Cartella esattoriale per multa – nulla se notificata dopo due anni dalla consegna del ruolo
Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.
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Dal 1° gennaio 2008 gli agenti della riscossione non possono svolgere attività finalizzate al recupero di somme, di spettanza comunale, per sanzioni amministrative relative a violazione del Codice della strada di cui la cartella di pagamento non è stata notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
Lo ha stabilito il comma 153 dell'articolo 1 della legge numero 244/2007 (finanziaria 2008) in seguito alle varie multe “pazze” che sono pervenute agli automobilisti. Frattanto un’ordinanza della Corte Costituzionale (n.
377/2007) ha praticamente affossato centinaia di migliaia di contravvenzioni perché la relativa cartella esattoriale non riportava il nome del responsabile del procedimento amministrativo.
L’ordinanza apre la strada a una marea di ricorsi al giudice di pace. Tutto discende dall'articolo 7, comma 2, della legge numero 212/2000 (statuto del contribuente), in base al quale “gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato e il responsabile del procedimento”.
Per fare una domanda sulla possibilità di prescrizione delle multe quando fra consegna dei ruoli all'agente esattoriale e notifica della relativa cartella intercorrano più di due anni, su multe e ricorsi in genere e su cartelle esattoriali originate da multe clicca qui.
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