Borse di studio e fisco » Come funziona: Il vademecum

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Tassazione e dichiarazione redditi per le borse di studio: Quali sono detrazioni e deduzioni. Obiettivo dell'articolo è informare il lettore sui casi che riguardano gli studenti: dal regime fiscale alla deducibilità delle erogazioni liberali.

Per quanto riguarda i redditi da dichiarare ai fini Irpef è molto frequente che gli studenti percepiscano borse di studio o altri redditi simili.

Regime fiscale su borse di studio secondo normativa

La borsa di studio dà origine ad un reddito assimilato quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto erogante, in quanto, altrimenti, le somme erogate si cumulano agli altri emolumenti corrisposti a titolo di lavoro dipendente.

Al riguardo, l’Agenzia delle Entrate, ha precisato che le borse di studio corrisposte ai tirocinanti, danno origine a redditi assimilati proprio perché i rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti ospitati non costituiscono rapporti di lavoro (ris. numero 95/E/2002).

In teoria, quindi, le borse di studio, dal punto di vista fiscale, costituiscono, di regola, reddito imponibile rientrante nella categoria dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Infatti, l’articolo 50, comma 1, lettera c) del Tuir annovera tra i redditi: le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante.

Sulla determinazione della base imponibile delle borse di studio, l’articolo 52 del Tuir stabilisce che alle stesse si rende applicabile la disciplina concernente la determinazione dei redditi di lavoro dipendente di cui al precedente articolo 51, del medesimo Testo Unico.

La base imponibile, di conseguenza, sarà costituita da tutti gli importi, in denaro o in natura, a qualsiasi titolo corrisposti, in relazione allerogazione delle borse e dei premi di studio anche sotto forma di rimborso spese.

Se l’erogante la borsa di studio è sostituto d’imposta, lo stesso sarà obbligato a effettuare le ritenute ai sensi dell'articolo 24 del DPR 600/73, che recita: I soggetti indicati nel comma 1, dell'articolo 23, che corrispondono redditi di cui all'articolo 47, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, numero 917, devono operare all'atto del pagamento degli stessi, con obbligo di rivalsa, una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla parte imponibile di detti redditi, determinata a norma dell'articolo 48-bis del predetto testo unico nel caso in cui la ritenuta da operare sui predetti redditi non trovi capienza, in tutto o in parte, sui contestuali pagamenti in denaro, il sostituito è tenuto a versare al sostituto l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni dell'articolo 23 e, in particolare, i commi 2, 3 e 4. Sulla parte imponibile dei redditi di cui all'16, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico, la ritenuta è operata a titolo di acconto nella misura del 20 per cento (Comma così modificato dall'articolo 34, legge 21 dicembre 2000, numero 342).

Per quanto riguarda la tassazione delle borse di studio percepite da soggetti non residenti in Italia occorre verificare la residenza del soggetto erogante, ovvero:

  • se è residente in Italia, anche nell’ipotesi in cui l’attività di studio sia svolta all'estero, la borsa di studio è tassata in Italia (articolo 23, comma 2, lettera b del Tuir);
  • se è residente in un Paese diverso dall'Italia, la borsa di studio è tassata nel Paese di residenza del percettore, salvo disposizioni contrarie stabilite nelle norme convenzionali.

Questo rappresenta, sulla carta, l’ordinario regime fiscale applicabile alle borse di studio.

Borse di studio esenti

È bene sapere, però, che in deroga al principio generale sopra riportato, sono previste anche particolari tipologie di sussidi agevolati, note come borse di studio esenti, attraverso cui si intende sostenere o premiare un’attività di studio, di ricerca o di formazione professionale.

In particolare, non rilevano, ai fini Irpef:

  1. le borse di studio corrisposte dalle regioni a statuto ordinario, in base alla legge 2 dicembre 1991, numero 390, agli studenti universitari e quelle corrisposte dalle regioni a statuto speciale e dalle province autonome di Trento e Bolzano allo stesso titolo;
  2. le borse di studio corrisposte dalle università e dagli istituti di istruzione universitaria, in base alla legge 30 novembre 1989, numero 398, per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per attività di ricerca post-dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero;
  3. le borse di studio bandite dal 1° gennaio 2000 nell'ambito del programma "Socrates" istituito con decisione numero 819/95/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 1995, come modificata dalla decisione numero 576/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, nonché le somme aggiuntive corrisposte dall'Università, a condizione che l'importo complessivo annuo non sia superiore a euro 7.746,85;
  4. le borse di studio corrisposte ai sensi del D. Lgs. 8 agosto 1991, numero 257 per la frequenza delle scuole universitarie di specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia;
  5. borse di studio a vittime del terrorismo e della criminalità organizzata nonché agli orfani ed ai figli di quest'ultimi (legge 23 novembre 1998 numero 407).

Borse di studio percepite all'estero

Devono essere dichiarate le borse di studio percepite all'estero da contribuenti residenti in Italia, a meno che non sia prevista una esenzione specifica, quale ad esempio quella stabilita per le borse di studio corrisposte dalle Università ed Istituti di istruzione universitaria.

La regola della tassazione in Italia si applica generalmente anche sulla base delle Convenzioni per evitare le doppie imposizioni sui redditi. Ad esempio, con la Francia, la Germania, il Regno Unito e gli Stati Uniti, è previsto che se un contribuente residente in Italia soggiorna per motivi di studio in uno degli Stati esteri considerati ed è pagato da un soggetto residente nel nostro Paese, è tassabile soltanto in Italia; se invece la borsa di studio è pagata da un soggetto residente nello Stato estero di soggiorno, quest'ultimo può tassare il reddito ma il contribuente deve dichiararlo anche in Italia e chiedere il credito per l'imposta pagata all'estero.

25 Ottobre 2013 · Giorgio Valli


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