Fallimento del costruttore e casa venduta all’asta » Diritto di prelazione esteso al coniuge dell’acquirente

Immobile di famiglia in vendita all'asta: il piano casa supera la limitazione della legge del 2005 stabilendo la prelazione anche del coniuge.

Acquisto di un immobile su carta: firma del contratto preliminare e anticipo delle somme al costruttore.

Qualora l'alloggio, per il quale quindi non è stato ancora sottoscritto il rogito definitivo, a seguito di fallimento del costruttore, venga messo all'asta, l’acquirente, al quale è già stato consegnato, ha diritto alla prelazione, al prezzo di aggiudicazione, se lo ha adibito ad abitazione principale.

Prima del Piano Casa, questo diritto era riconosciuto anche ai parenti di primo grado dell'acquirente, ma non poteva essere esercitato dal coniuge.

Il Decreto Legge numero 47/2014 convertito con legge numero 80/14, invece, ha modificato la legge del 2005, abolendo questa limitazione.

D'ora in poi, quindi, il diritto di prelazione di un alloggio oggetto di un'esecuzione forzata immobiliare è esteso anche al coniuge del proprietario di un’abitazione principale.

16 Giugno 2014 · Gennaro Andele


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!