Cartelle esattoriali di equitalia » I trucchi più comuni per impugnarle

Cartelle esattoriali di equitalia » I trucchi più comuni per impugnarle

Quali sono gli espedienti e i trucchi più comuni per poter impugnare le cartelle esattoriali? Vediamoli insieme nel prosieguo dell'articolo.

La raccomandata più odiosa che potete ricevere? Quella relativa alla notifica di una o più cartelle esattoriali. Una visita inaspettata e molto scomoda.

Vi forniamo, allora, un piccolo prontuario contente consigli e trucchi su come impugnare le famigerate cartelle di pagamento.

I tempi di impugnazione delle cartelle esattoriali

Il primo punto da analizzare è quello relativa ai tempi. Non si può impugnare una cartella in qualsiasi momento, a parte per rari e gravi casi di invalidità che rendono l’atto completamente inesistente, ma esistono dei termini di scadenza.

In breve, possiamo schematizzare e dire che:

  1. Se la cartella si riferisce a sanzioni per violazioni del codice della strada, il debitore ha a disposizione:
    1. trenta giorni per impugnarla, di fronte al Giudice di Pace del luogo della violazione, se il motivo dell'impugnazione è la mancata notifica del verbale;
    2. venti giorni di tempo, dinanzi al Tribunale quale Giudice dell'esecuzione, se il motivo dell'impugnazione è qualche vizio formale della cartella stessa (ad esempio, mancanza di firma della cartella, mancanza delle indicazioni del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo o di compilazione della cartella ecc.);
    3. non avrà limiti di tempo per impugnarla, davantii al Giudice di Pace del luogo in cui la cartella è stata notificata, qualora il contribuente eccepisca la prescrizione dell'importo per decorso di oltre cinque anni dalla notifica del verbale.
  2. Se la cartella, invece, si riferisce a contributi previdenziali Inps o Inail, il debitore ha a disposizione:
    1. quaranta giorni di tempo per impugnarla (dinanzi al Tribunale del lavoro del luogo di residenza del contribuente) se il motivo di impugnazione si riferisce a vizi relativi al ruolo (tipico vizio è l’iscrizione a ruolo dell'importo al di là dei termini di decadenza previsti dalla legge);
    2. venti giorni di tempo per proporre opposizione (dinanzi al Tribunale del Lavoro come sopra) se eccepirà vizi formali relativi alla cartella;
    3. non avrà limiti di tempo, invece, se verrà sollevata l’eccezione di prescrizione del credito previdenziale (sempre dinanzi al Tribunale, sezione lavoro).
  3. Concludendo, se la cartella si riferisce a tasse o tributi statali o comunali, il cittadino avrà solo e sempre sessanta giorni di tempo per impugnarla qualunque sia il vizio che vorrà sollevare e dovrà farlo dinanzi alla Commissione tributaria provinciale del luogo in cui ha sede l’Ente creditore.

Da notare bene che tutti i termini previsti per l’impugnazione delle cartelle esattoriali decorrono dalla data in cui la cartella viene recapitata al contribuente, oppure, in caso di temporanea assenza, dal giorno in cui lo stesso recupera il piego giacente presso l’ufficio postale.

Cartelle esattoriali viziate

Passiamo ora alle cartelle esattoriali cosiddette viziate. Parliamo dei vizi di merito e dei vizi di forma.

Nel primo caso si dice che una cartella esattoriale è viziata di merito se la tassa o la sanzione siano dovuti o meno, per esempio, se gli importi sono stati da voi già pagati, o vi spetta un pagamento inferiore.

Dei vizi sulla forma, invece, si parla quando ci sono errori, da parte dell'agente di riscossione, sul rispetto delle regole e della procedura imposta dalla legge per richiedere tali pagamenti.

In linea generale, tali vizi vengono spesso utilizzati da chi sa che deve pagare, ma cerca un espediente per non farlo o per ritardare il pagamento. Sono proprio questi che possono essere usati per impugnare le cartelle esattoriali.

Il vizio di notifica della cartella esattoriale

Il vizio di forma per cui sono effettuati più ricorsi per le cartelle esattoriali è il cosiddetto difetto di notifica.

La normativa vigente, infatti, impone a chi recapita la posta di rispettare determinate formalità prima di consegnarvi l’atto di Equitalia.

La cartella esattoriale, come abbiamo visto in un precedente articolo, deve essere consegnato nelle vostre mani o, in caso di vostra assenza, in quelle di un familiare convivente.

Solo nel caso mancassero all'appello, allora l'atto potrà essere consegnato nelle mani del portiere.

Il postino deve, quindi, rispettare questa sorta di ordine gerarchico ed è obbligato a far menzione, nella relata di notifica, posta alla fine della cartella, di aver proceduto a tali tentativi secondo questa scaletta.

Ricordiamo, però, che sollevare una impugnazione contro la cartella esattoriale per difetto di notifica potrebbe essere controproducente.

Infatti, la giurisprudenza segue il principio secondo cui l’opposizione stessa è prova di conoscenza dell'atto.

In questi casi, quindi, conviene far finta di niente.

Nel caso, poi, Equitalia proceda avanti con atti di esecuzione forzata, allora bisognerà proporre una opposizione all'esecuzione e contestare la nullità della notifica della cartella esattoriale proprio per il predetto vizio di forma.

Altra e fondamentale cosa da dire in merito alle modalità di notifica per posta: ultimamente nel nostro paese è stato sollevato più volte il vizio in merito alla illegittimità della notifica effettuata a mezzo posta.

