guida all'assegno bancario e postale


Assegno emesso su conto corrente intestato alla società – la banca deve prestare attenzione alle girate dell’amministratore

19 Settembre 2013 - Ludmilla Karadzic


La sottoscrizione di girata di un assegno deve soddisfare alle esigenze di chiarezza, univocità e certezza, sicché in ogni caso la sottoscrizione stessa deve essere riconoscibile, nel senso che essa deve consentire che sia accertata l'identità del sottoscrittore. Dette prescrizioni non vengono meno quando l'assegno sia stato emesso o girato da un soggetto giuridico richiedendosi anche, in questo caso, che la dicitura di emissione o di girata, se pur non debba necessariamente contenere una specifica formula dalla quale risulti il rapporto di rappresentanza, sia tale da rendere esplicito un collegamento tra il firmatario ed il soggetto giuridico. Solo in questo modo non vi saranno dubbi sul fatto che l'assegno è stato emesso (o girato) dal sottoscrittore in nome e per conto del soggetto giuridico. In base a questi principi la giurisprudenza ha affermato che incorre in responsabilità per il pagamento dell'assegno la banca che, nel necessario diligente controllo della legittimazione [ ... leggi tutto » ]


L’assegno è una promessa di pagamento che presume l’esistenza di un rapporto sottostante

18 Settembre 2013 - Ludmilla Karadzic


L'assegno bancario, nei rapporti diretti tra traente e prenditore (ovvero tra girante ed immediato giratario) deve essere considerato come una promessa di pagamento, e pertanto, secondo la disciplina dell'articolo 1988 del codice civile, comporta una presunzione dell'esistenza del rapporto sottostante, fino a che l'emittente (o il girante) non fornisca la prova - che può desumersi da qualsiasi elemento ritualmente acquisito al processo, da chiunque fornito - dell'inesistenza, invalidità ed estinzione di tale rapporto (Cassazione numero 8712 del 02/09/1998, Cassazione numero 18259 del 22/08/2006, Cassazione numero 19929 del 29/09/2011). Una volta provata la nullità di tale rapporto per causa illecita, spetta al prenditore provare che l'assegno andava a coprire altra causale. Viene meno ogni effetto vincolante della promessa solo se si accerta giudizialmente che il rapporto non è sorto, è invalido o si è estinto (Cassazione Sentenza numero 10574 del 09/05/2007). [ ... leggi tutto » ]


Assegno – i termini di presentazione

7 Agosto 2013 - Simonetta Folliero


L'assegno bancario ha la funzione economica di mezzo di pagamento: può essere utilizzato in sostituzione del denaro da chi ha una disponibilità di fondi presso una Banca. In tal caso, il cliente della Banca, anziché prelevare i soldi per pagare un creditore, può dare l'ordine alla Banca di effettuare il pagamento al creditore, emettendo un assegno bancario a favore di quest’ultimo. L'assegno bancario costituisce titolo esecutivo: ciò significa che, se presentato all'incasso nei termini previsti dalla legge e decorrenti dalla data indicata nell'assegno bancario, deve essere pagato. Il termine di presentazione è: 8 giorni, se l'assegno bancario è pagabile nello stesso comune in cui è emesso; 15 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in un comune diverso da quello in cui fu emesso; 20 giorni, se l'assegno bancario è pagabile in uno Stato diverso da quello in cui fu emesso, ma europeo o appartenente al bacino del Mediterraneo; 60 giorni, [ ... leggi tutto » ]


Assegno » una guida completa – i presupposti su cui si si basa il funzionamento dell’assegno

16 Giugno 2013 - Annapaola Ferri


I presupposti su cui si basa il funzionamento dell'assegno L'assegno è uno strumento di pagamento con il quale il cliente titolare di un conto corrente dà alla propria banca una disposizione di pagamento; disposizione di pagamento che potrà essere a favore di una determinata persona (all'ordine) o al portatore. Giuridicamente si tratta di un titolo di credito (a vista) che ha valore di titolo esecutivo, quindi di strumento tramite il quale è possibile, in caso di mancato pagamento, agire direttamente sul patrimonio del debitore. I presupposti su cui si basa il suo funzionamento sono da una parte la disponibilità di denaro sul conto (considerando anche gli eventuali fidi) e dall'altra l'autorizzazione della banca all'emissione. Deve obbligatoriamente contenere: la denominazione di assegno inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto; l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata; il nome della Banca emittente che deve pagare [ ... leggi tutto » ]


Schema protesto assegni

11 Gennaio 2012 - Rosaria Proietti


Procedure di incasso assegni Check truncation è la procedura telematica con cui le banche compensano assegni fino a 5 mila euro ed assegni circolari di importo qualsiasi. Si ricorre invece alla stanza compensazione per assegni (non circolari) di importo superiore a 5000 euro. Azione di regresso Per quanto riguarda l'assegno bancario, il legittimo possessore non può agire nei confronti della banca perché questa non assume alcuna obbligazione cambiaria. L' obbligo per la banca trattaria deriva soltanto da un rapporto contrattuale, pertanto tale obbligo sussiste soltanto se il correntista ha fondi disponibili.  Non esiste, da un punto di vista giuridico, l'azione diretta per l'assegno bancario (a differenza di quanto avviene, invece, per la cambiale). Il legittimo titolare dell'assegno può quindi procedere solo nei confronti dei soggetti responsabili del pagamento, ovvero sono il traente, i giranti e i loro eventuali avallanti. L'azione di regresso (ovvero quella contro i giranti, il traente e gli [ ... leggi tutto » ]