Cartelle esattoriali nulle – indicazione del responsabile obbligatoria sui ruoli consegnati da giugno 2008

L’indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento è obbligatoria solo per gli atti successivi al 1° giugno 2008

La Corte costituzionale ha posto l'avallo sulla norma, introdotta dal "milleproroghe" dello scorso anno, che "limitava" la nullità delle cartelle di pagamento cosiddette "mute", prive cioè dell'indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notifica delle stesse, a quelle relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008.

Con la sentenza numero 58/2009 la Consulta ha, difatti, dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, del Dl 248/2007, sollevata con riferimento agli articoli 3, 23, 24, 97 e 111 della Costituzione.

La pronuncia arriva in risposta alle censure, riunite in un unico giudizio, mosse dalle Commissioni tributarie provinciali di Lucca e Isernia, nonché dal giudice di pace di Genova. Censure non tutte prese in esame dalla Corte (in particolare quelle relative agli articoli 2, 101, 102 e 108 della Costituzione), per la confusione o la genericità delle argomentazioni alla loro base, che ne hanno causato l'inammissibilità.

Con la sentenza numero 58/2009 si chiude, in un certo senso, il cerchio apertosi a seguito di un precedente intervento della Consulta.

Il chiaro riferimento è all'ordinanza numero 377/2007, con la quale i giudici di piazza del Quirinale avevano affermato che l'indicazione del responsabile del procedimento fosse un "adempimento di non scarsa utilità", correlato al diritto di difesa del cittadino e al buon andamento della Pubblica Amministrazione; dalla quale, però, diverse Corti di merito avevano tratto spunto per arrivare a sancire la nullità delle cartelle che di tale indicazione fossero sprovviste.

Una incertezza interpretativa che nemmeno l'entrata in vigore della disposizione contenuta nel Dl 248/2007 aveva contribuito a sciogliere.

Anche a questo servirà la sentenza numero 58/2009. A parte l'aver "smontato" le esaminate questioni di legittimità, infatti, la pronuncia da un lato ribadisce come sia da escludere la nullità per le cartelle "mute" emesse prima dell'emanazione della norma incriminata, dall'altro ricorda il rango non costituzionale dello Statuto del contribuente.

Legge che, tra l'altro, pur stabilendo (all'articolo 7, comma 2) che gli atti dell'Amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare il responsabile del procedimento, non prevede affatto la nullità quale conseguenza di tale mancanza. Una nullità che nemmeno può farsi discendere, "in mancanza di un'espressa previsione normativa...dai principi di cui all'articolo 97 Cost. o da quelli del diritto tributario e dell'azione amministrativa".

Non resta, infine, che porre in evidenza, leggendo la sentenza, un principio che va oltre il caso in questione: prevedere, a partire da un certo momento, un effetto più grave, rispetto alla disciplina previgente, per la violazione di una norma, non è irragionevole e, quindi, non viola l'articolo 3 della Costituzione.

Meglio tenerlo a mente la prossima volta che si invocherà l'ingiustificata disparità di trattamento fra i contribuenti.

di Alfonso Lucarelli

Termine di decorrenza per l'indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento La Cassazione conferma

L’indicazione del responsabile del procedimento nelle cartelle di pagamento è obbligatoria solo per gli atti successivi al 1° giugno 2008. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza 14791/2012 accogliendo il ricorso di Equitalia Spa contro una sentenza della Commissione regionale della Puglia che, invece, aveva annullato una cartella di pagamento emessa con riferimento a ruoli precedenti il 1° giugno 2008 per via della mancata indicazione del funzionario di riferimento.

La Suprema corte, rifacendosi a un proprio precedente a Sezioni unite (11722/2012), ha chiarito che: “l’indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell'Amministrazione finanziaria non è richiesta dall'articolo 7 della legge 27 luglio 2000 numero 212 (statuto del contribuente), a pena di nullità, in quanto tale sanzione è stata introdotta per le sole cartelle di pagamento dall'articolo 36, comma 4ter, del Dl 31 dicembre 2007, numero 248, applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008”.

