Cartella esattoriale originata da multa » Se è stata omessa la notifica del verbale il termine per l’impugnazione è di 60 giorni
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Cartella esattoriale originata da multa: se la notifica del verbale è stata omessa (o risulta nulla in quanto viziata), il termine per l'impugnazione della cartella esattoriale è di 60 giorni.
In tema di opposizione a sanzione amministrativa, se non c'è stata la corretta notifica della violazione al trasgressore, l’impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire e l’opposizione deve ritenersi proponibile entro 60 giorni.
Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con ordinanza (sesta sezione civile) 23904/14.
Com'è noto, una volta scaduto il termine per il ricorso al verbale di multa (30 giorni per il ricorso al Giudice di pace, 60 giorni per quello al Prefetto) e la sanzione amministrativa non viene pagata, segue la notifica al trasgressore di una cartella esattoriale.
I giudici della Corte di cassazione hanno chiarito che se il verbale di multa non è stato correttamente notificato al destinatario, l’impugnazione della successiva cartella esattoriale (o ingiunzione fiscale) innanzi al Giudice di pace ha funzione recuperatoria del mezzo di tutela che la parte non ha potuto a suo tempo esperire, e come tale proponibile nel termine di 60 giorni così come stabilito dall'articolo 204 bis del Codice della strada.
Dunque, in caso di omessa notifica del verbale di multa, l'impugnazione della cartella esattoriale originata dal mancato pagamento della sanzione amministrativa deve ritenersi proponibile non entro 30 giorni (che costituisce il termine applicabile al ricorso presso il Giudice di pace avverso i verbali di accertamento per infrazioni alle norme del codice della strada) bensì entro 60 giorni dalla notifica della cartella esattoriale.
salve vorrei un po di info in più su questa sentenza (46498/14) da voi citata. é questo il numero corretto?
Grazie per la segnalazione. In realtà c’è stato un refuso del redattore, del quale ci scusiamo: la classificazione corretta è ordinanza (sesta sezione civile) 23904/14.
Abbiamo provveduto a modificare l’articolo e lo abbiamo integrato, per comodità sua e dei lettori, con il pdf dell’ordinanza.
Di nuovo grazie per il gradito feedback.
P.S. Forse andrebbe ridimensionata anche la portata dell’ordinanza essendo relativa ad un’infrazione commessa quando il termine per impugnare il verbale innanzi al GdP era di 60 giorni, cioè quando il d.lgs. 150/2011 (che ha ridotto a 30 giorni il termine per impugnare il verbale) non era ancora in vigore. La questione, dunque, andrebbe approfondita anche se nell’ordinanza non c’è alcun riferimento a contesti “ratione temporis”.