Cartella esattoriale » Il deposito in comune va sempre notificato
Se il concessionario della riscossione, ad esempio Equitalia, non riesce a notificare la cartella esattoriale direttamente al destinatario, nell'ipotesi in cui lo stesso sia temporaneamente assente dalla propria abitazione, e provveda a lasciarla presso la casa comunale, è necessario avvisare il contribuente del deposito dell'atto attraverso una raccomandata con ricevuta di ritorno.
Questo, in sintesi, l'orientamento espresso dal Giudice di Pace di Nardò con sentenza 1529/13.
La notifica della cartella esattoriale presso il comune necessita di avviso al contribuente
Il semplice deposito della cartella esattoriale presso la casa comunale senza avviso al contribuente è assolutamente illegittimo.
Ciò è quanto si evince dalla pronuncia in esame, che riprende il filo logico della sentenza 458/2005 della Cassazione.
Con il verdetto, è dunque chiarito il principio secondo cui la notifica della cartella esattoriale si perfeziona con la spedizione della raccomandata, la quale determina l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. Ma, tuttavia, la mancata allegazione dell'avviso di ricevimento comporta la nullità della notifica.
Infine, altro punto importante della sentenza è sicuramente quello dove si ribadisce il termine di prescrizione di cinque anni per le pretese derivanti dalle sanzioni amministrative, diversamente da quanto sostenuto da Equitalia che continua ad insistere per la prescrizione decennale.
Anche in questa fattispecie, infatti, il giudice rileva come la prescrizione della cartella esattoriale originata da sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, è quinquennale.
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