Calcolo della quota effettivamente pignorabile per stipendi e pensioni – Esempi pratici

Attenzione » il contenuto dell'articolo è poco significativo oppure è stato oggetto di revisioni normative e/o aggiornamenti giurisprudenziali successivi alla pubblicazione e, pertanto, le informazioni in esso contenute potrebbero risultare non corrette o non attuali.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - Classificazione dei debiti in ordinari, esattoriali ed alimentari

Per comprendere appieno i meccanismi di calcolo della quota effettivamente pignorabile di stipendi e pensioni bisogna partire innanzitutto dalla classificazione dei debiti assunti nei confronti del soggetto procedente.

Parliamo di debiti ordinari quando il creditore è una banca, un privato o una finanziaria. Siamo quindi nel novero dei prestiti concessi e non rimborsati per credito al consumo (acquisto a rate di elettrodomestici, automobili, arredi) o per credito personale non finalizzato, per cessione del quinto dello stipendio (in caso di licenziamento per giusta causa, dimissioni volontarie o perdita del lavoro quando tali eventi non siano coperti da assicurazione), per cessione del quinto della pensione in caso di decesso del pensionato senza integrale copertura assicurativa (il debito residuo deve essere coperto dai chiamati che abbiano accettato l'eredità), per mutui destinati all'acquisto o ristrutturazione della casa.

E, ancora, possiamo considerare ordinari i debiti formatisi come conseguenza di assegni scoperti, di cambiali non onorate, di parcelle professionali non saldate, di scritture private che prevedono obbligazioni in denaro a cui non si è adempiuto, di morosità per bollette relative alla fornitura di gas, luce, servizi di telefonia e di connettività ad internet.

Ci riferiamo a debiti esattoriali quando il creditore è una Pubblica Amministrazione e il soggetto procedente si identifica con Equitalia o un concessionario della riscossione che opera su mandato di un ente locale. E quindi entriamo nella fattispecie di cartelle esattoriali, avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e ingiunzioni fiscali per il recupero degli importi riconducibili all'omesso o insufficiente versamento delle sanzioni amministrative, ed in particolare delle multe inflitte per violazione del Codice della strada, dei tributi locali (Tarsu, Ici, Tasi), del bollo auto (tassa automobilistica), delle imposte di registro, delle imposte sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali.

Infine, troviamo i debiti alimentari. Si tratta di assegni di mantenimento per il coniuge separato o divorziato e per i figli quantificati in sede giudiziale (anche nel caso di omologazione di una accordo di separazione o divorzio), e, più in generale, degli assegni periodici risultanti da provvedimenti dell'Autorita' giudiziaria dovuti, in base a quando disposto dal codice civile (articolo 433 e seguenti) ai familiari (coniuge, figli, genitori, nuora, nipoti, fratelli e sorelle) che versano in uno stato di grave indigenza.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - Cosa deve intendersi per reddito da stipendio o pensione percepito dal debitore

Quando nel seguito scriveremo di reddito da stipendio o pensione percepito dal debitore, ci riferiremo sempre a quanto mensilmente erogato dal datore di lavoro o dall'INPS rispettivamente a titolo di stipendio o pensione, al lordo di eventuali cessioni del quinto, prestiti delega, pignoramenti presso terzi già azionati e al netto delle ritenute fiscali e contributive di legge.

Per capirci, se al lavoratore dipendente viene accreditato in conto corrente un importo di 1100 euro, avendo subito un prelievo mensile alla fonte di 150 euro per cessione volontaria del quinto e un prelievo di 100 euro, sempre alla fonte, per un prestito delega, intenderemo che il reddito da stipendio percepito dal debitore è di 1350 euro.