I tribunali, sia di merito che di legittimità, si stanno spaccando in due, ma la Cassazione sembra tendere verso la opposta tesi, quella favorevole al fisco. Quindi, attenzione.

Concludendo, occhio alla relata di notifica. Fate molta attenzione a dove il postino ha scritto la relata di notifica. Essa infatti deve essere apposta alla fine della cartella e mai sul frontespizio dell'atto. Se così, infatti, non fosse, la notifica sarebbe nulla.

Occhio alla notifica della cartella esattoriale per compiuta giacenza

Come ben sapete, la legge consente di ritenere ugualmente e regolarmente consegnati degli atti che invece, di fatto, non lo sono stati per irreperibilità del destinatario o sua assenza momentanea.

Il postino, infatti, ha il dovere di seguire una procedura specifica, all'esito della quale la notifica si considererà ugualmente completata, pur in vostra assenza.

Egli dovrà depositare la raccomandata a voi indirizzata presso la Casa Comunale e darvi successivo avviso della giacenza spedendovi una raccomandata con avviso di ricevimento.

Se siete assenti anche nel momento in cui l’avviso di giacenza vi viene notificato, esso dovrà essere affisso alla porta d’ingresso della vostra abitazione oppure immesso nella cassetta postale della vostra abitazione oppure in quella del vostro ufficio o della vostra azienda.

Se queste formalità non sono state rispettate, sappiate che la notifica della cartella è nulla.

Pertanto, il consiglio è quello di verificare, spesso, che nella vostra cassetta della posta non vi sia qualche avviso di raccomandata da voi non ritirata.

Per verificare che questa prassi sia stata correttamente eseguita potete utilizzare lo strumento dell'accesso agli atti. Infatti, di tutti questi atti vi deve essere necessariamente copia presso Equitalia e quest’ultima è tenuta a darvene visione.

Cartelle esattoriali senza indicazioni interessi e tassi

Le cartelle esattoriali devono contenere l'indicazione delle modalità con cui gli interessi e i tassi sono stati calcolati.

In mancanza di questi importanti dettagli la cartella esattoriale è considerata nulla, e potete impugnarla.

Pertanto, nel dettaglio degli addebiti, dovrete quindi trovare anche lo specifico del calcolo degli interessi che vi vengono richiesti in pagamento e degli specifici tassi applicati.

Non è sufficiente, invece, l’indicazione della cifra globale degli interessi e non siete nemmeno tenuti, come contribuenti, a fare complicati calcoli o indagini per ricostruire il modo in cui l’Agenzia delle Entrate ha calcolato gli interessi per i singoli anni di tassazione.

Perciò nel caso manchino queste informazioni, come già detto sappiate che la cartella, è nulla e che questo vizio di forma potrà essere fatto valere davanti al Giudice di pace.

Cartelle esattoriali con pagine ed informazioni mancanti

Il plico che l'agente della riscossione vi invia per raccomandata deve contenere tutte le informazioni necessarie al contribuente per poter comprendere la pretesa tributaria e potersi difendere.

E' imposto, per normativa, un elenco di comunicazioni che l’atto deve elencare in modo esaustivo.

Se la cartella esattoriale dovesse arrivare al vostro indirizzo mancante di qualche pagina, sarebbe nulla.

Al contribuente basterebbe sollevare soltanto l’eccezione, mentre ad Equitalia spetterebbe la prova contraria.

Veniamo ora alla causale.

L’elenco degli importi richiesti da Equitalia deve essere sempre accompagnato dalla relativa causale delle somme pretese dal fisco.

A parere degli Ermellini, infatti, la cartella deve contenere indicazioni sufficienti a consentire al contribuente di identificare in maniera agevole la causale delle somme pretese dall'amministrazione finanziaria.

Oltre alla causale, poi, le cartelle esattoriali devono contenere alcuni elementi senza i quali sarebbe nulla. Si tratta:

  1. dell'intimazione al pagamento della cifra risultante dal ruolo entro il termine di 60 giorni dalla notifica, con l’avvertimento che, in difetto, si procederà a esecuzione forzata;
  2. dell'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo;
  3. del numero identificativo della cartella;
  4. dell'ente titolare del credito per il quale Equitalia sta agendo (per es. Inps, Comune, Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, ecc.);
  5. della specie del ruolo;
  6. delle generalità del debitore (per es. codice fiscale, dati anagrafici, ecc.);
  7. dell'anno o il periodo di riferimento del credito;
  8. dell'importo di ogni articolo di ruolo;
  9. del totale degli importi iscritti a ruolo;
  10. del numero delle rate in cui il ruolo deve essere riscosso, l’importo e la cadenza di ciascuna di esse;
  11. dell'indicazione sintetica degli elementi sulla base dei quali è stata fatta l’iscrizione a ruolo: si tratta, cioè, dell'indicazione dei presupposti e delle motivazioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione;
  12. che l’iscrizione a ruolo sia conseguente a un atto notificato in precedenza, devono essere indicati gli estremi di tale atto e la relativa data di notifica oppure l’atto stesso va allegato;
  13. dell'avviso che, in caso di mancato pagamento, l’agente della riscossione potrà procedere ad acquisire, in via stragiudiziale, i dati relativi a eventuali crediti vantati dallo stesso debitore nei confronti di terzi, al fine dello svolgimento di eventuali azioni di espropriazione;
  14. dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, nonché di quello di emissione e notifica della cartella stessa.

7 Marzo 2014 · Paolo Rastelli


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