CAI Centrale Allarme Interbancaria – i cattivi pagatori censiti

CAI Centrale Allarme Interbancaria – i cattivi pagatori censiti

Il decreto legislativo 30 dicembre 1999, numero 507, emanato in attuazione della legge 25 giugno 1999, numero 205, ha riformato la disciplina sanzionatoria relativa ai cattivi pagatori che emettono  assegni bancari e postali  senza autorizzazione o senza provvista.

La riforma, che risponde alla necessità di migliorare i presidi posti a tutela della circolazione dell'assegno, ha introdotto un sistema sanzionatorio, alternativo a quello penale, che basa la propria efficacia sulla disponibilità presso tutti gli intermediari delle informazioni sul cattivo pagatore  che ha utilizzato in modo illecito lo strumento dell'assegno e sull’applicazione di misure di carattere interdittivo nei confronti degli autori di tali comportamenti.

La riforma, sebbene con modalità differenti, riguarda anche l’utilizzo irregolare delle carte di pagamento.

Al fine di dare attuazione alle innovazioni introdotte, la nuova disciplina ha istituito presso la Banca d'Italia un archivio informatizzato (cosiddetta Centrale di Allarme Interbancaria - CAI) dei cattivi pagatori, degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento da questi utilizzati in modo illecito. Tale elenco di cattivi pagatori  costituisce un servizio di interesse economico generale finalizzato ad assicurare il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

Avvalendosi di una opzione prevista dalla disciplina legislativa, la Banca d'Italia, in qualità di Ente titolare del trattamento dei dati, ha deciso fin dall'avvio della CAI di avvalersi di un ente esterno per la gestione dell'archivio.

Si tratta, dunque, di un archivio informatizzato dove vengono segnalate e memorizzate le operazioni irregolari su assegni ed, in una fase successiva, sulle carte di pagamento.

I dati dei cattivi pagatori censiti  nella CAI (Centrale Allarme Interbancaria)

La Centrale è costituita da una sezione centrale e varie sezioni remote presenti presso gli enti segnalanti (banche e uffici postali)

In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, di un assegno per mancanza di autorizzazione o di provvista, il trattatario (la banca) segnala alla Banca d'Italia il nominativo e le generalità del traente. L’ente responsabile provvede, quindi, alla registrazione di questi dati accompagnata anche dai quelli relativi all'assegno e alle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie che verranno eventualmente irrogate.

Procedura di registrazione nella CAI (Centrale Allarme Interbancaria) dei dativdei cattivi pagatori

Nel caso di mancanza di autorizzazione, l’iscrizione presso la CAI avviene entro 20 gg. dalla presentazione al pagamento dell'assegno al trattario. Nel caso di difetto di provvista, la banca invia al traente, tramite raccomandata, un preavviso, comunicandogli che scaduto il termine di 60 gg. senza aver coperto l'assegno, l’istituto provvederà all'iscrizione presso l’archivio e che dalla stessa data gli verrà revocata ogni autorizzazione ad emettere assegni. Con la comunicazione, il correntista è invitato a restituire, alla scadenza del suddetto periodo, e sempre che non sia effettuato il pagamento, tutti i moduli di assegno un suo possesso. In difetto, contestualmente all'iscrizione presso la CAI del soggetto revocato, verranno altresì segnalati i dati relativi agli assegni non restituiti.

Diritto di accesso ai dati dei cattivi pagatori censiti nella CAI (Centrale Allarme Interbancaria)

Al fine del regolare funzionamento dei sistemi di pagamento i prefetti, le banche e gli uffici postali hanno diritto ad accedere alle informazioni contenute nell’archivio. L’autorità giudiziaria ha altresì accesso diretto alle informazioni per lo svolgimento delle sue funzioni.