Se al pensionato viene accreditato in conto corrente un importo di 1600 euro, avendo subito un prelievo mensile alla fonte di 250 euro per cessione volontaria del quinto nonchè un prelievo per pignoramenti già azionati di 300 euro, intenderemo che il reddito da pensione percepito dal debitore è di 2150 euro.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - La capienza residuale per i pignoramenti azionabili

Fatte le necessarie premesse, passiamo alla definizione di capienza residua per i pignoramenti azionabili. La capienza residua per i pignoramenti azionabili è pari alla metà del reddito mensilmente percepito a titolo di stipendio o pensione (come già precisato, al lordo di eventuali cessioni del quinto e prestiti delega e al netto delle ritenute fiscali e contributive di legge) diminuita degli importi relativi ad eventuali pignoramenti già azionati e della eventuale cessione del quinto in corso.

Da notare che un eventuale rateo per prestito delega in corso è escluso dal computo della capienza residua per i pignoramenti azionabili. In pratica, come avremo modo di vedere nel seguito, un eventuale prestito delega in corso viene assimilato, nè più, nè meno, ad un debito ordinario che non incide nella determinazione della quota effettivamente pignorabile.

Se lo stipendio o la pensione mensile è di 1200 euro, la capienza residua per i pignoramenti azionabili, in assenza di pignoramenti già azionati e di cessione, è pari a 600 euro.

Se al lavoratore dipendente viene accreditato in banca una somma di 1100 euro ed ha in corso una cessione del quinto con prelievo alla fonte di 150 euro, nonché un prestito delega con prelievo alla fonte di 80 euro, il suo reddito percepito è di 1330 euro. La capienza residua per i pignoramenti azionabili sarà la metà del reddito percepito (665 euro) diminuita della quota impegnata nella cessione del quinto. La capienza residua per i pignoramenti azionabili è dunque pari a 515 euro.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - La componente dello stipendio e della pensione assoggettabile a pignoramento

Dobbiamo quindi definire la componente assoggettabile a pignoramento per stipendi e pensioni.

Per la determinazione della componente assoggettabile a pignoramento le cose sono differenti a seconda che si tratti di pensioni o stipendi. Per le pensioni entra in gioco il cosiddetto "minimo vitale impignorabile". Al pensionato, infatti, e' riconosciuta una componente non pignorabile della pensione necessaria alla sopravvivenza, che assumeremo per semplicità di calcolo, anche nel seguito, essere pari a 500 euro mese; i giudici, di solito, la valutano come equivalente al trattamento minimo di pensione indicato dall'INPS.

Passando al pratico, se la retribuzione stipendiale è di 1400 euro, la componente assoggettabile a pignoramento resta pari a 1400 euro. Se, invece, occupandoci di pensioni, il rateo mensile percepito risulta di 1300 euro, la componente assoggettabile a pignoramento è limitata ad 800 euro.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - La quota teorica massima pignorabile per i debiti ordinari, esattoriali ed alimentari

Per quanto attiene i debiti ordinari (lo ricordiamo, quelli assunti con banche, privati e finanziarie) la quota teorica massima pignorabile dello stipendio o della pensione è pari ad un quinto (20%) della componente assoggettabile a pignoramento, che, come abbiamo avuto modo di apprendere nelle sezioni precedenti, è differente nel caso di pensioni e stipendi.

Facciamo qualche esempio. Reddito percepito da pensione di 1500 euro. La quota teorica massima pignorabile per debiti ordinari è del 20%, calcolata sulla componente assoggettabile a pignoramento, che si ottiene sottraendo il minimo vitale (500 euro) al reddito mensile percepito. Insomma, per debiti ordinari la quota teorica massima pignorabile della pensione sarà pari ad un quinto di 1000 euro, cioè 200 euro.

Sorte diversa sarà invece riservata al lavoratore dipendente, il quale a fronte di un reddito mensile di 1500 euro, si vedrà attribuita una quota teorica massima pignorabile per il proprio stipendio, per debiti ordinari, di 300 euro.

La motivazione per cui scriviamo di quota teorica massima pignorabile sarà chiara (speriamo) nel prosieguo dell'articolo. Per adesso è importante sottolineare che la quota teorica massima pignorabile non coincide necessariamente con la quota che sarà effettivamente pignorata; e che se, ad esempio, la quota teorica massima pignorabile è di 300 euro, non è il giudice, a sua discrezione, a stabilire la quota effettivamente pignorabile nel range zero-300 euro. Si tratterà, invece, di conseguenze imputabili esclusivamente alla rigida applicazione tecnica delle regole generali riguardanti il pignoramento di stipendi e pensioni.

