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Cambiale non pagata – prescrizione dell’azione diretta di regresso e causale

5 Ottobre 2014 - Piero Ciottoli


Cambiale - normativa antiriciclaggio, girata in bianco e girata piena Com'è noto le cambiali, a differenza degli assegni e dei libretti di risparmio bancari e postali, sono soggette solo marginalmente alla normativa antiriciclaggio. Una cambiale, anche di importo superiore o uguale ai mille euro, può, infatti, essere girata. La girata di una cambiale può essere piena o in bianco. Si dice piena se insieme alla firma di colui che gira la cambiale (girante) viene apposta anche l'indicazione del giratario, ovvero del nuovo beneficiario. E' in bianco, qualora il girante non indichi il giratario, ovvero il nuovo soggetto beneficiario legittimato ad incassare la cambiale alla scadenza. In caso di girata piena, il giratario deve essere univocamente identificabile con nome, cognome e data di nascita. Se la girata è in bianco il portatore può: riempirla con le proprie generalità o con quello di altra persona; girarla nuovamente in bianco o a persona [ ... leggi tutto » ]


Ordine di revoca del pagamento per assegno bancario o postale – istruzioni per l’uso e controindicazioni

4 Ottobre 2014 - Ornella De Bellis


La revoca del pagamento di un assegno - come funziona La legge stabilisce che l'ordine di non pagare l'importo facciale dell'assegno bancario, o postale, ha effetto solo dopo che sia spirato il termine di presentazione. La norma ha la doppia funzione di garantire la conservazione della provvista, a tutela dell'affidamento del beneficiario, quanto meno fino alla scadenza del termine di presentazione, e di consentire al traente, scaduto tale termine, di riacquistare la libertà di disporre della provvista, potendo l'assegno essere pagato anche successivamente alla scadenza di esso. Il trattario (la banca o Poste Italiane), sulla base del dettato normativo è libero di pagare l'assegno prima della scadenza del termine di presentazione, risultando in via generale, esonerata da responsabilità sia nei confronti del beneficiario che del traente (colui che ha emesso l'assegno) una volta provveduto al pagamento. Ricorre, invece, la responsabilità del trattario nei confronti del beneficiario, nell'ipotesi di rifiuto di [ ... leggi tutto » ]


Conto corrente cointestato – firma congiunta o disgiunta delega e pignoramento

26 Settembre 2014 - Simonetta Folliero


Nel caso in cui il conto è intestato a più persone, la possibilità per i cointestatari di compiere operazioni anche separatamente (cosiddetta firma disgiunta) deve essere espressamente prevista dal contratto. Le condizioni contrattuali possono prevedere peraltro l'inversione di tale regola, precisando che in assenza di specifica disposizione deve presumersi che il conto sia a firma disgiunta. Quanto agli effetti dell'esecuzione forzata sui rapporti di conto corrente cointestati, il pignoramento sulle somme depositate in un conto corrente bancario, cointestato al debitore e ad altra persona, non può riguardare l'intero ammontare del denaro depositato. Anche in ipotesi di cointestazione con firma disgiunta, la delega a terzi a operare sul conto da parte di uno solo dei cointestatari non può dirsi valida, con conseguente inesistenza del conferimento del potere rappresentativo: gli atti posti in essere dal "falso delegato" sono quindi privi di effetti giuridici e la banca è tenuto alla restituzione dei relativi [ ... leggi tutto » ]


Conto corrente cointestato a firma disgiunta – la delega ad un terzo può essere conferita solo congiuntamente

26 Settembre 2014 - Simone di Saintjust


E' legittimo il comportamento della banca che, nel caso di un conto corrente cointestato a firma disgiunta, consente ad uno solo dei cointestatari di conferire ad un terzo soggetto delega ad operare e disporre del conto corrente? Com'è noto, in un conto corrente cointestato a firma disgiunta, tutti i cointestatari hanno facoltà di compiere operazioni anche separatamente. Ne deriva che la banca, presso la quale viene intrattenuto il rapporto di conto corrente cointestato con firme disgiunte dei contitolari, non potrebbe rifiutarsi di dar seguito all'ordine impartito da uno di questi. Tuttavia, il discorso è diverso quando si affronta il problema del conferimento ad un soggetto terzo della delega ad operare e disporre relativamente ad un conto corrente cointestato, seppure a firma disgiunta. A tal proposito, va rilevato che le condizioni generali del contratto tipo di conto corrente prevedono che la delega debba essere conferita da entrambi i contitolari del rapporto. [ ... leggi tutto » ]


Conto corrente cointestato a firma congiunta – la banca deve restituire gli importi prelevati separatamente da uno dei cointestatari

26 Settembre 2014 - Simonetta Folliero


Il conto corrente cointestato a firma congiunta E' corretta la condotta della banca che consente un prelievo sulla base di un'autorizzazione rilasciata da uno solo dei cointestatari di un conto corrente che prevede la necessità della firma congiunta di entrambe i contitolari? Se i cointestatari optano per un regime a firma congiunta del conto corrente, è sicuramente illegittima la condotta della banca che abbia dato corso all'operazione di prelievo sulla base di un'autorizzazione sottoscritta da uno solo dei cointestatari a firma congiunta, dal momento che questi non avrebbe potuto efficacemente autorizzare alcunché, se non con il concorso della volontà dell'altro contitolare. L'articolo 1854 del codice civile, infatti, prevede che nel caso in cui il conto sia intestato a più persone, con facoltà per le medesime di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto. Come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, [ ... leggi tutto » ]