Cassa integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) COVID-19 » Come funziona
La Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) è un intervento di integrazione salariale a sostegno di imprese che non possono ricorrere agli strumenti ordinari perché esclusi all'origine da questa tutela o perché hanno già esaurito il periodo di fruizione delle tutele ordinarie.
Ad esempio, la Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), che è riservata all'industria e all'edilizia, integra o sostituisce la retribuzione dei lavoratori a cui è stata sospesa o ridotta l'attività lavorativa per situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali e per situazioni temporanee di mercato.
Esistono poi i Fondi di Integrazione Salariale (FIS) che forniscono strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa dei lavoratori dipendenti di aziende, con più di cinque dipendenti, appartenenti a settori non coperti dalla normativa in materia d’integrazione salariale. Grazie ai FIS viene corrisposto un assegno di solidarietà ai lavoratori di datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario con le organizzazioni sindacali più rappresentative.
Il decreto legge 18/2020 (cosiddetto Decreto Cura Italia - in vigore dal 17 marzo 2020) riconosce trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) per un periodo non superiore a nove settimane, ai lavoratori dipendenti di aziende del settore privato assunti fino al 23 febbraio 2020 (e collocati a casa per mancanza di lavoro), comprese le aziende agricole, di pesca e del terzo settore egli enti religiosi civilmente riconosciuti, non rientranti (le aziende) nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria CIGO e del Fondo di Integrazione Salariale (FIS).
Sono esclusi i datori di lavoro domestico, i dipendenti di datori di lavoro che possono accedere alla CIGO o alle prestazioni garantite dal FIS, i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio 2020.
Ai beneficiari è riconosciuto il trattamento d’integrazione salariale, la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori (ad esempio, l'Assegno per il Nucleo Familiare o ANF).
Ricordiamo che i contributi figurativi sono contributi accreditati, nelle Gestioni pensionistiche dei lavoratori pubblici o in quelle dei lavoratori privati, senza onere a carico degli stessi. Essi sono riferiti a periodi, tassativamente individuati dalla legge, durante i quali, nonostante si sia verificata una interruzione o una riduzione dell'attività lavorativa, viene comunque garantita la copertura contributiva. Questi periodi, salvo specifiche eccezioni, sono utili sia per il conseguimento del diritto alla pensione sia per il suo calcolo.
Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti è necessario l’accordo sindacale, concluso anche in via telematica, con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale relativamente alla durata della sospensione del rapporto di lavoro. Per datori di lavoro che occupano fino a 5 dipendenti, non è necessario l’accordo sindacale.
La CIGD viene concessa dalla regione o provincia autonoma con determina, se la richiesta d'intervento proviene da unità produttive site in un'unica regione o provincia autonoma oppure viene concessa dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con apposito decreto interministeriale, se la richiesta proviene da aziende cosiddette plurilocalizzate aventi cioè unità produttive dislocate sull'intero territorio nazionale.
Le domande di accesso alla prestazione CIGD, pertanto, devono essere presentate dal datore di lavoro esclusivamente alle Regioni e Province autonome interessate (o al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), che effettueranno l’istruttoria secondo l’ordine cronologico di presentazione delle stesse.
Le Regioni invieranno all’Istituto, in modalità telematica tramite il Sistema Informativo dei Percettori (SIP), il decreto di concessione, individuato con numero di decreto convenzionale “33193” e la lista dei beneficiari.
L'indennità è pari all'80% della retribuzione: per il pagamento diretto al lavoratore, l'azienda deve presentare online all'INPS il modello SR 41. Altrimenti può essere la stessa azienda a pagare il dipendente posto in CIGD e ad effettuare, successivamente, operazioni di compensazione e conguaglio con l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale.
Aggiornamento del 10 aprile 2020: Sostegno al reddito (Integrazione salariale CIGD e FIS) anche per i lavoratori assunti dopo il 23 febbraio e lasciati a casa in seguito alla chiusura delle attività decise dal governo per contrastare la diffusione del Coronavirus
Il decreto-legge 23/2020, entrato in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione (9 aprile 2020), recante misure urgenti in materia di acceso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, all’articolo 41 stabilisce che le disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto-legge 18/2020 si applicano anche ai lavoratori assunti dal 24 febbraio 2020 al 17 marzo 2020.
Pertanto, le prestazioni di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario di Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD), di accesso al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) con causale COVID-19 nazionale sono riconoscibili, con presentazione di istanza da parte del datore di lavoro dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, anche ai lavoratori che alla data del 17 marzo 2020 risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione.