Cancellazione della società dal registro delle imprese – Effetti sui debiti tributari

La cancellazione del registro delle imprese delle società di persone ne comporta l'estinzione, con il conseguente venir meno della loro capacità e soggettività. Alla cancellazione della società di persone dal registro delle imprese segue un fenomeno di tipo successorio, in virtù dei quale:

  1. l'obbligazione della società non si estingue, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali;
  2. i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o comunione indivisa.

Tuttavia, l'effetto estintivo della società (di persone o di capitali), qualora derivi da una cancellazione dal registro delle imprese disposta su richiesta, va differito per cinque anni, decorrenti dalla richiesta di cancellazione. Il differimento è limitato al settore tributario e contributivo. In altre parole, l'estinzione intervenuta durante tale periodo non fa venir meno la validità e l’efficacia sia degli atti di liquidazione, di accertamento, di riscossione relativi a tributi e contributi, sanzioni e interessi, sia degli atti processuali afferenti a giudizi concernenti detti tributi e contribuii, sanzioni e interessi.

Va sottolineato che il differimento degli effetti dell'estinzione non opera necessariamente per un quinquennio, ma per l’eventuale minor periodo che risulta al netto dello scarto temporale tra la richiesta di cancellazione e l’estinzione.

Così hanno stabilito i giudici di legittimità nella sentenza della Corte di cassazione numero 6743/15.

6 Maggio 2015 · Giorgio Valli


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