Cartella esattoriale per omesso versamento tributi – non obbligatoria comunicazione di iscrizione a ruolo

La Corte di Cassazione ha ribadito che per procedere all'iscrizione a ruolo di tributi il cui versamento è stato omesso in tutto o in parte non è necessario l’invio di alcuna comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate né di Equitalia. Infatti, “tale comunicazione è prevista […] solo per il caso in cui il controllo automatico della dichiarazione riveli «un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione», ossia un errore del contribuente […].

Fuori dal caso di risultato erroneo rivelato dal controllo automatico, nessun obbligo di comunicazione è previsto dalla legge per la liquidazione, eseguita con tale metodo, d’imposte, contributi, premi e rimborsi: ciò per l’evidente ragione che i dati contabili risultanti dalla liquidazione automatica «si considerano, a tutti gli effetti, come dichiarati dal contribuente» od anche, in materia di tributi diretti, dal sostituto d’imposta (comma 4); cosicché sarebbe perfettamente inutile comunicare al dichiarante i risultati del controllo automatico e interloquire con lui, se questi coincidono col dichiarato, ossia se non emerga alcun errore; o, con riferimento alla legge numero 212 del 2000, articolo 6, comma 5, se non «sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione»” (C.

Cass. sent. numero 17396 del 23 luglio 2010).

La cartella di pagamento avente ad oggetto l’omesso o insufficiente versamento di tributi non deve essere necessariamente preceduta da alcuna comunicazione. Detto obbligo, infatti non è previsto a pena di nullità dall'articolo 36 bis, DPR 600/1973, né dall'articolo 6, co. 2, legge 212/2000 (C.Cass. ord. numero 22035 del 28 ottobre 2010).

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8 Novembre 2010 · Simone di Saintjust


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2 risposte a “Cartella esattoriale per omesso versamento tributi – non obbligatoria comunicazione di iscrizione a ruolo”

  1. stancodivivereinitalia ha detto:

    Il Decreto del Presidente della Repubblica del 29/09/1973 n. 600 – art. 36 – bis dice testualmente:

    1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l’amministrazione finanziaria procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonche’ dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.
    …..
    f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestivita’ dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualita’ di sostituto d’imposta.
    ……
    Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero dai controlli eseguiti dall’ufficio, ai sensi del comma 2-bis, emerge un’imposta o una maggiore imposta, l’esito della liquidazione e’ comunicato al contribuente o al sostituto d’imposta per evitare la reiterazione di errori e per consentire la regolarizzazione degli aspetti formali. Qualora a seguito della comunicazione il contribuente o il sostituto di imposta rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nella liquidazione dei tributi, lo stesso puo’ fornire i chiarimenti necessari all’amministrazione finanziaria entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione.

    La frase “Quando dai controlli automatici eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione, ovvero…….” implica e contempla, a mio avviso, che Il mancato pagamento da parte del contribuente costituisca e rappresenti un “risultato diverso”.

    Infatti, se la prima parte della frase si riferisse ai calcoli non sarebbe necessaria la seconda parte della frase, specificamente riferita alle differenze di calcolo.

    Ne consegue che la prima parte di riferisce al mancato riscontro dei pagamenti, come risultanza, la seconda ai calcoli.

    Ritengo pertanto che le recenti sentenze di Cassazione che stanno cambiando l’orientamento precedentemente consolidatosi non abbiano interpretato la normativa nel senso in cui è stata concepita dal legislatore, che prevedeva sia gli effetti del comportamento del contribuente (il mancato pagamento), che gli errori di calcolo e le omissioni.

    Ovvero, l’avviso bonario si rende necessario sia in presenza di mancato versamenti di imposte note al contribuente, sia in caso di calcoli diversi effettuati dall’amministrazione finanziaria.

  2. Ludmilla Karadzic ha detto:

    L’obbligo di comunicazione di cui all’art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972 sussiste per il caso in cui emerga un risultato diverso rispetto al dichiarato, ovvero un’imposta o una maggiore imposta. Tale comunicazione è differente e, per certi aspetti, più ristretta rispetto a quella del sopravvenuto art. 6, comma 5, della legge n. 212 del 2000 (Statuto dei diritti del contribuente) la cui previsione di obbligo di contraddittorio preventivo, per il caso di iscrizioni a ruolo derivanti da liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, è soggetta ad una condizione (sussistenza di “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”) che non è prevista dall’art. 54-bis del DPR n. 633 del 1972.

    Questa la sintesi della sentenza della Corte di Cassazione del 23 maggio 2012.

    Il principio. In caso di imposte dichiarate ma non versate, è valida la cartella di pagamento non preceduta dalla notifica al contribuente dell’avviso bonario.

    La sentenza. Il suddetto principio di diritto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza numero 8137, pubblicata ieri, 23 maggio 2012.

    La controversia ha riguardato i seguenti fatti. La Commissione Tributaria Regionale della Calabria, all’esito del giudizio d’appello, confermava la sentenza di primo grado, con la quale era stata annullata la cartella di pagamento notificata da Equitalia, a seguito di controllo formale della dichiarazione fiscale nel 2002, per l’anno d’imposta 2001, in relazione all’IRAP all’IRPEF e all’IVA. Alla base della decisione, il mancato invio al contribuente dell’invito bonario previsto dall’art. 6, L. 212/2000.

    Avverso la decisione della C.T.R., proponeva ricorso Equitalia, muovendo due censure, entrambe ritenute fondate dagli Ermellini. In particolare, il Concessionario ha lamentato: – la violazione della Legge 212/2000, art. 6, co. 5, posto che la comunicazione dell’esito della liquidazione si rende necessaria solo se dal controllo automatico emerga un risultato differente da quello dichiarato, il che non avviene qualora il Fisco si limiti alla riscossione “d’imposte dichiarate e non versate”; – la violazione del d.P.R. 600/73, art. 36bis, comma 3, atteso che detta disposizione non prescrive alcuna conseguenza in caso di omissione della comunicazione di irregolarità.

    Il Collegio di Piazza Cavour, dando continuità a un orientamento oramai granitico, ha affermato che “l’emissione della cartella di pagamento con le modalità previste dagli artt.36 bis, comma 3, del d.p.r. n. 600 del 1973 (in materia di tributi diretti) e 54bis, comma 3, del d.p.r. n. 633 del 1972 (in materia di IVA) non è condizionata dalla preventiva comunicazione dell’esito del controllo al contribuente, salvo che il controllo medesimo non riveli l’esistenza di errori essendovi, solo in tale ipotesi di irregolarità riscontrata nella dichiarazione, l’obbligo di comunicazione per la liquidazione d’imposta, contributi, premi e rimborsi” (Cass. 17396/2010); inoltre “è legittima la cartella di pagamento che non sia preceduta dalla comunicazione dell’esito della liquidazione, prevista dal comma 3 dell’art. 36 bis d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600 sia perché la norma non prevede alcuna sanzione, in termini di nullità, per il suo inadempimento, sia perché tale comunicazione, avendo la funzione di evitare al contribuente la reiterazione di errori e di consentirgli la regolarizzazione di aspetti formali, è un adempimento rivolto esclusivamente ad orientare il comportamento futuro dell’interessato ed esula, quindi, dall’ambito dell’esercizio del diritto di difesa e di contraddittorio nei confronti dell’emittenda cartella di pagamento” (Cass. 26361/2010).

    Il rigetto. Alla luce dei richiamati precedenti giurisprudenziali, la Sezione Tributaria ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata, condannando il contribuente alle spese.

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