Cartella esattoriale da equitalia – Il ricorso e la sospensione

Cartella esattoriale Equitalia - E' annullabile?

Sono Eugenio da Milano e mi servirebbero alcune informazioni: ho ricevuto una cartella esattoriale da parte di Equitalia.

Per alcune disavventure economiche, purtroppo, non posso pagare.

Sto pensando di presentare ricorso.

Vorrei sapere, quali sono i possibili motivi di impugnazione?

Come e a chi devo presentarlo?

Il ricorso contro la cartella esattoriale sospende l’esecuzione?

In caso di risposta negativa, quando può essere sospesa e come?

Cartella esattoriale Equitalia - Ricorso e sospensione

In generale la cartella esattoriale può essere contestata per vizi formali propri.

Ad esempio: errore di persona, errore logico o di calcolo, doppia imposizione, tributo già pagato, mancata considerazione di diritti a riduzioni, omessa indicazione del responsabile del procedimento.

La cartella esattoriale deve essere preceduta dalla notifica dell'avviso di accertamento, ossia l'atto con il quale l'Amministrazione rende noto al contribuente l'obbligo di pagare una determinata somma.

Se prima della cartella non è stato inviato alcun atto di accertamento, si può impugnare la cartella anche per questioni di merito, sostenendo ad esempio l’insussistenza del debito stesso.

Lo stesso si può dire nel caso in cui la notifica del precedente atto sia avvenuta in maniera irregolare.

Riguardo i possibili vizi di notifica, si deve tenere presente che questa va effettuata secondo le seguenti regole, a pena di nullità.

La notifica della cartella può essere fatta:

  • nelle mani proprie del destinatario (ovunque questi si trovi);
  • nelle mani di soggetti terzi (in questo caso solo nel domicilio del destinatario).

Possono ricevere la notifica i seguenti soggetti terzi:

  • persona di famiglia, purché non minore di 14 anni o palesemente incapace;
  • gli addetti alla casa (o all'ufficio o azienda), purchè non minori di 14 anni o palesemente incapaci;
  • il portiere dello stabile;
  • i vicini di casa che accettino il ricevimento.

Se la notifica non è fatta a mani del destinatario, l'atto dev'essere consegnato, con la relata di notifica, in busta chiusa e sigillata, riportante solo il numero cronologico dell'atto stesso (non debbono esserci segni, dati od indicazioni che potrebbero indicarne il contenuto).

Nei casi di consegna al portiere o al vicino di casa, il destinatario deve ricevere notizia della notifica tramite raccomandata a/r.

In caso di notifica a mezzo posta, vi è l'obbligo di avvisare il destinatario riguardo alla consegna fatta nelle mani di terzi tramite un'ulteriore raccomandata a/r, per le notifiche effettuate a partire dal 1/3/2008.

La cartella inoltre può essere contestata se è stata notificata oltre i termini di prescrizione del credito.

Il termine di prescrizione è diverso a seconda del credito per cui si procede.

In particolare il termine di prescrizione è:

  • per le sanzioni amministrative (es. sanzioni amministrative previste dal Codice della Strada): 5 anni dalla data dell'infrazione.
  • per i tributi locali (Ici, Tarsu, Tia, Tosap, Imposta comunale sulla pubblicità e diritto pubbliche affissioni): 5 anni per la notifica degli avvisi di accertamento; 3 anni per l'emissione delle cartelle esattoriali. Questi temrini iniziano a decorrere dalla fine dell'anno di riferimento (ossia dal 31 dicembre).
  • per il bollo auto: 3 anni (precisamente il termine scade alla fine del terzo anno successivo a quello in cui doveva avvenire il versamento). Si precisa che la legge finanziaria 2003 ha dato la possibilità alle Regioni di aderire al condono fiscale, fino all'anno 2002. Le Regioni che vi hanno aderito hanno fatto slittare i termini di prescrizione di 2 anni.
  • per il canone RAI il termine di prescrizione è di 10 anni dalla scadenza.

Le diffide e gli avvisi di accertamento interrompono il termine di prescrizione che ricomincia a decorrere ex novo dal giorno in cui si è ricevuto l'ultimo atto interruttivo.

Pertanto, se prima della cartella esattoriale era stato correttamente notificato il verbale di accertamento o altro avviso di pagamento, il termine di prescrizione deve essere calcolato da questo ultimo atto.

La prescrizione deve essere fatta valere impugnando l'atto entro i termini di legge.

Se l'atto non viene impugnato tempestivamente, bisognerà attendere il decorso di un nuovo periodo di prescrizione.

In caso la sua cartella esattoriale sia stata notificata con uno o più vizi di forma sopraelencati, è convenvevole allora presentare il ricorso.