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13 Agosto 2013 · Paolo Rastelli


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6 risposte a “Cartelle esattoriali nulle – indicazione del responsabile obbligatoria sui ruoli consegnati da giugno 2008”

  1. Annapaola Ferri ha detto:

    La Cassazione conferma che una cartella esattoriale priva dell’indicazione del responsabile del procedimento è legittima se relativa a ruoli consegnati all’agente della riscossione fino al 31 maggio 2008

    Con Ordinanza 4 settembre 2012, n. 14791, la Corte di Cassazione ha chiarito che la sanzione della nullità per la mancata indicazione del responsabile del procedimento negli atti dell’Amministrazione finanziaria riguarda esclusivamente le cartelle relative a ruoli consegnati all’agente della riscossione successivamente al 1° giugno 2008.

    Tale interpretazione è condivisa sia dall’Agenzia delle Entrate (Circolare n. 16/2008) che dalle Sezioni Unite, che con Sentenza 11722/2010 avevano precisato che deve “escludersi che, anteriormente all’emanazione della disposizione impugnata [articolo 36, comma 4 ter, D.L. n. 248/2007 n.d.r.] alla mancata indicazione del responsabile del procedimento conseguisse la nullità della cartella di pagamento”.

  2. Ornella De Bellis ha detto:

    La cartella esattoriale è nulla se non riporta l’indicazione specifica dei responsabili del procedimento di iscrizione al ruolo e/o quello di emissione e notifica dell’atto

    Ciò è quanto stabilito da una recente sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria (sentenza n.42/09/12), la quale chiarisce che la generica indicazione del direttore dell’ufficio o di un suo delegato non assolve gli obblighi di legge e precisamente quanto previsto dall’art. 36, comma 4ter, del DL n.248/2007, convertito in legge n.31/2008, che prevede l’obbligo di indicazione dei predetti nominativi per tutti i ruoli consegnati al concessionario dopo l’1 giugno 2008.

    Spiegano i giudici, infatti, come lo scopo della norma consista sostanzialmente nel permettere al contribuente di conoscere i funzionari che si occupano sia di formare il titolo esecutivo per conto dell’ente impositore – ad esempio l’Agenzia delle entrate, l’INPS, etc.. – e inviarlo al concessionario della riscossione (cd. responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo) e sia di formare e notificare la cartella (cd. responsabile dell’emissione e notifica della cartella).

    Come già chiarito dalla giurisprudenza, entrambi i nominativi sono importanti e l’eventuale mancanza di uno di essi inficia comunque la cartella.

    Proprio in merito a ciò, è bene segnalare un’altra recente pronuncia della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, la quale, in riforma della sentenza di primo grado, chiarisce che “… risulta infatti che nella cartella esattoriale in copia in atti, pur essendo indicato il nome del responsabile del procedimento di riscossione … non è indicato quello del responsabile del procedimento di iscrizione al ruolo. Tale indicazione in forza della norma dell’art. 36 citato è necessaria a pena di nullità per i ruoli consegnati successivamente all’ 1.6.2008, come è avvenuto per quello in questione”

  3. roberto foschi ha detto:

    Cartelle mute ante giugno 2008 – la Consulta conferma legittimità

    Per i giudici costituzionali è infondata la questione sui “vecchi” ruoli senza responsabile del procedimento
    Piena validità per le cartelle di pagamento “non firmate” consegnate agli agenti della riscossione precedentemente al 1° giugno 2008.

    La Corte costituzionale, con l’ordinanza n. 221 depositata il 17 luglio, ha ribadito quanto già affermato nella sentenza n. 58/2009, promovendo la norma contenuta nel decreto legge “milleproroghe” n. 248/2007 (articolo 36, comma 4-ter) che circoscrive la nullità delle cartelle mute a quelle date in carico al concessionario dopo la data su indicata.

