Cartelle esattoriali originate da multe » Decadenza dopo due anni

Le cartelle esattoriali originate da multe devono essere consegnate al concessionario della riscossione e notificate al trasgressore entro due anni dall'esecutività del ruolo. In caso contrario, sono nulle.

Con sentenza del 30 ottobre 2013, infatti, il Giudice di pace di lecce ha annullato una cartella di Equitalia poiché emessa in violazione di legge.

La normativa chiarisce che le cartelle esattoriali originate da multe vanno notificate al debitore entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui la multa è divenuta definitiva.

Nel caso posto al vaglio del Giudice di merito, la multa era divenuta definitiva nel 2010 e quindi la cartella poteva essere notificata al debitore al massimo entro il 31/12/2012, tuttavia la notifica è avvenuta solo a maggio 2013.

In termini tecnici, è stata rilevata la violazione dell'articolo 25 del DPR 602/72, in cui si prevede, espressamente, al comma 1 che Il concessionario notifica la cartella di pagamento al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato nei confronti del quale procede, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio.

18 Dicembre 2013 · Gennaro Andele




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2 risposte a “Cartelle esattoriali originate da multe » Decadenza dopo due anni”

  1. milly07 ha detto:

    In data 14 febbraio 2012 mi è stata contestata immediatamente violazione al codice della strada l’uso del cellulare dalla polizia stradale sull’autostrada. Il proprietario del veicolo è mia madre. Io non ho pagato il verbale nei 60 giorni. La proprietaria del veicolo non ha ricevuto alcuna notifica dell’infrazione ex art. 201 (abbiamo scoperto che il postino ha scritto sconosciuto sull’atto amministrativo giacchè la polizia stradale ha errato quando ha scritto l’indirizzo di residenza del proprietario. In data 18 dicembre 2013 vengono notificate due cartelle esattoriali: una per me (trasgressore) e l’altra per mia madre (proprietaria del veicolo).
    Dalle ricerche effettuate è evidente che la cartella del proprietario è nulla e posso quindi impugnarla al giudice di pace. Ma la mia? viene travolta dalla nullità di quella di mia madre? o la mia cartella esattoriale dovrò comunque pagarla?
    se mia madre avesse saputo in tempo avrebbe pagato all’importo ridotto (159 euro anzichè 435)!!
    spero in una vostra risposta….grazie

    • Ludmilla Karadzic ha detto:

      Il verbale è stato notificato al trasgressore, che ha ritenuto di non pagare la sanzione nei sessanta giorni previsti. La cartella esattoriale al trasgressore è legittima, dal momento che la polizia stradale ha la facoltà di esigere la sanzione dal trasgressore e/o dal proprietario del veicolo.

      Sua madre potrà chiedere lo sgravio della cartella esattoriale a lei indirizzata una volta che il trasgressore avrà ottemperato. Oppure potrà rivolgersi al giudice di pace ed ottenerne l’annullamento La procedura da seguire è il ricorso ex art. 615 c.p.c., per il quale è necessaria l’assistenza legale. Se poi ci aggiunge le spese relative al contributo unificato, si comprende che forse la scelta più conveniente è che il trasgressore paghi la propria cartella esattoriale.

      Anche perchè, il giudice potrebbe, qualora non sia intercorsa decadenza, disporre la rinotifica del verbale a sua madre (questa la ragione per cui il ricorso ex art. 615 c.p.c., che non ha termini di presentazione, deve essere effettuato il più tardi possibile).

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