La cartella deve essere impugnata presentando ricorso a:

  • Commissione provinciale tributaria entro 60 giorni, se si tratta di: imposte sui redditi, imposta di registro, ipotecaria e catastale, imposta sulle successioni o donazioni, tasse automobilistiche, canone rai, tributi locali.
  • Giudice del lavoro entro 40 giorni, se si tratta di contributi previdenziali.
  • Giudice di Pace entro 30 giorni, se si tratta di sanzioni amministrative (tipicamente le multe al Codice della Strada).
  • Se la sanzione amministrativa è relativa a materie particolari (tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di previdenza e assistenza obbligatoria, urbanistica ed edilizia, di igiene degli alimenti e delle bevande, di società e di intermediari finanziari) oppure supera i 15.493,71 euro, ci si deve invece rivolgere al Tribunale ordinario (Articoli 22 e 22bis della Legge numero 689/81).

Per quanto riguarda la sua domanda sulla sospensione, devo purtroppo informarla che il ricorso contro la cartella esattoriale non sospende l'esecuzione della cartella stessa.

Dopo 60 giorni dalla notifica, infatti, Equitalia potrà iniziare le procedure esecutive anche se la cartella è stata impugnata.

Bisogna dire però che la Legge di Stabilità (legge numero 228/2012) ne ha previsto la sospensione in taluni casi.

La Cartella esattoriale di Equitalia può esser sospesa quando il cittadino presenta una dichiarazione nella quale si attesta il verificarsi delle seguenti condizioni:

  • la cartella esattoriale è soggetta alla prescrizione o alla decadenza del credito;
  • vi è un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  • vi è una sospensione amministrativa dell'ente creditore o giudiziale;
  • in caso di una sentenza che ha annullato, totalmente o parzialmente, la pretesa dell'ente creditore perché emessa in un giudizio a cui il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • un versamento già effettuato in favore dell'ente creditore;
  • per qualunque causa di non esigibilità del credito.

La domanda può essere presentata dal contribuente per mezzo delle seguenti modalità:

  1. fax;
  2. raccomandata;
  3. sportelli Equitalia;
  4. online (tramite il sito, bisogna selezionare “Invia un’e-mail al Servizio Contribuenti”).

L’ente creditore dovrà poi verificare la documentazione e comunicare l’esito sia ad Equitalia, sia al contribuente.

Ad Equitalia dovrà essere indicato l’ipotetico provvedimento di:

  1. sgravio del debito;
  2. sospensione del debito;
  3. annullamento del debito;
  4. mantenimento del debito e ripresa dell'attività di riscossione, qualora la dichiarazione risulti inidonea;
  5. sanzionatorio in caso di documentazione falsa, dal 100% al 200% dell'importo con un minimo di 258 euro.

Decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella, se le somme non sono state pagate o se non è stata concessa la sospensione in sede di impugnazione, l'Agente della riscossione può:

  • disporre il fermo amministrativo dell'auto;
  • effettuare l'iscrizione di ipoteca sulla casa;
  • avviare l'esecuzione forzata sui beni del debitore (ad esempio può pignorare beni mobili e immobili, crediti presso terzi e le somme dovute da terzi in ambito lavorativo nella misura massima di un quinto).

L'esecuzione forzata deve essere iniziata entro 10 anni dalla notifica della cartella esattoriale.

Vi è, però, un orientamento minoritario secondo cui l'inizio dell'esecuzione forzata deve avvenire negli stessi termini previsti per la prescizione del credito per cui si procede (ad esempio, se si tratta di contravvenzioni stradali, entro 5 anni).

15 Febbraio 2013 · Marzia Ciunfrini


Commenti e domande

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4 risposte a “Cartella esattoriale da equitalia – Il ricorso e la sospensione”

  1. francoluis ha detto:

    buonasera,
    ho una situazione abbastanza complicata e credo che esporla tutta adesso possa deviare la domanda principale,quindi proseguo con la mia domanda:dopo aver ricevuto una marea di cartelle da equitalia sono andato da loro per poter capire come si potesse rateizzare,ma con grande sorpresa dopo due mesi mi arriva la rateizzazione con un importo indicibile.Ho preso la rateizzazione,l’ho fatta periziare e si è evinto dalla perizia che il tasso di usura era stato abbondantemente scavalcato a quel punto ho presentato querela presso la procura della repubblica e presso il prefetto ottenendo nell’arco di due mesi l’articolo 20,ma non ho ancora avuto notizie del mutuo di solidarietà al quale mi ero appoggiato facendone ulteriore richiesta.Ho presentato due mesi prima della scadenza la richiesta di rinnovo dell’articolo 20,ma la prefettura mi ha risposto che non erano piu loro a gestire la cosa,ma bensi il procuratore capo della repubblica,ho anche chiesto il 335 per conoscere lo stato della causa,ma sono quasi 5 mesi che vado presso l’archivio del tribunale e mi rispondono che il documento non c’è.secondo voi che cosa posso fare ? mi potete dare qualche indicazione su come muovermi ? grazie cordiali saluti franco luis ferrise

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Concederle il mutuo significherebbe ammettere che lo Stato pretende tassi di usura per il rimborso dei propri crediti. A mio parere, lei non avrà mai accesso al fondo di solidarietà per le vittime dell’usura, se il solo usuraio che ha denunciato è Equitalia.

