Cartella esattoriale originata da multa » La prescrizione è di 5 anni

Cartella esattoriale originata da multa » La prescrizione è di 5 anni

La cartella esattoriale originata da una multa per trasgressione al codice della strada è prescrivile entro cinque anni e non in dieci.

La cartella, infatti, ha il ruolo di mettere in mora il debitore e interrompere la prescrizione, vale cioè come un mero atto di precetto ed è assimilabile ad un’ingiunzione di pagamento ma non certo ad un atto giudiziario, con la conseguenza che non può trovare applicazione il termine di prescrizione decennale previsto dall'articolo 2953 del codice civile

Si sottolinea, inoltre, che il termine quinquennale di prescrizione della cartella esattoriale decorre dal giorno della sua notifica.

In caso di notifica ai sensi dell'articolo 140 codice di procedura civile, l’esattore ha l’onere di dimostrare (mediante la produzione della ricevuta di ritorno) di aver dato avviso al destinatario dell'atto – con raccomandata A/R – dell'affissione dello stesso presso la casa comunale.

Ciò è quanto emerge dalla sentenza 459/13, emessa dal giudice di pace di Nardò, Lecce.

La cartella esattoriale originata da una multa si prescrive in cinque anni

Si prescrive in cinque e non in dieci anni la cartella esattoriale di Equitalia originata da multa.

Questo quanto si evince dalla pronuncia in esame.

L’atto inviato da Equitalia, infatti, ha le caratteristiche di una ingiunzione fiscale, un atto amministrativo più vicino a un precetto che ad un decreto ingiuntivo.

Per questa motivazione, pertanto, non si può applicare il normale termine di prescrizione decennale previsto dal codice civile per tutti gli atti giudiziari.

Spieghiamoci meglio.

Un decreto ingiuntivo o una sentenza sono atti giudiziari emanati, cioè, da un magistrato.

Per questi tipi di documento, la prescrizione è decennale: in parole povere, il creditore che non abbia richiesto il pagamento nei confronti del debitore entro tale termine, non può più agire in esecuzione forzata con un precetto e successivo pignoramento.

La cartella esattoriale, invece, viene considerata un atto amministrativo e non giudiziale: ne consegue che a tale atto si applica un diverso termine di prescrizione che è, appunto, quinquennale.

Da ciò ne deriva che, trascorsi i cinque anni dal ricevimento della cartella esattoriale per contravvenzioni originate dal codice della strada, ogni successiva azione dell'agente di riscossione, come ad esempio un pignoramento o un fermo amministrativo, è illegittima.

Ciò, ovviamente, a meno che non siano intervenuti atti interruttivi della prescrizione: parliamo del classico sollecito di pagamento con raccomandata A/R.

8 Aprile 2014 · Chiara Nicolai


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