Cartella esattoriale intestata a defunto » Eredi pagano debiti ma non sanzioni

Gli eredi pagano i debiti della cartella esattoriale intestata al defunto ma non le sanzioni amministrative

A volte può succedere che, successivamente alla scomparsa di un proprio caro, i parenti ricevano un avviso di accertamento o una cartella esattoriale relative a debiti del defunto nei confronti dell'erario.

A tal proposito può essere utile ricordare preliminarmente che soltanto gli eredi possono essere chiamati a rispondere dei debiti di persone defunte e che si diventa eredi soltanto con l’accettazione dell'eredità.

In altre parole, senza la qualifica di erede nessuno può essere obbligato a pagare i debiti tributari di soggetti defunti.

La procedura di notifica degli atti tributari nel caso di persone defunte è definita in particolare dall'articolo 65 del DPR 600/1973, che recita: Gli eredi rispondono in solido delle obbligazioni tributarie il cui presupposto si è verificato anteriormente alla morte del dante causa. Gli eredi del contribuente devono comunicare all'ufficio delle imposte del domicilio fiscale del dante causa le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale. La comunicazione può essere presentata direttamente all'ufficio o trasmessa mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel quale caso si intende fatta nel giorno di spedizione. Tutti i termini pendenti alla data della morte del contribuente o scadenti entro quattro mesi da essa, compresi il termine per la presentazione della dichiarazione e il termine per ricorrere contro l'accertamento, sono prorogati di sei mesi in favore degli eredi. I soggetti incaricati dagli eredi, ai sensi del comma 2, dell'articolo 12, devono trasmettere in via telematica la dichiarazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello in cui è scaduto il termine prorogato. La notifica degli atti intestati al dante causa può essere effettuata agli eredi impersonalmente e collettivamente nell'ultimo domicilio dello stesso ed è efficace nei confronti degli eredi che almeno trenta giorni prima, non abbiano effettuato la comunicazione di cui al secondo comma.

Questa normativa, quindi, prevede in capo agli eredi l’obbligo di comunicare all'ufficio delle imposte le proprie generalità e il proprio domicilio fiscale.

Tale comunicazione ha efficacia a partire dal 30° giorno successivo alla sua effettuazione ed è necessaria affinché l’ufficio sappia a chi intestare e indirizzare i propri atti dopo la morte del debitore originario: come detto, infatti, gli eredi sono responsabili dei debiti del defunto e, pertanto, sono loro i veri destinatari degli atti dell'amministrazione finanziaria.

Se la comunicazione è effettuata, tutti gli atti relativi alla posizione tributaria del defunto dovranno essere notificati a ciascuno degli eredi presso il loro domicilio affinché questi possano onorare il debito o, nel caso, proporre opposizione.

Comunque, la cartella di pagamento notificata al domicilio del contribuente defunto è valida ed efficace nei confronti degli eredi se questi non hanno comunicato ufficialmente all'Agenzia delle entrate il decesso del contribuente e i propri dati ai fini della notifica diretta presso il proprio domicilio.

Infatti la Corte di Cassazione, con la pronuncia 17430/2013, ha stabilito che: È valida la cartella di pagamento intestata al contribuente ormai defunto e notificata presso il suo ultimo domicilio, al di là della dichiarazione di successione già presentata all'ufficio delle imposte.

A parere degli Ermellini, quindi, il debito con l’amministrazione finanziaria dichiarato nel modello Unico va quindi saldato dagli eredi, indipendentemente dalla comunicazione del decesso e di successione.

Inoltre, è bene ricordare che gli eredi sono tenuti a pagare i debiti contratti dal defunto tramite la cartella esattoriale, ma non le eventuali sanzioni in essa contenute.

Infatti, il decreto legislativo numero 472/1997 ha stabilito che gli eredi devono pagare l’importo delle tasse eventualmente evase o dovute dai defunti, ma non le sanzioni e le soprattasse. Ecco perché, inizialmente, è opportuno respingere la cartella indirizzata al defunto.

Infine, se si tratta di una sanzione amministrativa non fiscale, per esempio una contravvenzione stradale, la cartella deve essere archiviata, perché l’articolo 7 della legge numero 689/1981 vieta espressamente la trasmissibilità di ogni sanzione amministrativa agli eredi.

1 Agosto 2013 · Andrea Ricciardi




Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato (ma potrebbe essere utile per soddisfare eventuali esigenze di contatto). I campi obbligatori sono contrassegnati con un (*)


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!