Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto
Il debitore, che esegue il pagamento di un effetto (pagherò cambiario o tratta accettata), entro 12 mesi dalla levata del protesto, può chiedere la cancellazione definitiva dal Registro Informatico dei Protesti. A tale scopo deve presentare domanda al Presidente della Camera di Commercio, corredata di: titolo in originale con atto di protesto o dichiarazione di rifiuto di pagamento; fotocopie fronte retro dell'effetto ed atto di protesto o rifiuto di pagamento; quietanza di pagamento in originale. Sulla domanda decide, con determinazione, il dirigente responsabile dell'Ufficio Protesti entro 20 giorni dal deposito dell'istanza. L'Ufficio Protesti provvede alla cancellazione del nominativo entro 5 ...
Cancellazione protesto cambiali per erronea o illegittima levata del protesto
La domanda di cancellazione del protesto cambiali può essere presentata anche dai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti e dagli istituti di credito. La richiesta di cancellazione per erroneità si riferisce solitamente ad errori materiali o disguidi tecnici della più diversa natura, relativi al procedimento di protesto da parte dell'ufficiale levatore, del presentatore autorizzato o dell'istituto di credito trattario. Per quanto riguarda la prova dell'errore, è sufficiente allegare alla domanda di cancellazione una semplice dichiarazione dell'ufficiale levatore o del funzionario dell'istituto di credito, che esplicita l'errore commesso. La richiesta di cancellazione per illegittimità riguarda tutti i casi in cui ...
Cancellazione protesto cambiali per pagamento entro 12 mesi dal protesto in assenza di originali
Esaminiamo il caso di cancellazione per avvenuto pagamento, entro 12 mesi dalla levata del protesto, in assenza degli effetti originali. Qualora il debitore non fosse in possesso del titolo, della cambiale o tratta accettata, perché, per esempio, ancora in fase di lavorazione nel circuito bancario, egli può presentare la domanda di cancellazione al Presidente della Camera di Commercio, corredata del "certificato di deposito” (sostitutivo del titolo originale e della quietanza di pagamento), rilasciato dall'istituto di credito presso il quale è stato effettuato un deposito, della somma dovuta, vincolato al portatore e a favore dell'effetto, a garanzia del pagamento della somma ...
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