Borse di studio ed IRPEF – Le cose da sapere per non incorrere in sanzioni

Borse di studio e IRPEF

La percezione di una borsa di studio dà origine ad un reddito assimilato quando il beneficiario non è legato da un rapporto di lavoro dipendente con il soggetto erogante, in quanto, altrimenti, le somme erogate si cumulano agli altri emolumenti corrisposti a titolo di lavoro dipendente.

Le borse di studio corrisposte ai tirocinanti, danno origine a redditi assimilati propri perché i rapporti che i datori di lavoro pubblici e privati intrattengono con i soggetti ospitati non costituiscono rapporti di lavoro.

Dunque, per la determinazione del reddito si applicano le disposizioni relative al reddito di lavoro dipendente, comprese le detrazioni rapportate al periodo dedicato allo studio. In particolare, se la borsa di studio è stata erogata per il rendimento scolastico o accademico, la detrazione spetta per l’intero anno; se, invece, è stata corrisposta in relazione alla frequenza di un particolare corso, spetta per il periodo di frequenza obbligatoria prevista.

Esenzioni IRPEF per borse di studio

La normativa prevede diverse esenzioni: la borsa di studio esente non concorre alla formazione del reddito: quindi, se chi la percepisce non ha altri redditi superiori ad euro 2840 e 51 centesimi, può qualificarsi familiare fiscalmente a carico.

Non costituiscono reddito le borse di studio e/o assegni corrisposti:

I benefici economici corrisposti agli studenti meritevoli (di età compresa tra 14 e 18 anni) non danno origine a redditi imponibili. Essi, infatti, intendono stimolare ed accrescere in senso ampio l’interesse degli studenti al conseguimento di un più elevato livello di formazione culturale e professionale, non essendo quindi finalizzati alla frequenza di corsi di istruzione.

24 Marzo 2015 · Carla Benvenuto




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