    In particolare, la disposizione sottoposta all’esame del Giudice delle leggi ha reso obbligatoria, a pena di nullità dell’atto, l’indicazione sulla cartella di pagamento del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo e di quello di emissione e di notificazione della stessa cartella.

    L’applicazione di tale obbligo viene fatto decorrere dai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a partire dal 1° giugno 2008. Per i ruoli consegnati precedentemente, è espressamente previsto che la mancata indicazione dei responsabili dei procedimenti non determina nullità delle relative cartelle di pagamento.

    E proprio quest’ultima parte della norma ha spinto alcune commissioni tributarie (Ctr di Venezia, Ctp di Bari, Ctp di Grosseto) a sollevare questione di legittimità costituzionale con riferimento ad alcuni articoli della Carta, in particolare i nn. 3 e 53 sul principio di uguaglianza dei cittadini, perché, “nel sanare retroattivamente il vizio di nullità, per omessa indicazione del responsabile del procedimento, delle cartelle di pagamento relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione anteriormente alla sua entrata in vigore”, verrebbero penalizzati coloro che hanno ricevuto le cartelle esattoriali prima del 1° giugno 2008.

    La Consulta, dopo aver dichiarato la manifesta inammissibilità per alcune questioni sollevate in maniera generica e non argomentate, ricorda e ribadisce i principi già espressi nella sentenza n. 58 del 27 febbraio scorso. La disposizione censurata dai giudici di merito non contiene una norma retroattiva né rappresenta una sanatoria di atti già emanati, ma provvede solo a stabilire per il futuro “comminando, per le cartelle prive dell’indicazione del responsabile del procedimento, la sanzione della nullità, la quale non era invece prevista in base al diritto anteriore”.

  4. michele ruocco ha detto:

    La mancata indicazione nell’atto amministrativo del termine d’impugnazione e dell’organo dinanzi al quale può essere proposto ricorso, prevista dall’art. 3, comma 4, l. 7 agosto 1990 n. 241, non inficia la validità dell’atto, ma comporta sul piano processuale il riconoscimento della scusabilità dell’errore in cui si eventualmente incorso il ricorrente, con conseguente riammissione in termine per l’impugnativa, ove questa sia stata proposta tardivamente (Cassazione civile, sez. trib. 6 settembre 2006, n. 19189) e tale principio – continua la Corte – può ritenersi applicabile pur in esito all’entrata in vigore dell’art. 5 della legge n. 21/2000, dal momento che, in ogni caso, la norma non prevede espressamente la nullità dell’atto tributario per il sol fatto che le richiesta indicazioni non siano presenti”.

  5. anna ha detto:

    Per fare chiarezza, si possono impugnare le cartelle esattoriali senza l’indicazione del responsabile del procedimento ricevute dopo il 1 giugno 2008?
    grazie e saluti

    • c0cc0bill ha detto:

      Attenzione: non si parla di data di consegna (notifica) al debitore. Ma di data di consegna da parte dell’ente creditore (comune, INPS, Agenzia delle Entrate ecc…) all’agente della riscossione (di solito Equitalia od una delle sue controllate locali).

      Si possono impugnare le cartelle esattoriali consegnate all’agente della riscossione dall’ente creditore dopo il 1 giugno 2008, che non presentino l’indicazione del responsabile del procedimento. Non quelle ricevute (notificate) dopo il 1° giugno.

      A dicembre 2008, per esempio, potrei ricevere (potrei vedermi notificata) una cartella esattoriale che l’ente creditore ha consegnato all’agente della riscossione a gennaio 2008. In tal caso la cartella esattoriale non sarebbe impugnabile, anche se mancasse l’indicazione del responsabile.

      Sulla cartella esattoriale c’è la data di consegna all’agente per la riscossione per conto dell’ente creditore. Quella data deve essere posteriore al 1° giugno 2008 se vogliamo poi verificare che ci sia l’indicazione del responsabile. Altrimenti è inutile procedere nella verifica.

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