Cartella esattoriale pazza e richiesta di sospensione » Mini guida

Cartella esattoriale pazza e richiesta di sospensione » Perchè pazza?

A chi non è capitato di ricevere una cartella esattoriale da Equitalia a sorpresa? La classica cartella pazza per intenderci, che fa perdere molto tempo al contribuente che deve discolparsi agli occhi del Fisco per non dover pagare di più o ripetere un pagamento già effettuato. Ma perchè si dice appunto, cartella pazza?

Accade ad esempio in caso di:

  1. errore di persona;
  2. evidente errore logico o di calcolo;
  3. errore sul presupposto dell'imposta;
  4. doppia imposizione;
  5. mancata considerazione di pagamenti regolarmente avvenuti;
  6. mancanza di documentazione successivamente sanata (non oltre i termini di decadenza);
  7. sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
  8. errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile dall'amministrazione;
  9. mancata notifica del cosiddetto atto presupposto (cioè preventiva richiesta di pagamento);
  10. prescrizione del termine per la notifica della cartella.

Cos'è la sospensione di una cartella esattoriale

Sospendere la cartella esattoriale ricevuta da Equitalia, che si ritiene di non dover pagare per vari motivi, è possibile seguendo una procedura precisa introdotta dalla legge di stabilità 2013.

In questo articolo, vi spiegheremo, molto brevemente, chi può richiedere la sospensione, per quali motivi e come.

Quando è possibile la sospensione di una cartella esattoriale

Esistono dei casi specifici in cui si può chiedere la sospensione ad Equitalia e quindi quando definire la cartella esattoriale pazza.

In particolare vi è la sospensione immediata dell'attività di riscossione Equitalia, quando le somme richieste nella cartella esattoriale recapitata al malcapitato contribuente siano interessate da:

  • prescrizione o decadenza del credito, prima della formazione del ruolo;
  • provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
  • sospensione amministrativa (dell'ente creditore) o giudiziale;
  • sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
  • un pagamento effettuato, prima della formazione del ruolo;
  • qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito.

Come presentare richiesta di sopsensione per una cartella esattoriale pazza

Una volta verificata la presenza di una di queste condizioni per la cartella esattoriale ricevuta, il debitore deve fare un’apposita dichiarazione ad Equitalia che deve essere presentata entro 90 giorni dalla ricezione della cartella esattoriale, insieme alla documentazione che giustifica la richiesta di sospensione della riscossione (come ad esempio la ricevuta di pagamento, provvedimento di sgravio, sentenza, ect) e da un documento di riconoscimento.

11 Ottobre 2013 · Andrea Ricciardi


Commenti e domande

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3 risposte a “Cartella esattoriale pazza e richiesta di sospensione » Mini guida”

  1. ignazio ha detto:

    ciao ho acquistato casa firmato atto notarile e dopo aver firmato l’atto notarile mi sono visto revocare l’atto da equitalia che aveva un credito verso la venditrice della casa …ora che faccio? premetto che al momento del rogito notarile non vi erano vincoli di ipoteca e ne di pignoramenti mentre ora con questo atto di revoca del rogito da parte di equitalia metteranno credo un ipoteca….quindi è normale che dopo che io ho acquistato casa regolarmente visto che la casa era libera da ogni vincolo ora equitalia me la toglie senza che io ci possa far nulla e senza colpa? e poi quanto tempo aveva equitalia per fare questo atto di revoca del rogito? grazie

    • Non possono essere sottoposti ad azione revocatoria gli atti del debitore riguardanti le vendite ed i preliminari di vendita immobiliare conclusi a giusto prezzo ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l’abitazione principale dell’acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado.

      Pertanto, se lei ha acquistato l’immobile a prezzo di mercato, non è parente o affine del debitore, e l’immobile acquistato costituisce residenza per lei o per suoi parenti o affini entro il terzo grado, potrà opporsi con successo, essendone legittimato, all’azione revocatoria dell’atto di compravendita promossa da Equitalia.

    • ignazio ha detto:

      ok grazie per la sua esaustiva risposta e visto che non siamo parenti con la venditrice credo che metterò l’avvocato per leggittimare la mia posizione

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