La tracciabilità dei pagamenti dei canoni di locazione ad uso abitativo
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Relativamente al divieto in esame l’articolo 1, comma 50, Legge numero 147/2013 (Finanziaria 2014) ha previsto che in deroga a quanto stabilito dal comma 1 [articolo 49], i pagamenti riguardanti canoni di locazione di unità abitative, fatta eccezione per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l’importo, in forme e modalità che escludano l’uso del contante e ne assicurino la tracciabilità anche ai fini della asseverazione dei patti contrattuali per l’ottenimento delle agevolazioni e detrazioni fiscali da parte del locatore e del conduttore.
Tale disposizione sembrava imporre l’obbligo di effettuare il pagamento dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo, a prescindere dal relativo ammontare, con mezzi di pagamento diversi dal contante (ad esempio, bonifico bancario, assegno) in grado di assicurare la relativa tracciabilità.
In alcune situazioni il rispetto di tale obbligo avrebbe potuto generare una serie di problemi operativi (si pensi alla necessità in capo al locatore di disporre di un c/c).
L’obbligo non trova applicazione con riferimento ai canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per le locazioni di immobili strumentali.
22 Maggio 2014 · Gennaro Andele
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