Casa familiare e separazione » No assegnazione se abitata saltuariamente

Revoca dell'assegnazione della casa familiare se l'abitazione non viene abitata stabilmente

Va revocata l’assegnazione della casa familiare all'ex coniuge affidatario del figlio che non abita stabilmente l’immobile, ma per lunghi periodi dell'anno va a stare dai nonni.

Lo ha sancito la Corte di Cassazione la quale, con la pronuncia 11218/13, ha stabilito che: È legittima la revoca dell'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario del figlio minore laddove l’immobile non risulta utilizzato come stabile abitazione qualora detto assegnatario per lunghi periodo dell'anno dimori presso i genitori, nei pressi del cui domicilio si trova la scuola frequentata dal minore, non costituendo più la casa familiare l’habitat domestico del figlio che la legge intende preservare.

Secondo gli Ermellini, infatti, in questi casi scatta l'affido condiviso, con collocazione prevalente presso la madre.

Il contributo economico, però, resta immutato: la donna dispone infatti di un altro immobile abitabile.

Cosa è l'affido condiviso

L'affido condiviso; introdotto dalla legge 54/2006, è ispirato al principio di bigenitorialità, laddove con la separazione personale dei coniugi-genitori non si configura necessariamente l’affidamento esclusivo dei figli a uno di loro.

In caso di contrasti, le responsabilità risultano specificamente ripartite fra i genitori e i relativi periodi di permanenza della prole presso ciascuno, diversamente dal vecchio affido congiunto che imponeva piena cooperazione fra le parti.

Detto istituto costituisce oggi la regola generale, cui può derogarsi unicamente quando la sua applicazione sarebbe «pregiudizievole per l’interesse del minore», non rilevando la mera conflittualità fra genitori che ne determinerebbe un’applicazione soltanto residuale, richiedendosi invece secondo la più recente giurisprudenza l’eventuale insostenibilità della situazione.

Revoca dell'assegnazione della casa familiare se l'abitazione non viene abitata stabilmente » La vicenda

La Corte di appello di Venezia, in parziale modifica delle condizioni della separazione personale di due coniugi, revocava l’assegnazione alla donna della casa familiare, disponendo l’affidamento condiviso della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l’abitazione della madre.

La donna viveva con la figlia in un comune diverso da quello dove era situata la casa familiare.

I giudici di merito avevano rilevato che la donna viveva stabilmente con la figlia nell’abitazione dei nonni, in un comune diverso rispetto a dove era situata la casa coniugale.

Nonostante la donna avesse dichiarato di risiedere nella città dei propri genitori solo nel periodo che va da novembre a marzo, i giudici avevano ritenuto inverosimile che la stessa vivesse nella casa coniugale al di fuori di questo periodo, non rimanendo accanto alla figlia per l’intera durata dell'anno scolastico.

Ad esaminare la questione, su impulso della donna, è anche la Prima sezione Civile della Corte di Cassazione che, tuttavia, ritiene infondato in toto il ricorso.

Infatti, la casa coniugale non può ritenersi habitat domestico della minore. Nello specifico, a parere dei giudici di piazza Cavour l’abitazione coniugale assegnata alla ricorrente veniva da lei utilizzata solo saltuariamente, e prevalentemente durante l’estate.

Pertanto la casa in questione non può certo ritenersi habitat domestico della minore, da intendersi come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare.

Infatti, precisa ancora la Suprema Corte, il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare.

Ad ulteriore conferma, vi è anche la sentenza della Corte Costituzionale numero 308/2008, dalla quale emerge che sia l’assegnazione della casa familiare, che la cessazione della stessa, è stata sempre subordinata ad una valutazione, da parte del giudice, di rispondenza all'interesse della prole.

10 Giugno 2013 · Paolo Rastelli


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