Ricorso – l’estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile

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Sembrava che l'estratto di ruolo fosse autonomamente impugnabile

Fra gli atti impugnabili elencati nell'articolo 19 del Decreto Legislativo numero 546/92, figura anche il «ruolo». Sembrava dunque che il ruolo, di per sé solo, fosse autonomamente impugnabile.

In proposito la Corte di Cassazione, con la sentenza del 19.01.2010 numero 724, ha affermato che "l’articolo 19 del sopra citato decreto legislativo prevede l’impugnazione sia della cartella che del ruolo".

Tale precisazione rende del tutto evidente che l’impugnazione è ammissibile non solo nei confronti della cartella, ma anche contro l’estratto di ruolo che altro non è che una riproduzione di una parte del ruolo.

Quanto scritto, tuttavia, non basta per affermare l'autonoma impugnabilità del ruolo. Tale sentenza, infatti, deve essere letta secondo i principi generali che regolano il processo tributario. In particolare, va ricordato che il processo tributario è di natura "impugnatoria". In altre parole con esso il ricorrente mira ad ottenere l'annullamento di un atto lesivo dei propri diritti. Ne consegue che potranno essere impugnati solamente quegli atti idonei a produrre una lesione effettiva per il cittadino.

Per quanto riguarda il ruolo, questo, finché non viene notificato al contribuente (e ciò avviene con la notifica della cartella esattoriale), non produce alcun effetto nei suoi confronti. Ne consegue che il contribuente, che sia venuto a conoscenza della propria posizione debitoria attraverso una richiesta di accesso agli atti e visione dell'estratto di ruolo, non potrà impugnare quest'ultimo ma dovrà attendere la notifica della cartella esattoriale (che vale anche come notifica del ruolo).

In tal senso si è espressa la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, secondo cui: "La copia dell'estratto di ruolo, non rappresentando un atto ricettizio dell'Amministrazione finanziaria contenente una specifica e definitiva pretesa tributaria capace di incidere irrimediabilmente nella sfera patrimoniale del contribuente, non è suscettibile di autonoma impugnazione" (sentenza del 18 dicembre 2009, numero 167).

Invece l'estratto di ruolo non è atto autonomamente impugnabile

Ci eravamo sbagliati: in base a quanto contenuto nella sentenza numero 6906 del 20 marzo 2013, pronunciata dalla Corte di Cassazione, quinta sezione civile, l'estratto di ruolo, che è atto interno all'Amministrazione, non può esser oggetto di autonoma impugnazione davanti al giudice tributario. E questo perché, senza notifica di un atto impositivo, non c'è alcun interesse concreto e attuale ex articolo 100 codice di procedura civile, a radicare una lite tributaria. L'estratto di ruolo, quindi, può esser impugnato soltanto unitamente alla cartella che sia stata notificata. Ciò che è altresì confermato dalla struttura oppositiva del processo tributario, che non ammette preventive azioni di accertamento negativo del tributo.

In pratica, l’estratto di ruolo di cui il contribuente venga a conoscenza "casualmente" deve considerarsi atto interno dell'Agente di riscossione, e quindi, in mancanza di notifica della cartella esattoriale, esso non costituisce atto impugnabile dinnanzi agli organi del contenzioso tributario, per carenza di interesse ad agire.

Secondo alcuni osservatori, comunque, questa pronuncia si pone in contrasto con l’indirizzo che la Suprema Corte ha seguito sino ad ora, secondo cui, ai fini della sussistenza dell'interesse a ricorrere, è sufficiente la conoscenza di una ben individuata pretesa tributaria, senza attendere che la medesima si vesta della forma autoritativa di uno degli atti dichiarati espressamente impugnabili dall'articolo 19 del D. Lgs.n. 546/1992. In base a tale principio, la Corte ha ritenuto atti impugnabili l’avviso bonario (sentenze nn. 16428/2007, 21045/2007), la visura catastale (sent.n. 27385/2008), l’estratto di ruolo (sentenza numero 724/2010, ordinanza numero 15946/2010).

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12 Aprile 2013 · Antonella Pedone


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