rate dopo il decesso del debitore assicurato

10 Agosto 2016 - Lilla De Angelis


In tema di polizze assicurative rischio morte abbinate al mutuo, può la banca, in attesa che l'assicurazione la risarcisca per l'estinzione del contratto di finanziamento in conseguenza dell'avvenuto decesso del debitore mutuatario, continuare ad addebitare le rate del finanziamento? La risposta al quesito è stata fornita dall'Arbitro Bancario Finanziario con la decisione 327/2015. Il contratto di assicurazione standard prevede che l'assicurazione garantisca, in caso di decesso dell'assicurato nel corso della durata contrattuale, la corresponsione di un capitale pari inizialmente all'importo finanziato relativo al prestito sottoscritto dall'assicurato medesimo e successivamente decrescente e corrispondente in ogni momento al capitale residuo del finanziamento stesso. Questo vuol dire che è il momento del decesso dell'assicurato il momento rilevante, rispetto al quale va calcolato l'ammontare dell'obbligo di indennizzo dell'impresa assicurativa. In altre parole, il rimborso effettuato dall'impresa di assicurazione deve comprendere tutto l'ammontare del debito residuo alla data del decesso dell'assicurato. La banca, cioè, ottiene [ ... leggi tutto » ]


Polizza assicurativa collegata al prestito – in caso di premorienza del debitore l’indennizzo deve essere utilizzato esclusivamente per estinguere il finanziamento residuo

10 Agosto 2016 - Stefano Iambrenghi


L'indennizzo derivante da una polizza assicurativa a copertura del rischio morte, stipulata in relazione a uno specifico finanziamento, non può essere utilizzato dalla banca per ridurre le restanti posizioni debitorie del de cuius, ma deve essere esclusivamente utilizzato per estinguere il finanziamento che era assistito dalla relativa polizza, sottoscritta dal de cuius. A meno che non sia fornita dalla banca prova di una specifica pattuizione in tal senso. Questo è quanto ha sostenuto l'Arbitro Bancario Finanziario nella decisione 3410/2015. [ ... leggi tutto » ]


Le polizze abbinate ai prestiti erogati da banche e finanziarie

10 Agosto 2016 - Carla Benvenuto


Le polizze abbinate ai finanziamenti di banche e altri intermediari finanziari hanno lo scopo di proteggere il cliente in presenza di eventi pregiudizievoli quali morte, invalidità permanente, infortunio, malattia, perdita dell'impiego che possano limitare la sua capacità di rimborso del finanziamento oppure quando l'immobile oggetto del mutuo ipotecario risulti danneggiato a causa di incendio, crollo o altro evento rovinoso. In caso di sinistro la compagnia di assicurazione provvede a corrispondere un indennizzo. Spesso le polizze associate ai prestiti sono costruite come pacchetti che abbinano coperture vita e danni (ad esempio, un'assicurazione sulla vita e una polizza per il caso di malattia o infortunio e, a volte, la perdita dell'impiego) prestate anche da differenti imprese di assicurazione, per lo più appartenenti allo stesso gruppo. Queste polizze possono essere stipulate in forma individuale o in forma collettiva. Nei contratti individuali i contraenti sono i singoli debitori che devono rimborsare il finanziamento; in [ ... leggi tutto » ]