Cancellazione protesto cambiali – Istanza per pagamento oltre i 12 mesi dal protesto
Esamineremo ora la procedura relativa alla "cancellazione per avvenuto pagamento, presentata oltre i 12 mesi dalla levata del protesto", altresì indicata come cancellazione per riabilitazione"
La legge 18.08.2000, numero 235, che all'articolo 2 trasferisce alle Camere di Commercio la competenza circa la cancellazione dei protesti relativi agli effetti cambiari pagati entro 12 mesi dalla levata del protesto, nulla dice in merito agli effetti cambiari pagati successivamente al predetto termine.
Di conseguenza, il procedimento di cancellazione per avvenuto pagamento oltre il termine di 12 mesi dalla levata del protesto è rimasto di competenza del Tribunale.
Modulo (facsimile) di istanza di riabilitazione da presentare al Tribunale
La domanda di cancellazione per protesti, relativi ad effetti cambiari pagati successivamente ai 12 mesi dalla levata del protesto, è ricevibile dall'Ufficio Protesti solo dopo che il decreto di riabilitazione è trasmesso dal Tribunale o dall'interessato all'Ufficio Protesti, che lo pubblica nel Registro Informatico per un periodo di 10 giorni (articolo 17 legge 7.03.1996, numero 108).
La cancellazione del protesto potrà essere eseguita dall'Ufficio Protesti solo dopo il decorso del periodo di pubblicazione. In questo caso è la Camera di Commercio che, ricevuto il decreto dal Tribunale, provvede ad informare l’interessato che è possibile presentare la domanda di cancellazione per riabilitazione.
Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell'istanza.
L’Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 giorni dalla data del provvedimento dirigenziale (articolo 2, numero 3 L.18 agosto 2000, numero 235).
Modulo (facsimile) di istanza di cancellazione dal R.I.P.
(1) La firma può essere apposta direttamente in presenza dell'addetto all'ufficio competente a ricevere le domande, ovvero quando quest’ultima non viene depositata direttamente dall'interessato, è sufficiente allegare una fotocopia di un documento d’identità del medesimo.
(2) Il versamento può essere effettuato direttamente in contanti presso l’Ufficio Protesti o con bollettino postale CCP numero 351502 intestato alla Camera di Commercio causale “6060”.
La presente richiesta, con i prescritti allegati, può essere inviata anche a mezzo posta e corredata dalla fotocopia di un documento in corso di validità dell'interessato.
Cos’è la dichiarazione di rifiuto di pagamento
Si tratta della dichiarazione con cui la banca attesta, sul modulo, che sul conto corrente di traenza dell’assegno non è disponibile sufficiente liquidità per coprire il pagamento dell’importo facciale, oppure, per quel che attiene la cambiale, della dichiarazione, effettuata dal trattario (chi ha emesso l’assegno) di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo.
In entrambi i casi si tratta di soluzioni finalizzate ad evitare, quando possibile, le spese di protesto (bolli e competenze notarili) tenendo presente che tali spese, sebbene anticipate del creditore (il beneficiario insoddisfatto) gravano pur sempre sul debitore inadempiente e che il protesto non è necessario quando si intende agire direttamente su chi ha emesso l’assegno o la cambiale e non sugli eventuali giranti e avallanti.
Protesto di una cambiale a mio nome e codice fiscale ma non compilata e firmata da me , come devo procedere per avere il titolo, la liberatoria per chiedere la cancellazione alla camera di commercio,?
Per incassare la cambiale impagata, tramite riscossione coattiva (pignoramento ed espropriazione dei beni del debitore), il creditore dovrà notificare un atto di precetto. In sede di opposizione a precetto, con citazione davanti al giudice competente per materia e per territorio, ex articolo 615 del codice di procedura civile, il debitore potrà eccepire la firma apocrifa apposta alla cambiale, disconoscendola: il giudice sospenderà l’efficacia esecutiva del titolo e deciderà se accogliere la contestazione del debitore, anche con la nomina di un CTU (Consulente Tecnico d’Ufficio) che esaminerà la firma per effettuare una perizia calligrafica qualora la falsificazione non risulti evidente a colpo d’occhio (icto oculi).
Magari, prima che ciò accada può inviare al creditore una comunicazione A/R in cui lo mette al corrente del disconoscimento delle firma e dell’opposizione che esperirà ad ogni eventuale azione esecutiva venisse avviata sulla base della cambiale apocrifa non onorata.
Se, tuttavia, l’obiettivo è anche, e soprattutto, evitare, per quanto possibile, la permanenza del suo nominativo nel Registro Informatico dei Protesti (RIP) non ha altra soluzione se non quella di affidarsi ad un avvocato per sporgere denuncia all’Autorità Giudiziaria e presentare un ricorso d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile.