Nessuna agevolazione fiscale prima casa se l’immobile acquistato supera i 240 metri quadri – Anche se gli acquirenti sono due e l’appartamento viene successivamente frazionato

Per fruire delle agevolazioni fiscali prima casa e ai fini del riconoscimento del carattere di lusso del cespite acquistato, la normativa vigente ricollega l’esistenza di diversi criteri che fanno comunque riferimento alla tipologia dell’immobile oggetto di compravendita, alla sua estensione (non deve superare i 240 metri quadri per poter fruire del beneficio fiscale) ed alle sue caratteristiche intrinseche nonché alla situazione esistente all'atto dell’acquisto (e non quella successivamente realizzata dall'acquirente).

In particolare, l’acquisto di un unico cespite immobiliare, con superficie utile complessiva di metri quadri 240, da parte di due soggetti non può giustificare, ai fini dell’agevolazione cosiddetta prima casa, il frazionamento della superficie utile complessiva fra i due acquirenti in modo da considerare che il rogito notarile avesse avuto in realtà ad oggetto due autonome alienazioni relative a due unità abitative che non raggiungevano, singolarmente considerate, la superficie utile complessiva di 240 metri quadri.

A tale conclusione osta la contitolarità indivisa dei diritti sul bene tra soggetti tra loro estranei che consente a ciascun comproprietario la facoltà di usare il bene comune (articolo 1102 del codice civile).

Così hanno deciso i giudici della Corte di cassazione con l'ordinanza 7457/16.

23 Aprile 2016 · Patrizio Oliva


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