Cartella esattoriale per contributi previdenziali - Mezzi di tutela


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In materia di cartelle esattoriali aventi ad oggetto contributi previdenziali si riporta l’orientamento del Tribunale di Roma, sezione lavoro, espresso con la recentissima sentenza del 9 febbraio 2012.

Il vigente sistema di tutela giurisdizionale per entrate relative a contributi previdenziali (ed in genere per quelli non tributari) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente:

  1. proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell’articolo 24, comma 6, del Decreto Legislativo numero 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
  2. proposizione di opposizione ai sensi dell’articolo 615 del codice di procedura civile per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l’intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l’esecuzione non sia ancora iniziata (articolo 615, comma 1, del codice di procedura civile) ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (articolo 615, comma 2, e articolo 618 bis del codice di procedura civile);
  3. proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’articolo 617 del codice di procedura civile, ovverosia “nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto” per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell’esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l’esecuzione stessa sia già iniziata (articolo 617, comma 2 del codice di procedura civile) o meno (articolo 617, comma 1 del codice di procedura civile): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. l. 14 marzo 2005 numero 35, convertito in legge 14 maggio 2005 numero 80 (Cassazione, sentenza del 18 novembre 2004, numero 21863).

20 Febbraio 2012 · Antonella Pedone

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Commenti e domande

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  • Donan 27 Marzo 2016 at 10:32

    Salve.
    Ho delle domande riguardanti un vecchio debito con l’INPS e chiedo anche un suggerimento.
    Dal novembre 1995 fino a marzo 1997 sono stato iscritto nel registro artigiani.
    Nel marzo 1997 chiusi la ditta ed emigrai in Gran Bretagna.
    Ho scoperto solo da poco che Equitalia ha una cartella a mio nome per 4500 euro, relativa a importi previdenziali non pagati all’Inps. Immagino che siano andati prescritti, in quanto sono tornato in Italia dal 2002 e non ho mai ricevuto nulla…
    Vorrei conferma. E chiedo alcuni consigli.
    Nel caso i mancati pagamenti fossero davvero andati prescritti (o comunque non più esigibili da Equitalia), mi sarebbe possibile chiedere all’Inps di pagare quei contributi senza essere oberato da interessi passivi?
    Grazie in anticipo per una Vostra eventuale risposta.

    • Annapaola Ferri 27 Marzo 2016 at 18:55

      La conferma della eventuale prescrizione può averla recandosi presso gli sportelli Equitalia e chiedendo copia degli atti notificati a suo nome. Che a lei non risulti di aver ricevuto nulla vuol dire ben poco: le notifiche potrebbero essere state perfezionate comunque per compiuta giacenza.

  • lucia civitella 31 Maggio 2012 at 20:44

    mio marito aveva una piccola impresa artigiana . Ha chiuso l’attività nel 1987 ma la partita iva è rimasta attiva fino a qualche anno fa , quando è stata finalmente chiusa. Premetto che questa partita iva era rimasta dormiente ed inutilizzata. Continuano ad arrivare cartelle imps inail e camera di commercio .e temo che per alcune cartelle imps siano trascorsi i 40 giorni per il ricorso. L’ultima della camera di commercio è arrivata ieri. E’ possibile fare qualcosa. Possibile che si debba pagare ! Niente ditta, niente partita iva come si può pretendere il pagamento!

    • Genny Manfredi 1 Giugno 2012 at 05:11

      Non c’è bisogno di fare ricorso, in questi casi. Ma non si può neanche restare inerti.

      Bisogna armarsi di santa pazienza e cominciare a fare il giro delle sette chiese. Recarsi presso Camera di Commercio ed INPS e chiedere lo sgravio delle cartelle, cercando di chiarire la situazione. Lasciando le cose come stanno si peggiora solo la situazione.