Cartella esattoriale – spese di notifica e aggio per la riscossione

Cartella esattoriale - Spese di notifica e maggiorazioni

Le maggiorazioni dovute all'ente creditore dipendono dal tipo di tributo. Per le sanzioni amministrative (comprendenti le multe al codice della strada) la maggiorazione e' del 10% semestrale. Essa e' fissata dall'articolo 27 della legge 689/81 e viene calcolata da quando la sanzione e' diventata esigibile (solitamente la scadenza dei 60 gg utili per pagare la multa) fino al giorno di trasmissione del ruolo all'agente della riscossione.

Le spese di notifica sono invece disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 112/99 e possono essere modificate con decreto del Ministero delle finanze. Le attuali spese di notifica dovrebbero essere di euro 5,56, cosi' come modificate dalla legge 286/06.

Vanno poi aggiunte tutte le spese derivanti dall'avvio delle procedure di riscossione coattiva.

Cartella esattoriale - Compensi della riscossione o aggio

I compensi della riscossione (aggio) sono attualmente del 4,15% sugli importi iscritti a ruolo per pagamenti effettuati nei 60 giorni dalla notifica della cartella. Dell'8% totali, per pagamenti effettuati oltre i 60 giorni.

In dettaglio:

  1. l’attività degli agenti della riscossione è remunerata con un aggio pari all'8% (otto per cento) delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora e che è a carico del debitore:
    1. in misura del 4,15 per cento delle somme iscritte a ruolo, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella; in tal caso, la restante parte dell'aggio (3,85 per cento) è a carico dell'ente creditore;
    2. integralmente a carico del debitore, per pagamenti oltre il sessantesimo giorno dalla notifica.
  2. limitatamente alla riscossione spontanea a mezzo ruolo (pagamento di entrate extratributarie, di imposte relative a redditi soggetti a tassazione separata o quando la somma che deve pagare il debitore deve essere suddivisa in più rate su richiesta dello stesso), l’aggio spetta agli agenti della riscossione nella percentuale dell'1% (uno per cento), come stabilito dal decreto del 04 agosto 2000 del Ministro delle Finanze.

Cartella esattoriale - Interessi di mora

A questi vanno aggiunti gli interessi di mora dovuti all'ente impositore per pagamenti oltre i 60 giorni dalla data di notifica della cartella o dell'accertamento immediatamente esecutivo, che vengono calcolati giornalmente a partire dalla data di notifica della cartella.

A decorrere dal 1° maggio 2013, gli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate sono determinati nella misura del 5,2233% in ragione annuale.

Il tasso è stato individuato applicando la maggiorazione di un punto percentuale alla media dei tassi bancari attivi, come individuata dalla Banca d'Italia. Tale maggiorazione è stata ritenuta necessaria dall'Agenzia delle Entrate per differenziare, in ragione della condotta del contribuente, le misure del tasso di interesse nelle diverse ipotesi di riscossione mediante ruolo.

Infine, va aggiunto che, in base alle ultime disposizione legislative (dl 70/2011, convertito con modificazioni dalla legge 106/2011), a partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati anche sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi (anatocismo).

Cartella esattoriale - L'aggio dell'Agente della riscossione

L'aggio è la percentuale che l'Agente della riscossione ricava dall'attività di recupero del credito. L'aggio è ora sostituito da un rimborso spese

Entro 60 giorni dalla notifica della cartella l'aggio è a carico del debitore per il 4,15%, mentre il restante 3,85% è a carico dell'ente creditore.

Oltre i 60 giorni l'aggio è totalmente a carico del debitore nella misura dell'8% (per i ruoli emessi dal 1° gennaio 2013).

A seguito del Decreto Legge numero 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge del 22 dicembre 2011, numero 214, l'aggio è sostituito da un rimborso all'Agente della riscossione dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato.

E' prevista l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per calcolare annualmente il rimborso delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora in misura percentuale.

Il decreto dovrà tenere conto dei seguenti, specifici parametri:

  1. carichi annui affidati;
  2. andamento delle riscossioni coattive;
  3. processo di ottimizzazione, finalità di efficienza aziendale e riduzione dei costi del gruppo Equitalia S.p.A.

Tale decreto dovrà in ogni caso garantire al contribuente oneri inferiori a quelli esistenti alla data del 6 dicembre 2011.

31 Maggio 2012 · Rosaria Proietti


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2 risposte a “Cartella esattoriale – spese di notifica e aggio per la riscossione”

  1. ROBERTA NERATTINI ha detto:

    L’Inps emette un avviso di addebito nei miei confronti (gestione aziende con dipendenti).
    Ottengo lo sgravio, che l’Inps emette solo per gli importo a lui dovuti, ma non comprende nell’annullamento gli oneri di riscossione.
    Ho titolo per richiedere lo sgravio anche di questi importi?
    .

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Certamente lei non è tenuta a corrispondere gli oneri di riscossione se il creditore ha ammesso l’inesigibilità del credito. La questione dell’aggio dovuto eventualmente all’esattore, per le attività svolte fino al momento dello sgravio, resta un problema dell’INPS. A lei solo l’onere, per evitare lungaggini e strascichi burocratici, di presentare all’esattore copia dell’avvenuto sgravio.

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