La cartella esattoriale è nulla se l’accertamento è stato omesso o è stato notificato in modo irregolare

E' nulla la cartella esattoriale di Equitalia se la riscossione pretesa con le cartella esattoriale o con gli avvisi di mora non è stata preceduta da un accertamento o quest’ultimo è stato notificato in modo errato.

Il fisco perde i soldi chiesti con la cartella esattoriale o con gli avvisi di mora se l'accertamento è stato omesso o è stato notificato in modo irregolare.

Inoltre, il contribuente che intende contestare la pretesa tributaria, con impugnazione della cartella o dell'avviso di mora, può farlo chiamando in causa anche solo uno tra ufficio delle Entrate e agente della riscossione.

Questo l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con sentenza 18651/14.

Con la pronuncia in esame, la Cassazione ha chiarito che la cartella esattoriale è di per sé nulla se non preceduto dalla rituale notifica di quello presupposto come ad esempio, l’accertamento.

Infatti, a parere degli Ermellini, affinché il procedimento di formazione della pretesa tributaria sia valido è necessario il rispetto di una sequenza ordinata di atti secondo una progressione stabilita dalla legge, con le relative notifiche, destinate a farla conoscere ai destinatari, per rendere possibile a questi ultimi un efficace esercizio del diritto di difesa.

Con la stessa sentenza, i supremi giudici hanno anche sottolineato che l’impugnazione contro l’avviso di mora emesso dall'agente della riscossione, nel caso in cui si deduca l’omessa notifica della cartella di pagamento, può essere promossa dal contribuente nei confronti dell’ente creditore o dell’agente della riscossione.

4 Settembre 2014 · Stefano Iambrenghi


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