Infatti, il giudice non è tenuto a prendere in considerazione le condizioni economico patrimoniali del debitore e l'eventuale sovraindebitamento in cui egli versa: la rata del mutuo da pagare, le rette per asilo nido, le spese da sostenere per i figli all'università, l'assegno di mantenimento da corrispondere al coniuge separato o divorziato ed ai figli, il carico derivante dal pagamento di bollette per utenze domestiche, le rate da rimborsare per i prestiti in corso (anche relative ad un prestito delega) non incidono nella determinazione della quota effettivamente pignorabile di stipendi e pensioni.

Il giudice nel quantificare la quota effettivamente pignorabile terrà conto esclusivamente della natura del debito (ordinario, esattoriale, alimentare) da cui dipende la quota teorica massima pignorabile; della tipologia del reddito percepito (pensione o stipendio) e, quindi, della componente assoggettabile a pignoramento (che sappiamo essere diversa per pensione e stipendio), della capienza per pignoramenti e per una eventuale cessione del quinto in corso.

Riprendendo il filo del discorso relativo alla quota teorica massima pignorabile, passiamo ad esaminarne l'entità per quel che attiene i debiti esattoriali.

La quota teorica massima pignorabile globale dello stipendio o della pensione per debiti esattoriali (quelli per la cui riscossione coattiva agisce Equitalia o un concessionario delegato da Regioni o Comuni) è determinata in misura pari al 20% della componente assoggettabile a pignoramento. Per ciascun esattore (Equitalia e ciascuno dei concessionari locali) la quota teorica massima pignorabile sarà di un decimo (10%) della componente assoggettabile a pignoramento per importi di reddito percepiti di stipendio o pensione fino a 2500 euro; di un settimo (14,2%) della componente assoggettabile a pignoramento per importi di reddito percepiti di stipendio o pensione superiori a 2500 euro e non superiori a 5000 euro. Se il reddito da pensione o stipendio percepito dal debitore supera i cinquemila euro, il primo esattore procedente potrà prelevare un quinto (20%) della componente assoggettabile a pignoramento.

Se un pensionato percepisce un reddito di 1200 euro, per un debito esattoriale la quota teorica massima pignorabile globale sarà del 20% (140 euro) e, per ciascun esattore, del 10%, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, individuata sottraendo il minimo vitale (500 euro) dal reddito percepito (1200 euro). Ne deriva che la quota teorica massima pignorabile da ciascun esattore sarà di 70 euro (più di due pignoramenti esattoriali promossi da esattori diversi non potranno insistere sulla stessa pensione).

Se un pensionato percepisce un reddito di 2600 euro al mese, l'azione esecutiva di pignoramento presso l'INPS per debiti esattoriali potrà concretizzarsi nell'applicazione di una quota teorica massima pignorabile globale di 1/5 alla componente assoggettabile a pignoramento, ottenuta quest'ultima, come ormai sappiamo, sottraendo il minimo vitale (500 euro) dai 2600 euro del reddito percepito. Dunque la quota teorica massima pignorabile globale riconducibile a debiti esattoriali sarà pari ad 1/5 di 2100 euro e quindi uguale a 420 euro. Tuttavia ciascun esattore procedente (il primo) non potrà ottenere più di un settimo, ovvero 300 euro. Il secondo dovrà accontentarsi al massimo di 120 euro sempre che sulla pensione non siano in corso altri pignoramenti e ci sia, come avremo modo di vedere, la necessaria capienza.

