legittimità iscrizione del debitore in centrale rischi - oscuramento della posizione e tempi massimi di visibilità


La quietanza liberatoria a seguito di un accordo transattivo a saldo stralcio serve davvero ad ottenere la cancellazione dalle centrali rischi o ad abbreviare i tempi di permanenza?

11 Novembre 2017 - Ludmilla Karadzic


Prima di approfondire l'argomento indicato dal titolo, occorre svolgere alcune preliminari considerazioni sui Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC) comunemente e sinteticamente indicati come centrali rischi. In Italia operano fondamentalmente tre soggetti in ambito privato (CRIF, CTC ed Experian Cerved) e uno in ambito pubblico, la Centrale Rischi (CR) gestita da Bankitalia. Nel prosieguo, non ci interesseremo di altri archivi dei cosiddetti "cattivi pagatori" quali il Registro Informatico dei Protesti (RIP) che raccoglie informazioni afferenti ad assegni e cambiali protestati e la Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) in cui confluiscono segnalazioni relative all'emissione di assegni non autorizzati o privi della necessaria copertura, nonché carte di credito (anche revolving) utilizzate in modo irregolare (sostanzialmente lasciando importi in rosso non successivamente coperti). Limitatamente agli obiettivi di questo articolo possiamo dire che la Centrale Rischi della Banca d'Italia (CR) registra informazioni su prestiti di importo pari o superiori a 30 mila euro, erogati da [ ... leggi tutto » ]


Accordo a saldo stralcio, debito rinunciato e illegittima segnalazione in centrale rischi – il punto di vista dei giudici romani

22 Marzo 2017 - Simonetta Folliero


Assume una chiara valenza transattiva l'accordo a saldo stralcio concluso con la banca, se quest'ultima, pur facendo riferimento - nella quietanza liberatoria - al debito originario parzialmente rimborsato, dichiara testualmente che l'obbligazione è stata integralmente estinta, con riferimento quindi anche alla quota eventualmente non escussa. In pratica, ciò vuol dire che l'accordo sottoscritto fra banca e debitore va interpretato come stipula di un accordo transattivo omnia (a saldo stralcio), in cui il creditore, non facendo esplicitamente riferimento ad una remissione parziale del debito (ex articolo 1236 del codice civile) si impegna, contestualmente, alla non escussione della quota non rimborsata del debito originario. Quindi, a seguito di un accordo a saldo stralcio, con parziale rimborso della somma originariamente dovuta, qualora il creditore rilasci quietanza liberatoria in cui dichiara che il debito è stato integralmente estinto, è illegittima la successiva eventuale segnalazione in Centrale Rischi per il debito residuo. I giudici del [ ... leggi tutto » ]


Cai e cr – non solo l’istituto segnalante ma anche la banca d’italia può essere chiamata a risarcire i danni se non rettifica o cancella tempestivamente i dati relativi ad una segnalazione illegittima

13 Aprile 2016 - Simonetta Folliero


Nella gestione della Centrale dei rischi (CR), che svolge una funzione informativa sull'indebitamento della clientela verso le banche e gli intermediari, la Banca d'Italia non si sottrae alla disciplina generale in tema di trattamento dei dati personali, dettata dal codice della privacy: è pertanto configurabile una responsabilità civile della Banca d'Italia in relazione ai danni cagionati dal predetto trattamento in ordine all'azione proposta dall'interessato per ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione erroneamente effettuata. Un analogo principio vale per l'Archivio informatizzato degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento (CAI - Centrale d'Allarme Interbancaria) che ha lo scopo di informare gli operatori sui mancati pagamenti di assegni bancari tratti senza provvista. La normativa vigente dispone, è vero, che la Banca d'Italia, quale titolare del trattamento dei dati, possa avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio, ma anche che il soggetto illegittimamente segnalato ha diritto ad [ ... leggi tutto » ]


Il garante della privacy dice no ad un sistema di riconoscimento facciale dei debitori

30 Marzo 2016 - Giovanni Napoletano


Il Garante della privacy ha deciso, con il provvedimento 76/16, che il sistema finalizzato a prevenire il furto di identità basato sul riconoscimento facciale delle fotografie poste sui documenti di identità di soggetti (aspiranti debitori) che abbiano presentato richieste di prestito a banche ed intermediari finanziari, non risulta conforme al Codice in materia di protezione dei dati personali e, pertanto, ha vietato l'effettuazione di ogni operazione di trattamento dei dati al riguardo. In particolare, il sistema proposto avrebbe previsto l'acquisizione, mediante scansione, della fotografia presente sul documento d'identità del potenziale cliente, una volta che questi avesse presentato richiesta per un mutuo, un prestito, ovvero altra forma di finanziamento, presso una banca o una finanziaria; successivamente, si sarebbe effettuato il raffronto con i dati già censiti o presenti in altri archivi (foto segnaletiche rese disponibili da Ministero degli Interni e Forze di Polizia). In pratica, le sembianze facciali del richiedente, acquisite [ ... leggi tutto » ]


Legittima la segnalazione in centrale rischi se dopo il pagamento in ritardo delle rate pregresse il debitore rifiuta di regolare l’adempimento delle rate in scadenza tramite rapporto interbancario diretto

19 Marzo 2016 - Giovanni Napoletano


L'appostazione a sofferenza di una posizione debitoria implica una valutazione da parte della banca inerente la complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire automaticamente da un mero ritardo di quest’ultimo nel pagamento del debito. Tanto premesso, ai fini della segnalazione alla centrale dei rischi, la nozione di insolvenza non si identifica con quella propria fallimentare, ma si concretizza in una valutazione negativa della situazione patrimoniale, apprezzabile come deficitaria, ovvero come di grave difficoltà economica, senza, quindi, alcun riferimento al concetto di incapienza o irrecuperabilità del credito o a quello dell'insolvenza fallimentare. Il cosiddetto modulo RID ovvero Rapporto Interbancario Diretto, consiste nell'autorizzazione del cliente, attuata mediante apposito modulo, alla banca ad operare un determinato addebito periodico a carico del proprio conto corrente. Si tratta di ordini di pagamento impartiti dal cliente per svariate esigenze dei commerci, nell'ambito di rapporti interbancari diretti, in cui si pone, da una parte, la [ ... leggi tutto » ]