Prima casa: dall’acquisto all’affitto » Rassegna di tutte le agevolazioni e i bonus vigenti

Prima casa: dall'acquisto all'affitto » Rassegna di tutte le agevolazioni e i bonus vigenti

Ci chiediamo se l'acquisto della prima casa sia ancora un sogno realizzabile per i comuni mortali: con la redazione di questo articolo, vogliamo fornirvi un elenco di suggerimenti e consigli per arrivare ad avere la propria, tanto agognata, abitazione.

La casa rimane il bene più amato dagli italiani: sono l'81,5%, secondo i dati ISTAT, i nuclei familiari che hanno un'abitazione di proprietà.

Dal 2016 sono 19,5 milioni i contribuenti proprietari della casa in cui vivono che non devono più versare la TASI su questo bene, perché l'imposta è stata eliminata con la Legge di Stabilità. Sempre dal 2016, anche gli inquilini che adibiscono l'immobile ad abitazione principale non devono più versare la TASI.

Un alleggerimento tributario che farà risparmiare complessivamente 3,5 miliardi di euro l'anno: risorse che resteranno nella disponibilità della stragrande maggioranza delle famiglie italiane e che potranno essere utilizzate per apportare migliorie all'immobile o acquistare nuovi arredi.

Grazie alle diverse agevolazioni fiscali pensate per i contribuenti già in possesso di una casa.

E se la casa non la possiedo? Sono previste facilitazioni anche per chi ha bisogno di acquistarla, per i giovani e per quanti hanno necessità di finanziamenti e garanzie per compiere il fatidico passo.

E se voglio dare in affitto un immobile di proprietà? Sarà ancora più conveniente con i nuovi regimi di tassazione.

Scopriamo tutti i bonus e le facilitazioni nel prosieguo dell'articolo.

Comprare casa con il fondo di garanzia

Il Fondo di garanzia per l'acquisto e la ristrutturazione della prima casa consente di richiedere mutui ipotecari fino a 250.000 euro avvalendosi delle garanzie statali per la metà dell'importo.

A coloro che richiedono un mutuo prima casa, non superiore a 250.000 euro.

Il mutuo deve essere erogato per il solo acquisto, o per l'acquisto e la ristrutturazione e/o accrescimento dell'efficienza energetica di un immobile localizzato in Italia che rispetti le seguenti
caratteristiche:

  • deve essere adibito ad abitazione principale;
  • non deve rientrare nelle categorie catastali A1 (abitazioni signorili), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi);
  • non deve avere caratteristiche di lusso (vedere decreto del Ministero dei lavori pubblici del 2/8/1969).

Il Fondo offre garanzie statali pari al 50% della quota capitale del mutuo richiesto, facilitando così l'accesso al credito.

E' aperto a tutti, indipendentemente dall'età, ma prevede un tasso applicato al mutuo non superiore al Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) pubblicato trimestralmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi delle legge antiusura per:

  • giovani coppie (dove almeno uno dei due componenti non abbia superato i 35 anni);
  • giovani di età inferiore ai 35 anni titolari di un rapporto di lavoro atipico;
  • nuclei familiari monogenitoriali con figli minori;
  • conduttori di alloggi di proprietà degli IACP, comunque denominati.

Accedendo al Fondo, la banca, garantita dallo Stato, non può richiedere al cittadino ulteriori garanzie personali (es. garanzie di genitori o parenti) oltre all'ipoteca e all'eventuale assicurazione.

La domanda di accesso al Fondo va presentata direttamente alla Banca aderente all'iniziativa cui si richiede il mutuo, utilizzando l'apposita modulistica per la richiesta di accesso al Fondo di garanzia per la prima casa disponibile sul sito di Consap Spa, su quello del Dipartimento del Tesoro e delle Banche aderenti.

L'elenco delle Banche ad oggi aderenti, in continuo aggiornamento, è disponibile sul sito di Consap Spa.

Acquisto della casa con imposta di registro agevolata: quando e come

Chi acquista una casa da un privato può usufruire dell'applicazione dell'imposta proporzionale di registro ridotta del 2% con il minimo di 1.000 euro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di 50 euro ciascuna.

