guida all'assegno bancario e postale


Assegno in bianco o postdatato – nullo il patto a garanzia del debito ma sussiste comunque la promessa di pagamento

31 Maggio 2016 - Patrizio Oliva


L'emissione di un assegno in bianco o postdatato, cui di regola si fa ricorso per realizzare il fine di garanzia, nel senso che esso è consegnato a garanzia di un debito e deve essere restituito al debitore qualora questi adempia regolarmente alla scadenza della propria obbligazione, rimanendo nel frattempo nelle mani del creditore come titolo esecutivo da far valere in caso di inadempimento, è contrario alle norme imperative contenute negli articoli 1 e 2 del Regio Decreto 1736/1933. Pertanto, in relazione a un tale assegno, può essere revocato il decreto ingiuntivo basato su una transazione garantita dall'assegno postdatato. Tuttavia, l'assegno postdatato integra una promessa di pagamento che dispensa colui a favore del quale è stata fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale da cui origina il credito vantato. Così si sono espressi i giudici della Corte di cassazione nella sentenza 10710/16. [ ... leggi tutto » ]


Validità della girata in bianco di un assegno trasferibile in nome e per conto di una società

19 Maggio 2016 - Simonetta Folliero


Com'è noto, la girata di un assegno trasferibile (quindi con importo facciale minore di mille euro) può essere piena o in bianco. Si dice piena se insieme alla firma di colui che gira l'assegno (girante) viene apposta anche l'indicazione del giratario, ovvero del nuovo beneficiario. E' in bianco, qualora il girante non indichi il giratario, ovvero il nuovo soggetto beneficiario legittimato ad incassare l'assegno. Esempio di girata in bianco è quella che il beneficiario dell'assegno (indicato direttamente dal traente che emette l'assegno o indirettamente dal girante) appone nel momento in cui presenta l'assegno all'incasso, essendo tale adempimento necessario per esimere il trattario (la banca, o l'ufficio postale) che effettua il pagamento, da ogni responsabilità al riguardo. La legge prescrive, per la validità delle sottoscrizioni apposte sull'assegno bancario, ivi inclusa quella di girata in bianco, il nome (anche abbreviato o con la sola iniziale) ed il cognome, ovvero, in caso d'imprenditore [ ... leggi tutto » ]


Limitazioni all’uso del contante e dei titoli al portatore – tutto come prima per quanto riguarda gli assegni

8 Gennaio 2016 - Ludmilla Karadzic


È vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che appaiono artificiosamente frazionati. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche e Poste Italiane. Per il servizio di rimessa di denaro (money transfer) la soglia è di mille euro. Le modifiche apportate dalla legge di stabilità si limitano ai contenuti sopra evidenziati. Per il resto, le norma sulle limitazioni all'uso di assegni e libretti e saldo di libretti di deposito al portatore restano invariate, come si evince dal seguito. Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai cambiavalute, [ ... leggi tutto » ]


Opposizione a decreto ingiuntivo – al debitore l’onere di provare che il pagamento effettuato con assegni sia da imputare al credito azionato

23 Settembre 2015 - Lilla De Angelis


Supponiamo che il debitore destinatario di decreto ingiuntivo eccepisca, in sede di opposizione, il pagamento del debito, dimostrando di aver già corrisposto al creditore una somma idonea alla sua estinzione ed il creditore controdeduca che l'eseguito pagamento è da imputare ad un debito diverso da quello dedotto in giudizio. In questo caso, il creditore ha l'onere di provare l'esistenza di tale altro suo credito. Infatti, a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito dal debitore con riferimento ad un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento debba imputarsi ad un credito diverso. Dunque, se l'onere della prova in capo al creditore in ordine alla dedotta diversa imputazione di pagamento sorge soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, ne consegue che ciò non si verifica quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di [ ... leggi tutto » ]


Assegni scoperti – termini di presentazione, revoca del pagamento, protesto e iscrizione in cai

1 Marzo 2015 - Ludmilla Karadzic


Assegni - I termini di presentazione hanno efficacia solo per un eventuale ordine di revoca del pagamento L'assegno, se portato all'incasso nei termini di presentazione previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nel modulo, deve essere sempre pagato dalla banca o dall'ufficio postale. Il termine di presentazione è: 8 giorni, se l'assegno è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, se l'assegno è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso ed appartenente ad un diverso continente. Un assegno privo di data o con data posteriore a quella di presentazione allo sportello (assegno postdatato) si intende come emesso il giorno di presentazione. Colui [ ... leggi tutto » ]