In caso di mancato pagamento della cambiale, cosa si può fare?

La banca mi ha appena comunicato che alcune cambiali non sono state pagate - Cosa posso fare per ottenere le somme in pagamento?

Le azioni fattibili in caso di mancato pagamento sono:

  1. Esecuzione forzata sul patrimonio del debitore, servendosi della cambiale come titolo esecutivo (purche’ sia in regola con i bolli). Cio’ iniziando con un atto di precetto, magari con l’aiuto di un legale, e proseguendo con l’eventuale pignoramento e vendita coatta dei beni del debitore.

  2. Il procedimento ingiuntivo. Cio’ in particolare nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo. Ci si dovra’ rivolgere al giudice per l’emanazione di un decreto ingiuntivo su cui basare poi l’azione di esecuzione forzata detta sopra. Oltre a disporre del titolo di credito non pagato si dovra’ dare prova scritta del proprio credito, mediante un contratto, una fattura, etc.etc.
  3. L’ordinario giudizio di cognizione. Cio’ nel caso in cui non si possa far valere la cambiale come titolo esecutivo ne’ si abbiano elementi tali da poter ottenere un decreto ingiuntivo. La via è ovviamente piu’ complessa e lunga delle precedenti perche’ deve essere completamente accertata l’esistenza del proprio credito (il titolo di credito, non avendo valore di titolo esecutivo, non costituisce prova). La via è un normale processo civile con il quale si chiama in giudizio il debitore, con richiesta al giudice di accertare il credito e, conseguentemente, condannare il debitore a pagare.

La prima azione descritta è la classica azione cambiaria, perche’ si basa sul possesso di titolo di credito avente piena efficacia di titolo esecutivo, documento che gia’ di per se’ certifica un credito ed un diritto ad agire di conseguenza, quasi automaticamente.

L'azione cambiaria in caso di inadempimento nel pagamento della cambiale

L’azione cambiaria puo’ essere :

  • diretta quando viene fatta contro gli obbligati principali, ovvero il trattario/ accettante (nel caso di tratte) o l’emittente (nel caso di paghero’) e contro i loro eventuali avallanti. Questa azione segue tipicamente il mancato pagamento del titolo;
  • di regresso quando viene fatta contro gli altri obbligati (nel caso di tratta il traente, i giranti e il loro avvallanti oppure contro il terzo che ha accettato “per intervento”, nel caso di paghero’ i giranti e i loro avallanti), dopo aver chiesto infruttuosamente il pagamento agli obbligati principali oppure nel caso particolare di rifiuto dell'accettazione da parte del trattario (in questo caso il protesto sara’ a carico del traente o di uno degli altri obbligati in solido, come un girante per esempio).

L’azione diretta non necessita di particolari formalita’, mente quella di regresso è subordinata alla levata del protesto (sono escluse solo le azioni di regresso conseguenti al fallimento del trattario o del traente, per le quali è sufficiente la sentenza).

Il protesto, infatti, puo’ avvenire sia a seguito della mancata accettazione che del mancato pagamento.

Il protesto per mancata accettazione dev’essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Esso dispensa dalla presentazione al pagamento e -ovviamente- dal protesto per mancato pagamento.

Quello per mancato pagamento di una cambiale a giorno fisso o a certo tempo data o vista, invece dev’essere levato entro due giorni lavorativi da quando la stessa è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione.

Il protesto viene levato da un notaio, ufficiale giudiziario oppure -in mancanza- dal segretario comunale, con atto separato oppure scritto sulla cambiale, sul duplicato o sul foglio di allungamento.
Esso dev’essere fatto nei luoghi e contro le persone gia’ indicate nella parte relativa al luogo di presentazione (vedi sopra), pur se queste sono assenti o decedute.

Le azioni di regresso, in sintesi, si attuano con passaggi che partono dall'ultima persona a cui è stata girata la cambiale (il detentore/portatore che fa partire l’azione cambiaria) fino al traente, passando via via da tutti gli eventuali giranti.

Per fare una domanda sul protesto, sulle restrizioni di accesso al credito per i soggetti protestati, sulle procedure di cancellazione del protesto, sul Pubblico Registro dei Protesti e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

30 Ottobre 2008 · Chiara Nicolai


Commenti e domande

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9 risposte a “In caso di mancato pagamento della cambiale, cosa si può fare?”

  1. luca ha detto:

    Buongiorno,
    se le cambiali emesse da una società srl a socio unico non vengono onorate perchè la società chiude o fallisce , che coseguenze creano alla figura del titolare della società ?

    Grazie

    • cocco bill ha detto:

      Potrebbero essere protestate, con un effetto negativo derivante dall”iscrizione al RIP per il soggetto giuridico e l’amministratore/socio unico.

      Dopo il fallimento e nel caso in cui il beneficiario non si sia insinuato nel passivo, qualora venissero riscontrate responsabilità dell’amministratore, le cambiali potrebbero costituire la base per un’azione esecutiva finalizzata ad aggredire il patrimonio dell’amministratore/socio unico.

  2. sandro ha detto:

    salve io o delle cambiali con la banca e sono in posibilitato sono 4 mesi che non riesco ad pagarle come posso fare ci sipuo metere da cordo con la banca per abbassare le rate io non dico di non pagare masela ratae troppo alta fatemi sapere grazzie e urgente

  3. Bruno ha detto:

    COME POSSO FARE PER CANCELLARMI DA GARANTE PER UN MUTUO A FAVORE DI MIO COGNATO,CONCESSO NEL 2001.
    GRAZIE.

    • weblog admin ha detto:

      Devi trattare con la banca. Ma la cosa non è fattibile in pratica, a meno che non venga presentato un altro garante di gradimento del creditore.

  4. Anonimo ha detto:

    salve a tutti…dovrei fare le mie scuse x un mancato pagamento di un bonifico…vorrei chiedere 10 giorni x estingurlo…como posso impostare la mail? aiutooooo…nn trovo + le parolo giuste dalla vergogna…vi ringrazio in anticipo

    • Anonimo ha detto:

      di’ semplicemente la verita’! se dall’altra parte hai una persona intelligente capira’ ed apprezzera’ il gesto.

      ciao

  5. Anonimo ha detto:

    comprati una pistola

  6. Rafael Gutierrez ha detto:

    Una s.a.s acquista una attivita commerciale,con cambiali firmate dal socio accomandatario come forma di rientro economico,dopo 6 mesi questo socio accomandatario diventa socio accomandante,e doppo 1 anno il nuovo socio accomandatario smette di pagare le cambiali,son gia pasati 14 mesi del ultimo pagamento,e non possiamo tirar fuori questa persona dal locale,come dobbiamo muoverci?grazie per la Vostra attenzione

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