Come calcolare correttamente il valore commerciale del proprio autoveicolo

Come calcolare correttamente il valore commerciale del proprio autoveicolo

Come calcolare esattamente il valore commerciale del proprio veicolo? Facciamo chiarezza all'interno dell'articolo.

Per valore commerciale del veicolo si intende il valore stabilito da riviste specializzate di settore o, in mancanza, dal valore di mercato.

E' bene distinguere comunque il calcolo del valore commerciale del veicolo nei due mondi che configurano l'universo delle assicurazioni, ovvero la garanzia diretta (ctv) e la responsabilità civile.

Analizziamoli attentamente uno per volta.

Valore commerciale del veicolo e garanzia diretta

Naturalmente, essendo molteplice il mercato dei contratti di garanzia diretta, per affrontare un discorso generico è necessario riferirsi sempre alla tecnica assicurativa di base.

Innanzitutto, quindi, bisogna analizzare la normativa vigente.

L'articolo 1908 del codice civile, in questo senso, chiarisce che nell'accertare il danno non si può attribuire alle cose perite o danneggiate un valore superiore a quello che avevano al tempo del sinistro. Proseguendo, specifica poi che le garanzie CVT (garanzie dirette) garantiscono i danni materiali e diretti” occorsi al corpo veicolo, con esclusione, quindi, di tutti i danni consequenziali e/o indiretti.

Pertanto, nel caso di un sinistro stradale che determina un danno totale, si prende a riferimento la rivista settoriale relativa al mese di accadimento dell'evento e si cerca la quotazione riferita al veicolo assicurato basandosi sulle specifiche della carta di circolazione, ovvero anno di prima immatricolazione, modello, cilindrata, cv/Kw, portata complessiva per autocarri, ecc.., e della fattura di acquisto in cui è possibile verificare la presenza di accessori e allestimenti.

Per le macchine operatrici, invece, si fa riferimento al certificato di idoneità tecnica.

Le riviste di riferimento, di norma, utilizzate per il calcolo del valore commerciale degli autoveicolo sono Quattroruote/Dueruote oppure Eurotaxglass’s.

In entrambi i casi è commercializzata anche una variante professionale per gli addetti al settore.

E’ bene comunque precisare che alcuni contratti di polizza assicurativa indicano già la rivista a cui far riferimento, per cui è necessario sempre verificare e nel caso utilizzare quella prevista contrattualmente.

Comunque, in assenza di espresso richiamo contrattuale è possibile far riferimento ad entrambe indifferentemente, tranne per alcune tipologie di veicoli quotati principalmente su Eurotax, ovvero veicoli commerciali ed industriali, macchine agricole, nautica, caravan e camper, ecc.

Da notare bene, però, che il valore commerciale espresso in tali riviste è puramente indicativo e frutto, come indicato nella prefazione delle riviste stesse, di indagini accurate di mercato.

In assenza, o comunque in aggiunta, alle quotazione espresse sulle riviste sopra menzionate si effettua un’indagine di mercato, tramite, ad esempio, ricerca internet, previa consultazione dei più diffusi siti specializzati di vendita auto.

E' possibile, inoltre, effettuare la ricerca direttamente presso le case costruttrici e i rivenditori autorizzati, al fine di capire il collocamento medio del bene sul mercato nazionale.

Elementi che non devono essere trascurati, in quanto possono incidere sulla valutazione, sono sicuramente:

  • l’analisi di quanti proprietari ha avuto il mezzo;
  • la destinazione d’uso;
  • i kilometri totali percorsi;
  • lo stato d’uso
  • la presenza o meno di accessori, allestimenti e/ interventi di migliorie .

Concludendo, è fondamentale precisare che, se il sinistro avviene nei primi sei mesi dalla data di prima immatricolazione, viene riconosciuto il valore a nuovo, cioè il prezzo di acquisto del bene o il prezzo di listino chiavi in mano consigliato dalla casa costruttrice per i veicoli di nuova immatricolazione.

Valore commerciale del veicolo e responsabilità civile

Nel complesso mondo della responsabilità Civile (rc auto) le valutazioni cambiano sensibilmente.

Secondo l'articolo 2056 del codice civile è dovuto non solo il danno emergente ma anche il lucro cessante, con relativo onere della prova a carico del danneggiato.

In più l’articolo 2058, sempre del codice civile, sancisce che il danneggiato possa chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile, e che il giudice possa disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore.

A differenza dalla garanzia diretta, pertanto, sarà possibile riconoscere anche un importo superiore al valore commerciale di mercato, previa dimostrazione, dell'effettivo ripristino del bene ed in una percentuale di tolleranza sostenibile.

In questo ambito, è bene citare la Sentenza di Cassazione 21012/12, ove gli Ermellini hanno precisato che la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente poter del giudice di non accoglierla e di condannare il danneggiato al risarcimento in forma equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorquando il costo della riparazione superi notevolmente il valore di mercato del veicolo.

Concludendo, non bisogna limitare la valutazione commerciale di un veicolo al valore espresso in una semplice tabella, ma effettuare sempre un’analisi complessiva di tutti gli elementi che possono concorrere a determinare una corretta valutazione di un bene.

D’altra parte, il consumatore non può pensare che il suo veicolo abbia un valore inestimabile, e che il sinistro si trasformi in occasione ) di speculazione, in quanto è un bene che, sia per usura, sia per logica di mercato, è destinato a svalutarsi gradualmente nel tempo.

La verità, come sempre, sta nel mezzo!

13 Maggio 2014 · Tullio Solinas


Commenti e domande

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2 risposte a “Come calcolare correttamente il valore commerciale del proprio autoveicolo”

  1. baldassarre ha detto:

    La mia auto è assicurata per danni da eventi atmosferici, a seguito di una forte grandinata ha subito danni per euro 6000,00 valore del veicolo l’assicurazione telefonica, da contratto lo ha valutato commercialmente 5400,00 anche se è superiore, più c’è uno scoperto del 10%.
    L’assicurazione ha fatto il 10% sull’ipotetico valore del veicolo e quindi mi ha rimborsato euro 4860,00.
    A mio parere lo scoperto del 10% che viene definito in percentuale veniva calcolato sui 6000,00 euro valore del danno subito e fatturato e non sul valore da loro calcolato senza la visione del mezzo di 5400,00, quindi ritengo che dai 6000, 00 euro dovevano togliere i 600,00 euro quindi veniva come risarcimento 5400,00 stando dentro il valore del veicolo.

    • Si può iniziare con un reclamo, prima alla compagnia di assicurazione con cui è stata stipulata la polizza oggetto della valutazione ritenuta non conforme, e poi all’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle ASSicurazioni) seguendo le istruzioni riportate su questa pagina.

      Infatti, se un cliente è insoddisfatto del comportamento di un’impresa di assicurazione, la prima cosa da fare è quella di inviare un reclamo allo specifico ufficio della compagnia, che deve rispondere entro 45 giorni. Se non si riceve risposta entro tale termine oppure non si è soddisfatti della risposta ci si può rivolgere all’IVASS.

      Successivamente, qualora l’esito del reclamo all’IVASS fosse ritenuto non soddisfacente, si potrebbe, con il supporto del proprio avvocato di fiducia, contestare innanzi ad un giudice la richiesta formulata dalla compagnia di assicurazione.

      Naturalmente ragioniamo sempre nell’ipotesi che l’assicurato sia in grado di dimostrare che, al momento dell’evento atmosferico (la grandinata), il valore della vettura fosse di 6 mila euro.

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