Buoni postali fruttiferi – gli interessi devono essere quelli indicati sul documento

Pur configurandosi i buoni postali fruttiferi come documenti di legittimazione e non come titoli di credito, la corresponsione degli interessi va effettuata secondo quanto indicato per iscritto in detti buoni, anche se il relativo regime è stato previamente mutato da un decreto ministeriale.

Nella vigenza della disciplina dettata dal codice postale, le diciture che figurano sui buoni postali fruttiferi consegnati ai sottoscrittori, con cui viene specificato il regime degli interessi, devono ritenersi prevalenti sulle determinazioni difformi contenute in un decreto ministeriale precedente alla loro emanazione.

Infatti, risulta indubbio che la collocazione dei buoni presso il pubblico richiede un accordo negoziale non potendosi immaginare fonte diversa.

Pertanto si deve ritenere che al richiedente il buono postale è stata prospettata un'operazione finanziaria connotata nei termini specificamente indicati nei buoni, compilati, firmati e bollati ed a lui consegnati dall'ufficio emittente, a fronte dei quali egli ha versato a quell'ufficio la somma corrispondente. Il sottoscrittore era edotto della possibile successiva variabilità del tasso d'interesse, per effetto di un'eventuale posteriore determinazione in tal senso dell'amministrazione pubblica, o doveva comunque presumersi che di ciò fosse edotto, trattandosi di un elemento normativo caratterizzante ormai quel genere di titoli. Ma non può in alcun modo ritenersi che dovesse essere edotto anche del fatto che - già in quel momento - le condizioni dell'emissione erano diverse da quelle che gli venivano prospettate mediante la consegna di titoli così formulati. La discrepanza tra le prescrizioni ministeriali e quanto indicato sui buoni offerti in sottoscrizione dall'ufficio ai richiedenti può allora rilevare per eventuali profili di responsabilità interna all'amministrazione, ma non può far ritenere che l'accordo negoziale, in cui pur sempre l'operazione di sottoscrizione si sostanzia, abbia avuto ad oggetto un contenuto divergente da quello enunciato dai medesimi buoni. (Cassazione, S.U., sentenza numero 13979 del 15 giugno 2007).

1 Ottobre 2013 · Giovanni Napoletano