Nelle stesse condizioni (reddito percepito da stipendio di 1200 euro) il lavoratore dipendente, che abbia contratto debiti esattoriali, si vedrà attribuita una quota teorica massima pignorabile globale di 240 euro. La quota teorica massima pignorabile da ciascun esattore sarà di 120 euro (1/10 della quota pignorabile di 1200 euro). Percependo, invece, un reddito da stipendio di 2600 euro, la quota teorica massima pignorabile globale per debiti di natura esattoriale sarà di 520 euro. Entro questo limite e presupponendo vi sia capienza, ciascun esattore potrà pretendere circa 371 euro (1/7 di 2600 euro)

E per i debiti classificati come alimentari, quali gli assegni di mantenimento e l'obbligo di sostenere economicamente parenti o affini in stato di grave indigenza, cosa accade? Sempre compatibilmente con altri vincoli di legge che esamineremo nel dettaglio più avanti, qui entra pesantemente in gioco un'ampia discrezionalità del giudice: infatti, il codice di procedura civile dispone che pensioni e stipendi possano essere pignorati, per crediti alimentari, nella misura autorizzata dal presidente del tribunale o da un giudice da lui delegato (lo scopo di tale autonomia discrezionale è quello di massimizzare, nei limiti del lecito, il rimborso integrale del credito alimentare).

Alcune sentenze (Corte Costituzionale 1041/1988 e Corte di Cassazione 25043/11) sembrano fissare ad 1/3 della quota pignorabile del reddito percepito dall'obbligato il tetto massimo prelevabile per soddisfare crediti di natura alimentare. In questa sede ci limiteremo, invece, a supporre che il giudice possa disporre il pignoramento di stipendi e pensioni in base a quanto stabilito dal codice civile senza tener conto della giurisprudenza, peraltro non univoca.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - Gli elementi in base ai quali il giudice è chiamato a stabilire l'entità della quota effettivamente pignorabile

Dal datore di lavoro (o dall'INPS) il giudice deve acquisire informazioni circa il reddito percepito per pensione o stipendio, includendo le eventuali cessioni del quinto in corso e i possibili pignoramenti che già insistono sullo stipendio o sulla pensione del debitore nei confronti del quale si procede.

Naturalmente, il giudice conosce, sulla base della documentazione prodotta da chi avvia l'azione esecutiva di pignoramento presso terzi, la natura del debito: se esattoriale, ordinario o alimentare.

Tecnicamente, dunque, al giudice non resta che:

  1. ricostruire il reddito percepito da pensione o stipendio del debitore (comprensivo di eventuali trattenute in corso relative a cessioni del quinto, a prestiti delega, a pignoramenti già azionati e al netto delle ritenute di legge);
  2. determinare la capienza residua per i pignoramenti azionabili nei confronti del debitore, che è pari alla metà del reddito da pensione o stipendio percepito dal debitore, diminuita degli eventuali importi già pignorati e ceduti;
  3. individuare la componente assoggettabile a pignoramento su cui applicare la quota teorica massima pignorabile in ragione della natura (ordinaria o esattoriale) del debito per il quale si procede; come abbiamo avuto modo di vedere la componente assoggettabile a pignoramento è equivalente al reddito da stipendio percepito dal lavoratore dipendente, mentre per il pensionato è data dal reddito percepito di pensione diminuita del minimo vitale;

Per orientare la propria decisione in merito all'entità della quota effettivamente pignorabile, il giudice dovrà tener conto di quanto previsto dalle leggi vigenti.

In particolare, dall'articolo 545 del codice di procedura civile, dalle norme sul pignoramento esattoriale introdotte dal decreto legge 16/12, dal disposto dell'articolo 68, secondo comma della legge 180/50 sul pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni (che assumeremo estese a tutti i dipendenti e pensionati) in base al quale, qualora i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione, non si può pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio percepito (o della pensione percepita) e la quota ceduta.

Farà inoltre riferimento alla vasta giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione in tema di minimo vitale, per quanto attiene alla sua impignorabilità e quantificazione.

