Cartelle esattoriali di Equitalia – arriva la mediazione obbligatoria con il ricorso in commissione tributaria

Dal primo gennaio 2016, è diventata obbligatoria la mediazione tributaria in materia di controversie riguardanti le cartelle esattoriali di Equitalia per vizi propri, il fermo amministrativo di beni mobili registrati, le iscrizioni di ipoteche sugli immobili; beninteso, quando siano in gioco debiti iscritti a ruolo di natura tributaria.

Il procedimento di reclamo/mediazione è stato ulteriormente semplificato. Il ricorso produrrà infatti gli effetti di un reclamo, e potrà contenere una proposta di mediazione (opzionale) con rideterminazione dell’ammontare della pretesa.

In sostanza, il procedimento di reclamo/mediazione è introdotto automaticamente in presenza del ricorso, senza più l'istanza di reclamo che era prevista dalla disciplina previgente.

Con il ricorso alla cartella esattoriale, dunque, si introduce una fase di contraddittorio fra contribuente e Ufficio, finalizzata alla revisione dell'atto da parte di Equitalia o alla definizione alternativa della controversia, potendo le parti addivenire ad un accordo di mediazione – sia su iniziativa del contribuente che di Equitalia, che ridetermina la pretesa impositiva.

In altre parole, per le cartelle esattoriali di valore non superiore ai 20 mila euro originate dal mancato o insufficiente versamento di tributi (locali o erariali), la proposizione dell’impugnazione produce, oltre agli effetti sostanziali e processuali tipici del ricorso, anche quelli del reclamo/mediazione.

Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di reclamo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Il concessionario della riscossione, dunque, avrà 90 giorni di tempo per decidere se annullare l'atto reclamato, accogliere la proposta di mediazione eventualmente avanzata dal contribuente, formulare una propria proposta di mediazione oppure respingere il reclamo.

In questo lasso di tempo, non potranno avvenire pignoramenti, fermi o ipoteche.

La previggente disciplina prevedeva, invece, un’apposita istanza di reclamo, motivata sulle stesse ragioni che sarebbero state portate all'attenzione del giudice nella eventuale fase giurisdizionale con il successivo deposito del ricorso, decorsi i termini previsti per la conclusone del procedimento di reclamo/mediazione (90 giorni). Nella nuova configurazione il procedimento di reclamo/mediazione è, in pratica, connaturato al processo.

6 Gennaio 2016 · Gennaro Andele


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