Al fine di garantire il diritto di riservatezza, il correntista, all'atto di conclusione delle convenzioni di assegno con la banca, elegge domicilio per l’eventuale ricezione del preavviso. Vengono, inoltre, fatti salvi tutti i diritti di cui all'articolo 13 della legge sulla privacy 675/96, in primis il diritto di accesso all'archivio.

Per porre una domanda sui cattivi pagatori censiti nella Centrale di Allarme Interbancaria (CAI) della Banca d'Italia, sulla CAI (Centrale Allarme Interbancaria) anche nota come Centrale Assegni Insoluti, sulla CRIF e su altri Sistemi di Informazioni Creditizie (SIC), sui debiti in genere e su tutti gli argomenti correlati clicca qui.

5 Luglio 2013 · Ornella De Bellis


Commenti e domande

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4 risposte a “CAI Centrale Allarme Interbancaria – i cattivi pagatori censiti”

  1. mimo ha detto:

    volevo sapere se per una segnalazione in CAI riguardanti a una carta di credito non della mia banca ,la mia banca stessa possa avvalersi della sospensione del mutuo che o in corso a causa di questa segnalazione premetto che io sono mutuatario e mia moglie e’ garante

  2. MASSARO GIUSEPPE ha detto:

    salve, desidero sapere la mia posizione nei vostri archivi poiche’ mi e’ stata respinta l’apertura del conto corrente bancario con il conto arancio.
    premetto che, dai dati del CRIF (risposta documentata) non risulto come cattivo pagatore.PERTANTO, vi lascio i miei dati per una risposta chiara in merito:
    MASSARO GIUSEPPE
    NATO IL 20.03.1972 A MADDALONI(CE)
    RESIDENTE IN VIA AMEDEO II,14 SABAUDIA(LT) 04016
    cel. 3937894193
    DOC. C.I. N. AK 4605027 rilasciata dal COMUNE DI SABAUDIA IL 28.12.2004 (SCADENZA IL 28.12.2009)
    NELL’ATTESA DI UNA VOSTRA RISPOSTA IN MERITO LE INVIO I MIEI CORDIALI SALUTI.

  3. c0cc0bill ha detto:

    Vorrei sapere cosa è possibile fare se, per ritardo postale accertato, la liberatoria del cliente è stata depositata 10 giorni dopo la scadenza dei sessanta giorni.

    Commento di carlo galloppi | Lunedì, 3 Novembre 2008

    Per l’iscrizione al CAI credo si possa fare nulla.

    Semmai il ritardo postale potrebbe essere utilizzato per evitare le ulteriori sanzioni amministrative.

    Infatti:

    Scaduti i 60 giorni del preavviso di revoca, senza che l’assegno sia stato pagato, viene fatta segnalazione al Prefetto per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste.

    Le prefetture notificano la violazione al soggetto che ha emesso l’assegno entro 90 giorni dalla segnalazione, dandogli 30 giorni di tempo per inviare le sue osservazioni difensive (nel caso non si fosse dimostrato prima il pagamento entro i 60 giorni, questo sarebbe il momento giusto, presentando in prefettura la documentazione originale o una copia autenticata).

    Successivamente – piu’ precisamente entro il termine di prescrizione di cinque anni – viene emessa e notificata un’ordinanza di ingiunzione per il pagamento delle sanzioni amministrative previste. Contro di essa si puo’ fare opposizione presso il giudice di pace di zona, entro 30 giorni. Se non si paga ne’ si contesta, arrivera’, entro ulteriori cinque anni, una cartella esattoriale.

    Da tener presente che il Prefetto può comminare sanzioni accessorie che si sostanziano nel divieto di emettere assegni per un periodo variabile da due a cinque anni. ed in casi di recidiva o di importi consistenti, può addirittura sancire l’interdizione all’esercizio dell’attività professionale.

  4. carlo galloppi ha detto:

    Cosa è possibile fare se, per ritardo postale accertato, la liberatoria del cliente è stata depositata 10 giorni dopo la scadenza dei sessanta giorni?

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