Il combinato disposto della normativa e della giurisprudenza appena richiamata implica che:

  1. l'importo totale già eventualmente pignorato in passato al lavoratore o al pensionato, sommato alla quota effettivamente pignorabile in base all'attuale azione esecutiva promossa dal creditore procedente e al rateo di una eventuale cessione del quinto in corso, non potrà mai eccedere la capienza, ovvero la metà del reddito da pensione o stipendio da questi percepito;
  2. se il debito è di natura ordinaria, la quota teorica massima pignorabile, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, è del 20% (un quinto);
  3. se il debito è di natura esattoriale, la quota teorica massima pignorabile per tutti gli eventuali esattori procedenti (globale), da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, è del 20% (un quinto);
  4. se il debito è di natura esattoriale e il reddito percepito dal debitore a titolo di stipendio o pensione non supera i 2500 euro, per ciascun esattore procedente la quota teorica massima pignorabile, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, è del 10% (un decimo);
  5. se il debito è di natura esattoriale e il reddito percepito dal debitore a titolo di stipendio o pensione è superiore ai 2500 euro, ma non supera i 5000 euro, per ciascun esattore procedente la quota teorica massima pignorabile, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, è del 14,2% (un settimo);
  6. se il debito è di natura esattoriale e il reddito percepito dal debitore a titolo di stipendio o pensione è superiore ai 5.000 euro, per il primo esattore procedente la quota teorica massima pignorabile, da applicare alla componente assoggettabile a pignoramento, è del 20% (un quinto);
  7. se il debito è di natura alimentare sarà il giudice, con ampio margine di discrezionalità, a stabilire la quota effettiva da pignorare nell'ambito della componente assoggettabile a pignoramento e compatibilmente con il vincolo, fissato per legge, che la somma dell'importo effettivamente pignorato, degli eventuali pignoramenti preesistenti nonché del rateo per una eventuale cessione del quinto in corso, non ecceda l'importo massimo che può essere mensilmente trattenuto al debitore (vale a dire la metà del reddito da pensione o da stipendio percepito).

Se ritorniamo, per un attimo, al concetto di componente della pensione assoggettabile a pignoramento possiamo comprendere adesso come, per un pensionato, il reddito residuale al simultaneo concorso di pignoramenti ordinario, esattoriale ed alimentare e a preesistenti cessioni del quinto, non possa mai scendere al di sotto del minimo vitale (circa 500 euro).

Da notare la non incidenza di un prestito delega rispetto alla capienza residua per i pignoramenti azionabili. Se al debitore vengono accreditati in banca 1000 euro a titolo di stipendio ed ha in corso un prestito delega di 100 euro, senza pignoramenti pregressi, la capienza residua per i pignoramenti azionabili è di 550 euro (il reddito percepito è, infatti, 1100 euro e non 1000). Se al debitore vengono accreditati in banca 1000 euro a titolo di stipendio ed ha in corso una cessione del quinto di 100 euro, sempre in assenza di pignoramenti pregressi, la capienza residua per i pignoramenti azionabili nei confronti del debitore, ammonta, invece, a 450 euro (la metà del reddito percepito di 1100 euro a cui va sottratto il rateo mensile impegnato nella cessione del quinto).

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - Capienza in caso di concorso di più pignoramenti

Se il creditore procedente agisce nei confronti del debitore per un credito ordinario, e gli viene assegnata una quota effettiva uguale alla quota massima teorica (pari ad un quinto della componente assoggettabile a pignoramento dello stipendio o della pensione), un successivo creditore per debiti ordinari potrà reclamare una quota dello stipendio o della pensione del debitore solo dopo che il creditore ordinario antecedente sarà stato integralmente rimborsato.

Supponiamo che il debitore disponga di un reddito percepito di 1000 euro a titolo di stipendio e che al primo creditore ordinario procedente, una banca, sia assegnata una quota effettiva di pignoramento pari a quella massima teorica, cioè 200 euro. Un secondo creditore, poniamo una finanziaria, che voglia ottenere dal debitore il rimborso di un prestito personale restato insoluto, dovrà attendere che alla banca sia stato rimborsato l'intero credito per cui si era rivolta al giudice.

Se il creditore procedente agisce nei confronti del debitore per un credito esattoriale, e gli viene assegnata una quota effettiva uguale al 10%, un successivo creditore per debiti esattoriali potrà reclamare un altro 10% dello stipendio o della pensione del debitore; un terzo creditore per debiti esattoriali potrà reclamare una quota dello stipendio o della pensione del debitore solo dopo che uno dei creditori esattoriali antecedenti sarà stato integralmente rimborsato.

