Cartella esattoriale e criteri addebito interessi – basta il riferimento alle norme applicate

Dalla Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Calabria (sentenza numero 406/7/14) alcune importanti precisazioni circa il vizio di nullità della cartella esattoriale derivante dalla presunta mancata, esaustiva indicazione della base del calcolo degli interessi moratori addebitati.

Equitalia deve indicare i criteri utilizzati per l'addebito degli interessi moratori e per il proprio aggio di riscossione: ma è sufficiente, allo scopo, fare riferimento alle norme applicate.

In tema, la CTP di Reggio Calabria ha ritenuto di dover precisare gli esatti termini ed effetti dell'arresto giurisprudenziale (Cassazione Civile numero 4516 del 21 marzo 2012) richiamato spesso in sede di opposizione a cartella esattoriale.

Si sostiene da più parti che la Suprema Corte abbia, nella decisione appena richiamata, posto il principio della nullità delle cartelle esattoriali allorquando il calcolo degli interessi imposti al contribuente sia per lui criptico, oltre modo difficoltoso, mancando la specificazione di come si sia arrivati all'importo indicato come interessi dovuti.

Ebbene, secondo i giudici tributari calabresi, l'attento esame del decisum della Corte di Cassazione evidenzia (punto 5 della motivazione) come essa non abbia preso alcuna posizione sull'argomento inerente il calcolo degli interessi moratori, limitandosi, invece, a sancire la non necessità della indicazione del responsabile del procedimento ai fini della validità delle cartelle esattoriali emesse prima del giugno 2008.

20 Aprile 2014 · Paolo Rastelli




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4 risposte a “Cartella esattoriale e criteri addebito interessi – basta il riferimento alle norme applicate”

  1. Sardegna62 ha detto:

    Approfitto per chiedere un suggerimento su come operare visto che non ho aderito alla nuova proposta scaduta il 31/7 di rateizzazione, in quanto disoccupato e impossibilitato a far fronte ad una rata anche minima.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Non ha alternative, credo, se non quella di non pagare nell’attesa di tempi migliori. Nel frattempo dovrà evitare la proprietà di un veicolo perchè su di esso incomberebbe il fermo amministrativo e depositare risparmi, proventi da lavoro in nero e donazioni di parenti su un conto corrente intestato a terzi, se non vuole rischiare il pignoramento di quanto depositato in banca.

  2. Sardegna62 ha detto:

    Buongiorno, 8-8-2012 ho pagato 28ma rata su 72 per vecchi debiti su diverse cartelle (irpef ilor contributi ivs bolli auto ecc.). A maggo 2015 per posta ordinaria arriva un sollecito di pagamento equitalia relativo alla rimanenza della suddetta rateizzazione di € 9700 circa. Considerando che alcune di queste cartelle potevano già prima essere decadute, volevo capire se posso impugnare gli atti sui quali ci può essere prescrizione o decadenza o nullità oppure se il pagamento rateizzato riapre i termini.

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