Cartella esattoriale non pagata – avvisi e solleciti al debitore

Il debitore viene informato in anticipo, con opportune comunicazioni, in merito a ogni azione che Equitalia per legge dovrà compiere per recuperare quanto dovuto.

Il sollecito, spedito per posta semplice, è una sorta di ‘promemoria’ che viene inviato a chi ha un debito fino a 10 mila euro con l’invito a mettersi in regola con i pagamenti.

Per i debiti fino a mille euro non si procede alle azioni cautelari ed esecutive prima di 120 giorni dall'invio, mediante posta ordinaria, di una comunicazione contenente il dettaglio del debito.

Il preavviso di fermo amministrativo è un atto con cui si invita il debitore a mettersi in regola nei successivi 20 giorni con l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, si procederà all'iscrizione del fermo amministrativo sul veicolo a motore di proprietà del contribuente.

Il preavviso d’ipoteca invita il debitore proprietario di un immobile a pagare le somme dovute entro 30 giorni, dopo i quali si procederà all'iscrizione d’ipoteca vera e propria.

Quando Equitalia riceve in carico le somme dell'accertamento esecutivo dall'Agenzia delle Entrate è tenuta a comunicarlo al cittadino tramite raccomandata. Tale obbligo viene meno quando esiste un fondato pericolo per il buon esito della riscossione: in questo caso la legge consente di procedere senza informativa.

L’avviso di intimazione viene notificato al debitore prima di iniziare l’espropriazione forzata qualora sia decorso un anno dall'invio della cartella senza che siano state fatte altre procedure. Dalla data di notifica dell'avviso, il debitore ha 5 giorni di tempo per effettuare il versamento di quanto dovuto, per chiedere di rateizzare o per domandare la sospensione della riscossione, dopodiché Equitalia potrà attivare le procedure non ancora intraprese.

Una volta inviate queste comunicazioni e decorsi i termini, se le somme dovute continueranno a non essere pagate, Equitalia è tenuta a procedere con le azioni di recupero previste dalla normativa, informando il debitore mediante appositi avvisi, a seconda del tipo di procedura intrapresa.

3 Settembre 2013 · Simone di Saintjust