  2. eug68 ha detto:

    Salve,
    ho letto un pò le faq e ho trovato già qualche risposta, però visto che il mio caso ha della caratteristiche peculiari lo espongo per avere un consiglio più calzante.

    Il 14/6/2007 viene notificato al portiere del condominio di mia attuale residenza un verbale per infrazione al codice della strada commessa il 16/3/2007. La notifica mi viene confermata con ulteriore raccomandata.
    Io effettuo il pagamento negligentemente il 14/08/2007 e quindi il 62 giorno di calendario dopo la notifica.

    Premetto che io risiedo ufficialmente nella mia attuale residenza dal novembre del 2004.
    I primi di agosto del 2010 mio fratello, in quel periodo domiciliato in un appartamento dei miei genitori mia precedente residenza dal 1995 al 2004, mi consegna un plico raccomandata a.r. di Equitalia trovato da lui nella buca delle lettere che indica esclusivamente il mio cognome (e anche il suo e quello di mio padre!!). Il portiere di quel condominio non ricorda di aver firmato nulla, ma che probabilmente ha preso il plico insieme alla posta di mio fratello, diffido verbalmete il portiere a ricevere qualsiasi mia corrispondenza a quel recapito.. La raccomandata contiene una cartella di pagamento relativa agli addebiti per sanzione amministrativa per pagamento oltre i termini di legge l.689/81 e maggiorazione rit pag l.689/81 + compensi di riscossione. Non ricevo alcuna comunicazione circa la notifica della raccomandata a chicchessia nè a quel recapito nè al mio indirizzo di residenza!!!
    Io, ormai trascorsa l’estate, informalmente mi reco all’Ufficio di Equitalia e chiedo informazioni circa la relata di notifica, che mi rispondono non essere caricata a sistema. Che quindi attualmente la raccomandata risulta NON NOTIFICATA.
    La cosa mi tranquillizza, metto tutto da parte, e attendo sicuro che mi arriverà qualcosa al mio indirizzo di residenza attuale.
    Aspettativa delusa perchè i primi di febbraio c.a. mio padre, proprietario dell’appartamento (mio fratello non è più domiciliato lì) mi consegna una busta di posta normale, trovata sempre nella buca delle lettere, di Equitalia contenente un sollecito di pagamento per la cartella “fantasma” del 2010, naturalmente con importi lievitati per il tempo passato.
    In effetti potrei non aver ricevuto nessuna delle due corrispondenze, visto che nessuno era tenuto a consegnarmele ed accorgermi della presenza della cartella solo se comunicatami al mio indirizzo attuale di residenza o peggio a seguito di provvedimento di blocco amministrativo!!!
    Cosa mi consigliate di fare?
    Grazie
    Eugenio Simoni

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Lo scenario più verosimile è quello per cui non esiste relata della presunta notifica perfezionata nell’agosto 2010. L’ultima ingiunzione di pagamento del febbraio 2013 non fa testo, essendo stata inviata per posta semplice e conferma, se non altro, che nel sistema informativo di Equitalia qualcuno ha, a suo tempo, inserito un indirizzo di residenza errato.

      Posta in questi termini la questione è assai semplice: c’è un soggetto che non ha mai ricevuto notifica della cartella esattoriale in seguito al mancato pagamento di una multa per violazione del codice della strada (un pagamento effettuato in ritardo equivale al pagamento non effettuato).

      Equitalia avrebbe dovuto notificare la cartella esattoriale entro il 14 agosto 2012 (cinque anni – giorno più, giorno meno, tenendo conto della data di notifica del verbale e dei 60 giorni necessari per appurare che lei non aveva adempiuto). Dagli atti non risulta che Equitalia abbia proceduto in tal senso.

      Cosa accadrà adesso? Presumibilmente verranno avviate nei suoi confronti le azioni esecutive per la riscossione coattiva dell’importo iscritto a ruolo: fermo amministrativo, pignoramento dello stipendio o del conto corrente.

      Nel momento in cui le verrà notificata (correttamente) l’azione esecutiva intrapresa nei suoi confronti, lei dovrebbe, con il supporto di un avvocato, presentare ricorso al giudice di pace in qualità di giudice per l’esecuzione ex art. 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione).

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