Supponiamo che il debitore disponga di un reddito percepito di 1900 euro a titolo di pensione e che al primo creditore esattoriale procedente, l'Agenzia delle entrate, venga assegnata una quota effettiva di pignoramento pari a quella massima teorica (1/7 della componente assoggettabile a pignoramento di 1400 euro), vale a dire 200 euro. Un secondo creditore, il Comune di Canicatti, che voglia ottenere il rimborso dell'ICI non versata dal debitore, potrà rivendicare quello che resta per coprire il 20% della quota globale pignorabile per crediti esattoriali, cioè 80 euro. Un terzo creditore, poniamo l'INPS che pretenda il rimborso di contributi evasi, dovrà attendere che alla Agenzia delle entrate o al Comune di Canicattì sia stato rimborsato l'intero credito per cui si era rivolta al giudice.

Diverso il meccanismo per crediti alimentari, laddove, come abbiamo visto, non esiste una quota massima teorica fissata per legge. Se il creditore procedente agisce nei confronti del debitore per un credito alimentare, un successivo creditore per debiti alimentari potrà reclamare una quota dello stipendio o della pensione del debitore solo se c'è capienza.

Ad esempio, il debitore disponga di un reddito percepito di 2600 euro a titolo di pensione e ipotizziamo che al primo creditore procedente, il coniuge separato, a cui non è stato versato l'assegno di mantenimento mensile fissato in sede giudiziale, venga assegnata una quota effettiva di pignoramento di 450 euro. Supponiamo anche che sulla pensione già insistano un pignoramento per debiti esattoriali nella misura di 300 euro (1/7 della componente assoggettabile a pignoramento di 2100 euro) ed una cessione del quinto per 520 euro. Un secondo creditore, il padre del debitore, che, versando in condizioni di indigenza voglia ottenere, avendone diritto, un assegno alimentare, dovrà accontentarsi del pignoramento di soli 30 euro, poiché la capienza residua per i pignoramenti azionabili è proprio pari a soli 30 euro, dal momento che 1270 euro (dei 1300 disponibili) sono già impegnati per cessione del quinto e per azioni esecutive pregresse.

Ancora, pensiamo al debitore che disponga di un reddito di pensione da 1100 euro con in corso una cessione del quinto per 220 euro. Immaginiamo che sulla pensione insistano un pignoramento pregresso per debiti esattoriali per 85 euro (1/7 della componente assoggettabile a pignoramento di 600 euro) nonché un pignoramento per crediti alimentari di 200 euro. Se, a questo punto, nei confronti del debitore agisse un creditore per debiti ordinari, la quota teorica massima pignorabile sarebbe di 120 euro (un quinto della componente assoggettabile a pignoramento di 600 euro). Ma, la capienza residua per i pignoramenti azionabili è di 45 euro. Ergo, il creditore "ordinario" procedente dovrà accontentarsi di un rimborso di soli 45 euro al mese.

Come abbiamo avuto modo di accennare in altre sezioni dell'articolo, le cose non cambiano, per quanto attiene la capienza residua per i pignoramenti azionabili se il debitore ha in corso il cosiddetto "doppio quinto" (cioè una cessione del quinto ed un prestito delega) oppure solo una cessione del quinto.

Ad esempio, per un reddito percepito da stipendio di 1110 euro con doppio quinto in corso di 440 euro, la capienza residua relativa ai pignoramenti azionabili è pari a 330 euro risultato della differenza fra 550 euro (metà del reddito percepito) e 220 euro (rateo per il rimborso della cessione del quinto). Allo stesso risultato si perverrebbe nel caso in cui il debitore, con il medesimo reddito da stipendio, avesse in corso la sola cessione del quinto. Questo per dire che l'eventuale stipula di un prestito delega non ha alcun effetto sull'ammontare della capienza residua per i pignoramenti azionabili nei confronti del debitore.

