rateazione dei debiti con agenzia entrate


Rateazione dei debiti con l’agenzia delle entrate – inadempimenti nei pagamenti delle somme dilazionate a seguito dell’attivita’ di controllo

18 Ottobre 2015 - Patrizio Oliva


Il numero massimo di rate trimestrali in cui è consentito ripartire il debito dipende dall'importo da versare: fino a 5.000 euro, si può pagare in un massimo di 6 rate; oltre 5.000 euro, il debito può essere suddiviso al massimo in 20 rate. La prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa). Le rate successive scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Il beneficio della rateazione si perde nei casi di mancato pagamento: della prima rata entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione; di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento di quella successiva. Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento [ ... leggi tutto » ]


Provvedimenti fiscali – rateazione con agenzia delle entrate e riduzione aggio per equitalia

27 Giugno 2015 - Giorgio Valli


Nell'ambito delle deleghe fiscali conferite al governo dalla legge 23/14, sono stati approvati, con il decreto 83/15, numerosi ed importanti provvedimenti in materia di accertamento con adesione, accertamento esecutivo, rateazione ed aggio per il concessionario della riscossione. Rateazione con l'Agenzia delle entrate Per quanto attiene i piani di rientro rateali concordati con l'Agenzia delle entrate viene introdotto il principio del ‘lieve inadempimentò, secondo cui non è prevista la decadenza della rateizzazione nel caso di ritardo del versamento fino a 5 giorni, o di un minor versamento fino al 3% del dovuto con un limite massimo di 10.000 euro. Accertamento con adesione In caso di definizione concordata dell'accertamento (accertamento con adesione) il pagamento può essere effettuato in quattro anni, anziché tre, con un minimo di otto rate e un massimo di sedici. Avviso di accertamento esecutivo L'avviso di accertamento diventa esecutivo. Viene poi introdotta la possibilità di utilizzare la posta elettronica, [ ... leggi tutto » ]


Controlli automatici e formali della dichiarazione dei redditi » rateazione e decadenza dal beneficio

29 Aprile 2014 - Giorgio Valli


Il versamento delle somme dovute in seguito ai controlli automatici e ai controlli formali delle dichiarazioni dei redditi può essere rateizzato. Le rate sono trimestrali, di pari importo o di importo decrescente. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo. Per comunicazioni di irregolarità notificate dopo il 28 dicembre 2011, il beneficio della rateazione si perde nei casi di mancato pagamento: della prima rata entro i 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di irregolarità; di una rata (diversa dalla prima) entro il termine di pagamento di quella successiva. Il pagamento tardivo di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione (fino al 30% dell'importo della rata versata in ritardo) e degli interessi legali (2,5% fino al 31 dicembre 2013; 1% dal 1° gennaio 2014). Il pagamento tardivo di una rata [ ... leggi tutto » ]