L'acquisto della casa con imposta di registra agevolata è rivolto agli acquirenti della prima casa e ai i soggetti che, al momento dell'atto di acquisto, possiedano già un immobile acquistato godendo dell'agevolazione stessa.

E' possibile beneficiare dell'agevolazione per l'acquisto della prima casa, applicando l'imposta di registro con aliquota del 2% invece che del 9% ovvero, qualora si compri dall'impresa costruttrice, l'Iva al 4% anziché al 10%.

L'agevolazione spetta anche nel caso in cui, al momento dell'atto, se ne possegga un'altra per la quale si è fruito della stessa agevolazione. L'unica condizione è che la "vecchia" abitazione
venga ceduta entro un anno dal nuovo acquisto.

L'applicazione dell'imposta proporzionale di registro ridotta del 2% si ottiene al momento della stipula dell'atto.

Se si possiede già una prima casa e non la si vende entro un anno l'agevolazione decade e bisogna corrispondere l'imposta di registro nella misura ordinaria, con l'aggiunta degli interessi di mora e di una sanzione pari al 30% della maggiore imposta.

Il leasing immobiliare abitativo

Il pacchetto di misure per il Leasing immobiliare abitativo prevede agevolazioni fiscali e garanzie civilistiche finalizzate a favorire l'utilizzo dello strumento del leasing per l'acquisto dell'abitazione principale.

E' rivolto ai giovani under 35 anni e agli over 35 con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro che stipulano contratti di Leasing aventi per oggetto immobili, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna e che non siano titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa.

Le agevolazioni sono diverse in base all'età del soggetto all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria.

I titolari dei contratti stipulati dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2020, possono portare in detrazione dalla dichiarazione dei redditi i costi del Leasing "prima casa".

Il fondo di solidarietà per i mutui prima casa

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e l'ABI (Associazione bancaria italiana) con le Associazioni dei consumatori hanno promosso due strumenti complementari che permettono di sospendere per un tempo determinato il pagamento delle rate dei finanziamenti in situazioni di temporanea difficoltà economica: vediamo quali sono.

In particolare, si tratta di:

  • il Fondo MEF di solidarietà per i mutui prima casa
  • l'Accordo ABI con le Associazioni dei consumatori (che riguarda la sospensione non solo dei mutui ipotecari ma anche del credito al consumo).

Il fondo è rivolto ai titolari di un mutuo per l'acquisto della prima casa non di lusso, che si trovino in situazioni di temporanea difficoltà economica.

I due strumenti fanno riferimento ad eventi imprevisti di natura diversa, sempre connessi alla salute o al deteriorarsi della situazione lavorativa quali la morte, un grave infortunio, la perdita del posto di lavoro o la sospensione/riduzione dell'orario di lavoro.

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa consente di beneficiare della sospensione fino a 18 mesi del pagamento dell'intera rata del mutuo (se non superiore a 250.000 euro) in casi di improvvisa difficoltà economica del mutuatario, che abbia un ISEE non superiore a 30.000 euro, dovuta al decesso di uno dei titolari, ad un grave infortunio/handicap o alla perdita di lavoro.

L'Accordo per il credito tra ABI e Associazioni dei consumatori permette invece la sospensione fino a 12 mesi della sola quota capitale per i mutui ipotecari sull'abitazione principale nei casi di sospensione del lavoro o riduzione temporanea dell'orario lavorativo.

Chi ha i requisiti per la sospensione deve rivolgersi direttamente alla Banca con cui ha contratto il mutuo.

Per il Fondo di solidarietà del MEF è previsto un modulo ufficiale che va sempre presentato in Banca e che è disponibile sul sito del Dipartimento del Tesoro, di Consap, società incaricata dal MEF della gestione di tutte le richieste di accesso al Fondo, e di ABI.

Affittare la propria casa con il regime della cedolare secca

La cedolare secca è un regime facoltativo che prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, delle addizionali, dell'imposta di registro e dell'imposta di bollo.

E' rivolta alle persone fisiche che locano un immobile ad uso abitativo.