Regole ed esempi di calcolo per il pignoramento di stipendi e pensioni - Esempi pratici

Di seguito, alcuni esempi pratici finalizzati ad illustrare i meccanismi di calcolo della quota effettivamente pignorabile di stipendi e pensioni, con o senza cessione del quinto in corso, con o senza pignoramenti pregressi.

Stipendio percepito 1.200
Componente pignorabile 1.200
Cessione quinto in corso nessuna
Pignoramento per crediti alimentari in corso nessuno
Pignoramento per crediti ordinari in corso 240
Quota teorica massima di un pignoramento esattoriale 120
Capienza residua per pignoramenti 360
Quota effettiva pignorata per un debito esattoriale 120

Pensione percepita 1.700
Componente pignorabile 1.200
Cessione quinto in corso nessuna
Pignoramento per crediti alimentari in corso nessuno
Pignoramento per crediti ordinari in corso 240
Quota teorica massima di un pignoramento esattoriale 120
Capienza residua per pignoramenti 610
Quota effettiva pignorata per un primo debito esattoriale 120
Quota effettiva pignorabile per un secondo debito esattoriale 120

Stipendio percepito 1.800
Componente pignorabile 1.800
Cessione quinto in corso 360
Pignoramento per crediti esattoriali in corso 257
Pignoramento per crediti alimentari in corso 283
Quota teorica massima di pignoramento ordinario 360
Capienza residua per pignoramenti 0
Quota effettiva pignorata per debiti ordinari 0

Pensione percepita 2.300
Componente pignorabile 1.800
Cessione quinto in corso 460
Pignoramento per crediti esattoriali in corso 257
Pignoramento per crediti alimentari in corso 300
Quota teorica massima di pignoramento ordinario 360
Capienza residua per pignoramenti 133
Quota effettiva pignorata per debiti ordinari 133

Stipendio percepito 2.100
Componente pignorabile 2.100
Cessione quinto in corso 0
Pignoramento per crediti esattoriali in corso 300
Pignoramento per crediti ordinari in corso 420
Quota teorica massima di pignoramento alimentare N/A
Capienza residua per pignoramenti 330
Quota effettiva pignorata per debiti alimentari 330

Pensione percepita 2.600
Componente pignorabile 2.100
Cessione quinto in corso 520
Pignoramento per crediti esattoriali in corso 300
Pignoramento per crediti ordinari in corso 420
Quota teorica massima di pignoramento alimentare N/A
Capienza residua per pignoramenti 60
Quota effettiva pignorata per debiti alimentari 60

Stipendio percepito 1.200
Componente pignorabile 1.200
Cessione quinto in corso nessuna
Prestito delega in corso 240
Pignoramento per crediti alimentari in corso nessuno
Pignoramento per crediti ordinari in corso 240
Quota teorica massima di pignoramento esattoriale 120
Capienza residua per pignoramenti 360
Quota effettiva pignorata per un debito esattoriale 120

Pensione percepita 1.700
Componente pignorabile 1.200
Cessione quinto in corso nessuna
Prestito delega in corso (da precedente rapporto di lavoro) 340
Pignoramento per crediti alimentari in corso nessuno
Pignoramento per crediti ordinari in corso 240
Quota teorica massima di pignoramento esattoriale 120
Capienza residua per pignoramenti 610
Quota effettiva pignorata per un debito esattoriale 120

21 Dicembre 2014 · Simone di Saintjust


Commenti e domande

Per porre una domanda sul tema trattato nell'articolo (o commentarlo) utilizza il form che trovi più in basso.

4 risposte a “Calcolo della quota effettivamente pignorabile per stipendi e pensioni – Esempi pratici”

  1. mdo ha detto:

    Ho avuto richiesta di pignoramento dello stipendio da parte di una finanziaria per non aver pagato il credito che mi ha concesso.Siccome il mio stipendio è variabile e cioè non è fisso mensilmente in quanto percepisco indennità e bonus per alcuni mesi dell’anno la trattenuta sarà anch’essa variabile questo è quanto vuole stabilire il giudice escludendo anche due cessioni in corso sullo stipendio.Inoltre la controparte fa richiesta anche di prelevare un quinto dalla tredicesima.Vorrei sapere se tutto questo è legale.

