Richiesta di annullamento o correzione in caso di cartella esattoriale affetta da errore di persona, errore di calcolo, doppia imposizione, mancata applicazione di diritti a riduzione


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In tutti i casi in cui sulla cartelle esattoriali vi sono errori palesi, come l’errore di persona, l’evidente errore logico o di calcolo, doppia imposizione, mancata considerazione di diritti a riduzioni, etc., e’ consigliabile tentare di farsi annullare o correggere la cartella (a seconda dei casi) rivolgendosi in modo “amichevole” direttamente all’ente creditore, senza procedere -almeno in prima fase- con la procedura di contestazione formale.

Cio’ tramite il cosiddetto istituto dell’autotutela, una procedura stragiudiziale che viene messa in atto inviando all’ente creditore -per raccomandata a/r- una richiesta in carta semplice contenente gli estremi dell’atto e i motivi per i quali se ne chiede l’annullamento o la correzione, allegando la documentazione che dimostra l’errore.

Attenzione, pero’. La procedura di autotutela non sospende automaticamente il termine per fare il ricorso giudiziale (presso il giudice di pace o la commissione provinciale tributaria, a seconda dei casi). E’ quindi consigliabile agire tempestivamente e chiedere che tale sospensione venga concessa, ed in caso di risposta negativa stare molto attenti a non far decorrere i giorni utili (30, 40 o 60 a seconda dei casi). Dopo tale termine, infatti, il ricorso giudiziale non può essere piu’ presentato.

26 Luglio 2013 · Paolo Rastelli

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Commenti e domande

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  • Romus77 10 Maggio 2013 at 07:59

    Vorrei un consiglio,mio padre deceduto in data 27-12-2012 ha un estratto
    conto presso Equitalia con questi bolli non pagati:
    CARTELLE:

    RUOLO : ANNO 2005 NR. 0014910 VISTO 28.06.2005 SPECIE ORDINARIO
    CARTELLA: 09720050200231284 000 NOTIFICA 13.10.2005 bollo 1999

    RUOLO : ANNO 2007 NR. 0007623 VISTO 26.02.2007 SPECIE ORDINARIO
    CARTELLA: 09720070162100947 000 NOTIFICA 25.05.2007 bollo 2000

    RUOLO : ANNO 2008 NR. 0013230 VISTO 30.07.2008 SPECIE ORDINARIO
    CARTELLA: 09720080216523318 000 NOTIFICA 25.11.2008 bollo 2001.

    In questo caso è possibile fare una semplice autotutela a Equitalia con
    l’annullamento di tali cartelle per prescrizione?

    Cordiali saluti.

    Sig Romualdo

    • Ornella De Bellis 10 Maggio 2013 at 08:47

      Risultano cartelle esattoriali notificate a partire dal 2005 cui suo padre, mi sembra di capire, non ha fatto opposizione.

      Ora la prescrizione di una cartella esattoriale per bollo auto dovrebbe essere triennale (scrivo dovrebbe essere perché alcune regioni hanno stabilito un termine quinquennale). Tuttavia, prima di qualsiasi considerazione in merito, bisognerebbe sapere da Equitalia, tramite accesso agli atti, se siano state trasmesse al defunto, successivamente alla notifica, ulteriori comunicazioni (o disposizioni) interruttive dei termini di prescrizione.

  • vito79 17 Aprile 2013 at 19:03

    Chiedo scusa ma forse non mi sono saputo esprimere bene, l’estratto di ruolo l’ho già chiesto in data 26/06/2012 per colpa di un fermo amministrativo sull’auto che non conoscevo…
    Dunque avendolo chiesto, il 26/06/2012 si è interrotta la prescrizione ed è riiniziata da capo? grazie

    • Ludmilla Karadzic 17 Aprile 2013 at 19:22

      Chiedendo l’estratto di ruolo lei è venuto a conoscenza degli importi dovuti. E dunque c’è interruzione della prescrizione.

  • vito79 17 Aprile 2013 at 15:01

    Premesso che la cartella esattoriale fu notificata il 14/06/2004, la sua prescrizione avverrebbe il 14/06/2014 trattandosi di cartella esattoriale derivante da tributi e tasse che ha prescrizione decennale, ma la richiesta di un estratto di ruolo presso equitalia il 26/06/2012 fa interrompere la prescrizione? grazie

    • Ludmilla Karadzic 17 Aprile 2013 at 17:30

      Nel contesto da lei descritto, eviterei di presentare richiesta di estratto di ruolo. Le suggerisco di attendere l’eventuale notifica della cartella esattoriale.

  • vito79 2 Marzo 2013 at 11:51

    Vi chiedo gentilmente aiuto perche sto impazzendo, allora:
    Mio padre viene a mancare nel Giugno 2011, io il 26/06/2012 vado da equitalia la quale trova una cartella esattoriale relativa al pagamento dell’ICI anno 1999 notificata il 14/06/2004.
    Mi sembra di aver capito che la cartella sia ormai nulla perchè passati i 5 anni dall’ultima notifica cioè il 14/06/2004, se ho capito bene…
    Nel caso saprete dirmi anche come fare per farla annullare? grazie mille in anticipoa tutti

    • Ornella De Bellis 2 Marzo 2013 at 18:06

      Per i tributi e le tasse la cartella esattoriale ha prescrizione decennale.

      Qui, potrà trovare le informazioni che le servono.

  • Annapaola Ferri 24 Ottobre 2012 at 10:29

    il disegno di legge sulle cartelle pazze e sull’azione esecutiva per debiti inferiori ai mille euro

    E’ stato messo a punto il DDL sulle cartelle pazze: niente fermo amministrativo fiscali per debiti inferiori a mille euro e sospensione immediata per l’escussione coattiva delle cartelle esattoriali illegittime.

    Il disegno di legge è finalizzato a rafforzare la tutela offerta ai contribuenti. Il ddl prevede che entro 90 gg. dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare/esecutiva, il contribuente possa presentare un’auto-dichiarazione che obbliga l’agente per la riscossione a sospendere l’azione esecutiva. Se il ricorrente ritiene di non dover pagare, dovrà documentare che gli atti emessi dell’ente creditore, prima della formazione del ruolo, sono nulli.

    Le situazioni che viziano l’azione esecutiva autorizzando l’esercizio di questa forma di autotutela sono:

    1. la prescrizione o decadenza del diritto di credito intervenuto prima della consegna del ruolo al concessionario;
    2. l’esistenza di un provvedimento di sgravio;
    3. la sospensione comunque concessa dell’ente creditore;
    4. l’esistenza di una sospensione giudiziale o di una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario sia rimasto estraneo;
    5. il pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
    6. qualsiasi altra causa di non esigibilità.

    In caso di mancata risposta dell’amministrazione all’istanza del contribuente dopo 220 giorni le cartelle sono annullate di diritto.

    Il ddl stabilisce, inoltre, misure pesanti finalizzate a contenere le false attestazioni: la sanzione amministrativa varia dal 100 al 200% dell’ammontare degli importi dovuti ed è anche prevista l’eventuale responsabilità penale.