Sono esclusi coloro che affittano l'immobile nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

Per poter esercitare l'opzione bisogna essere proprietari dell'immobile o titolari di diritti reali di godimento (per es. usufrutto).

Il beneficio consiste nel pagamento di un'imposta sostitutiva calcolata applicando l'aliquota del 21% sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti (a canone libero).

E' inoltre prevista dal 2013 un'aliquota del 15%, ridotta al 10% per il quadriennio 2014-2017, per i contratti di locazione a canone concordato relativi ad abitazioni nei comuni con carenze di disponibilità abitative e in quelli ad alta tensione abitativa (individuati dal Cipe).

Chi usufruisce della cedolare secca non paga le imposte di registro e di bollo sul contratto e il canone di affitto non si cumula con gli altri redditi del proprietario dell'immobile.

Sugli immobili locati a canone concordato le imposte IMU e TASI sono ridotte del 25%.

L'opzione per il regime della cedolare secca può essere esercitata alla registrazione del contratto o nelle annualità successive.

Alla registrazione del contratto l'opzione deve essere effettuata con il
modello RLI utilizzato per la registrazione dell'atto stesso. L'opzione nelle annualità successive va esercitata entro 30 giorni dalla scadenza dell'annualità precedente sempre utilizzando il modello RLI.

Per i contratti per i quali non c'è l'obbligo di registrazione in termine fisso, il locatore può applicare la cedolare secca direttamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale è prodotto il reddito, oppure esercitare l'opzione in sede di registrazione in caso d'uso o di registrazione volontaria.

Riduzione IMU per concessione casa in comodato: come funziona

Chi concede in comodato un immobile non di lusso ad un familiare che la adibisce ad abitazione principale, può godere della riduzione della base imponibile dell'IMU e della TASI al 50%.

Possono beneficiare dell'agevolazione i proprietari di immobili che concedono in comodato un'abitazione a parenti di primo grado, i quali devono a loro volta utilizzarlo come abitazione principale.

I parenti di primo grado sono i genitori e i figli.

La base imponibile ai fini IMU/TASI è ridotta del 50% per le unità immobiliari (ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta, entro il primo grado, che le utilizzano come abitazione principale.

Per usufruire di tale agevolazione è, inoltre, necessario che:

  • il contratto sia registrato;
  • il comodante (il proprietario dell'abitazione) possieda un solo immobile in Italia;
  • il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possiede nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale.

Per godere della riduzione al 50% di IMU e TASI, il contratto di comodato deve essere registrato.

La registrazione potrà essere effettuata previa esclusiva presentazione del modello di richiesta di registrazione (modello 69) in duplice copia in cui, come tipologia dell'atto, dovrà essere indicato "Contratto verbale di comodato".

Ai fini della decorrenza dell'agevolazione, rileva la data in cui è stato concluso il contratto e non quella in cui è stato registrato.

Il bonus mobili per rifare il look alla propria casa

Il bonus mobili è un'agevolazione fiscale che consente di detrarre dall'Irpef le spese sostenute per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici nel periodo compreso tra il 6 giugno 2013 e il 31 dicembre 2016.

Le spese per l'acquisto di questi beni devono essere collegate alle spese di ristrutturazione edilizia sostenute dai contribuenti.

Possono beneficiare dell'agevolazione i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si effettuano i lavori di ristrutturazione e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o
il comodatario.

Si può usufruire di una detrazione Irpef del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile, anche condominiale, oggetto di ristrutturazione.

Il limite massimo di spesa detraibile è 10.000 euro, da ripartire in dieci rate annuali (quindi la detrazione massima annuale è pari a 500 euro).

Il limite dei 10.000 euro riguarda la singola unità immobiliare, comprensiva delle pertinenze, o la parte comune dell'edificio oggetto di ristrutturazione.

Quindi, il contribuente che esegue lavori di ristrutturazione su più unità immobiliari avrà diritto più volte al beneficio.

La detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello Unico persone fisiche).

Per avere la detrazione occorre effettuare i pagamenti con bonifico o carta di debito o credito.

Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Arredare la propria casa grazie al bonus giovani coppie

Il bonus giovani coppie è un'agevolazione fiscale per le giovani coppie che consente di detrarre dall'Irpef le spese sostenute nel 2016 per l'acquisto di arredi destinati al proprio immobile adibito ad abitazione principale, anche se questa non è stata interessata da ristrutturazioni.

E' rivolto a tutte le coppie che nel 2016 risultino coniugate o conviventi more uxorio da almeno tre anni e che siano acquirenti di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

E' necessario che almeno uno dei due componenti della coppia non abbia superato i 35 anni di età o che li compia nell'anno 2016. L'acquisto può essere effettuato da entrambi i componenti della coppia o da uno
solo di essi. L'immobile deve essere stato acquistato nel 2016 o nel 2015.

L'agevolazione consiste in una detrazione Irpef del 50%, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro per l'acquisto di mobili nuovi (esclusi i grandi elettrodomestici) destinati ad arredare l'abitazione principale della giovane coppia.

Il nuovo Bonus mobili giovani coppie non è cumulabile per lo stesso immobile con il Bonus arredi legato alle ristrutturazioni.

Gli immobili acquistati nel 2016 possono essere destinati ad abitazione principale entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi per questo periodo d'imposta (termine di presentazione del modello Unico PF 2017).

La detrazione per l'acquisto di mobili si ottiene indicando le spese sostenute nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta 2016 (modello 730 o modello Unico PF da presentare nel 2017).

Per la fruizione della detrazione è necessario che il pagamento sia effettuato mediante bonifico o carta di debito o credito.

Riqualificare la propria casa fruendo del bonus ristrutturazioni

Il Bonus ristrutturazioni è un'agevolazione fiscale che consente di detrarre dall'Irpef una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

E' rivolto Ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.

L'agevolazione spetta ai proprietari degli immobili e ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese.

I contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

  • 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, con un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Fino al 31 dicembre 2016 la percentuale di detraibilità è del 65% se vengono effettuati interventi di adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità. La detrazione si applica alle spese effettuate dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2016.
  • 36%, con il limite massimo di 48.000 euro per unità immobiliare delle somme spese dal 1° gennaio 2017.

La detrazione deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Bisogna indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale soggetto a ritenuta.

Come funziona il bonus energetico

Il Bonus energetico è un'agevolazione fiscale che consente di detrarre dall'Irpef o dall'Ires una parte degli oneri sostenuti per eseguire interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

E' rivolto ai contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d'impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l'immobile oggetto di intervento.

I titolari di reddito d'impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali da essi utilizzati nell'esercizio della loro attività imprenditoriale.

Possono usufruire delle detrazioni anche gli Istituti autonomi per le case popolari per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016 su immobili di loro proprietà, adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Le detrazioni spettano se le spese sono state sostenute per: la riduzione del fabbisogno energetico, il riscaldamento, il miglioramento termico dell'edificio, l'installazione di pannelli solari e la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale. Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, sono riconosciute nelle misure del:

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
  • 65% delle spese sostenute dal 1 gennaio al 31 dicembre 2016 sia per interventi sulle singole unità immobiliari, sia quando l'intervento è effettuato sulle parti comuni degli edifici condominiali, o se riguarda tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio.

Dal 1° gennaio 2017 l'agevolazione è sostituita con la detrazione fiscale prevista per le spese di ristrutturazioni edilizie.

Come si ottiene
Per beneficiare dell'agevolazione fiscale occorre acquisire l'asseverazione, l'attestato di certificazione/qualificazione energetica e la scheda informativa rilasciati da tecnici abilitati.

E' necessario poi trasmettere all'Enea copia dell'attestato di certificazione o di qualificazione energetica e la scheda informativa.

Per fruire delle detrazioni è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale soggetto a ritenuta.

I contribuenti titolari di reddito di impresa sono invece esonerati dall'obbligo di pagamento mediante bonifico bancario o postale.

In tal caso, la prova delle spese può essere costituita da altra idonea documentazione.

16 Settembre 2016 · Gennaro Andele


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