Canone RAI – Si pagherà con la bolletta elettrica ma solo a partire da luglio 2016

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Nuove regole per il canone di abbonamento RAI - I soggetti obbligati e come evitare il pagamento

Per l’anno 2016, secondo quanto disposto dalla legge di stabilità, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato sarà pari, nel suo complesso, all’importo di euro 100: chiunque detenga uno o più dispositivi atti, o adattabili, alla ricezione del segnale radio televisivo e' obbligato al pagamento del canone di abbonamento alla RAI.

La presenza di un'antenna per captare (o trasmettere) il segnale radio televisivo fa presumere la detenzione o l'utenza di un dispositivo ricevente.

La detenzione di un dispositivo ricevente si presume altresì nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica.

Allo scopo di superare le presunzioni di possesso di un dispositivo ricevente (in pratica, per auto certificare che non si possiede un televisore), a decorrere dal gennaio 2016, è ammessa esclusivamente una dichiarazione sostitutiva, la cui mendacia comporta effetti anche penali. Tale dichiarazione deve essere presentata all’Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, e ha validità per l’anno in cui è stata presentata.

Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione ai dispositivi di ricezione detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica.

Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall’impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell’inserimento in fattura, s’intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L’importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali.

Canone RAI - Si pagherà con la bolletta elettrica ma solo a partire da luglio 2016

L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall’impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le imprese elettriche devono effettuare il versamento all'Erario delle somme riscosse entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l’intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche.

L’Anagrafe tributaria, l’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l’Acquirente Unico, il Ministero dell’interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all’utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione e ai soggetti che ne sono esentati.

Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all’addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate al 1° gennaio 2016, fatta salva la facoltà di revoca dell’autorizzazione nel suo complesso da parte dell’utente.

A partire da gennaio 2016 non è più esercitabile la facoltà di presentare la denuncia di cessazione dell’abbonamento radiotelevisivo per suggellamento. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell’ambito familiare.

In sede di prima applicazione del provvedimento, avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1º luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute.

L’Agenzia delle entrate metterà a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l’Acquirente Unico, l’elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione sostitutiva attestante il mancato possesso dell'apparecchio televisivo e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati.

Le imprese elettriche all’atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

27 Dicembre 2015 · Ornella De Bellis




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