Cartella esattoriale per somme già pagate » Che fare?

In base alla direttiva del 6 maggio 2010, se il contribuente ritiene non dovuto l’importo richiesto dall'ente creditore, può presentare domanda di sospensione della riscossione direttamente all'Agente della riscossione, attraverso un’autodichiarazione supportata da documentazione giustificativa.

Tale procedura è possibile solo nel caso di:

  • pagamento effettuato prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio o di sospensione emesso dall'ente creditore;
  • sospensione giudiziale o sentenza favorevole dell'Autorità giudiziaria (emesse in giudizio al quale l’Agente della riscossione non ha preso parte).

Nei casi sopra riportati e per i soli tributi indicati nei relativi provvedimenti, l’attività di riscossione e le procedure esecutive saranno sospese.

Entro i successivi 10 giorni, sarà l’Agente della riscossione ad attivarsi nei confronti dell'ente creditore per la verifica della documentazione consegnata dal contribuente.

20 Settembre 2013 · Andrea Ricciardi


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