    • Annapaola Ferri ha detto:

      Purtroppo sì. Tanto è vero che il massimo prelevabile mensilmente per il pignoramento dallo stipendio è espresso nella misura percentuale del 20%, proprio per prevedere la fluttuazione della retribuzione (si pensi allo straordinario per stipendi che pure non hanno altre componenti variabili). Nel pignoramento è inclusa anche la tredicesima, ahimé.

      Il prestito delega (forse quello che lei indica come seconda cessione) non incide a limitare la quota effettivamente pignorabile. La cessione del quinto sì, ma l’effetto si concretizza solo quando sullo stipendio insistono già rilevanti prelievi forzosi per crediti alimentari (il coniuge separato che chiede alimenti non versati) o esattoriali (Equitalia).

      Alla fine della fiera, la verifica da fare è che decurtati tutti i pignoramenti e la cessione del quinto quello che resta al debitore sottoposto ad esecuzione non deve risultare meno della metà della retribuzione.

  2. bonkard66 ha detto:

    Ho una pensione lorda di 1.160 euro mensili,questa con cessione del quinto di 120 rate chiesto nel 2010. a tutt’oggi sono state pagate 50 rate di 172 euro mensili,più un pignoramento fatto dal giudice di 88 euro mensili da gennaio /2014.Sono nato nel 1951,invalido al 100/% .Importo della cessione compresa l’ assicurazione di 1.215,00 euro più altre spese e stato di 20.640,00 euro.Netto nelle mie tasche 13.994,11.Giugno/14 chiedo il rinnovo della cessione all’agenzia già gestore del contratto. Questa risponde negativamente.Motivo: Non sono passati 4 anni dalla prima richesta,Agosto /14. Questi signori mi contattano dicendo che adesso e fattibile,quindi nuove pratiche.ecc.ecc. Dopo 2 mesi di tentativi per conoscere l’iter della pratica .Questa viene negata di nuovo.Motivo:l ‘assicurazione costa molto, quindi non vale la pena richiederlo. Dicembre 2014, si ripresentano nuovamente, mi dicono che hanno trovato una assicurazione che richiede un premio molto più basso, e visti i precedenti si sarebbe ottenuto in una settimana. Dopo una settimana di attesa, telefono in agenzia, chiedendo perchè non mi hanno telefonato. Dopo 20 gg arriva una email negativa, causa: assicurazione molto costosa. Domanda: visto la situazione sopra elencata, posso chiedere il rinnovo del quinto? E questi signori, possono permettersi di comportarsi in questo modo?

    • Annapaola Ferri ha detto:

      La concessione di un prestito, anche dietro cessione del quinto, non è un diritto.

      Peraltro, con il progredire dell’età del richiedente, aumentano i costi dell’assicurazione a copertura del rischio morte. Questi costi, contribuiscono al far lievitare il TEG, aumentando la probabilità di usura sopravvenuta con obbligo, per il creditore, di rimborsare il differenziale fra TEG e soglia di usura corrente.

      Senza entrare nel merito del comportamento della finanziaria che, forse, avrebbe potuto valutare la convenienza della cessione evitando di infondere inutili speranze nel richiedente, sono quelle appena illustrate le motivazioni che hanno determinato il diniego del rinnovo.

      Si tratta come spesso accade, di norme che, concepite per tutelare il consumatore, gli si ritorcono contro. Per comprendere i meccanismi e le conseguenze, per il creditore, dell’eventuale superamento della soglia di usura con cessione del quinto in corso, le suggerisco di prendere visione di questo articolo.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *


Se il post è stato interessante, condividilo con il tuo account Facebook

condividi su FB

    

Seguici su Facebook

seguici accedendo alla pagina Facebook di indebitati.it

Seguici iscrivendoti alla newsletter

iscriviti alla newsletter del sito indebitati.it




Fai in modo che lo staff possa continuare ad offrire consulenze gratuite. Dona!